C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/03/2023 – Delibera – gara del 18/ 2/2023 CASTELNUOVO D G – ALBA BORGO ROMA A

gara del 18/ 2/2023 CASTELNUOVO D G - ALBA BORGO ROMA A

 seguito della riserva di cui al c.u. n. 83 del 01.03.2023, la società Castelnuovo ha regolarmente formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara, lamentando l'utilizzo da parte della società Alba Borgo Roma di n. 5 giocatori nati nell'anno 2003, quindi contravvenendo il regolamento del Campionato che prevede la possibilità di utilizzare fino a n. 4 giocatori cosiddetti "fuori quota" durante tutta la durata della gara. Non sono pervenute osservazioni da parte della soc. Alba Borgo Roma. Il G.S. rilevato dal R.A. che la società Alba Borgo Roma schierava in campo fin dall'inizio n. 4 giocatori nati nell'anno 2003 (i n. 1, 7, 8 e 9) e che al 37' del 2' tempo in sostituzione di altro giocatore schierava anche il giocatore n. 15, sempre nato nel 2003 e ciò in violazione del regolamento come pubblicato in C.U. n. 1 del 06.07.2023; PQM delibera : -di accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. Castelnuovo; -di non procedere all'omologa del risultato ottenuto sul campo; -

sanzionare la società ALBA BORGO ROMA con la punizione sportiva della perdita della gara CASTELNUOVO - ALBA BORGO ROMA 3 - 0, e con l'ammenda di euro 60,00. - di inibire il dir. acc. Signor Risi Alessandro (soc. Alba Borgo Roma) fino al 20.03.2023. Non si addebita il contributo all'accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it