C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 15/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 58 2022/2023 della società SSDARL CAMISANO CALCIO 1910 (matr. 8920). Gara di Eccellenza/A, 8^ giornata di Ritorno del 26.2.2023 CAMISANO CALCIO 1910-CALCIO SCHIO.

Reclamo n. 58 2022/2023 della società SSDARL CAMISANO CALCIO 1910 (matr. 8920). Gara di Eccellenza/A, 8^ giornata di Ritorno del 26.2.2023 CAMISANO CALCIO 1910-CALCIO SCHIO.

La società CAMISANO CALCIO 1910, nella persona del suo rappresentante legale sig. Mauro FANIN, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 82 del 28.2.2023: - Squalifica per n. 6 gare effettive comminate al calciatore GUSELLA Andrea: una giornata per l’espulsione e cinque giornate per aver insultato ripetutamente e gravemente il Direttore di gara e gli assistenti; ha inoltre cercato il contatto fisico prendendo l’Arbitro per il braccio, senza arrecare danno. Il tutto accompagnato da numerose espressioni blasfeme; a fine gara continuava con le offese e le minacce all’indirizzo del Direttore di gara. Veniva poi allontanato dai suoi dirigenti. La reclamante, in sede di appello alla Corte, nega che il calciatore abbia messo le mani addosso all’Arbitro; conferma le espressioni irriguardose, ma non blasfeme, rivolte all’indirizzo del medesimo. Si appella inoltre alla Corte affinché le proteste del calciatore nei confronti dell’Arbitro e della terna dopo l’espulsione e l’uscita dal terreno di gioco siano considerati in continuazione e non suscettibili di autonoma sanzione in applicazione dell’art. 36 lett. a) CGS; venga derubricata da condotta violenta a condotta irriguardosa ai sensi dell’art. 12 co. 1 CGS; venga applicata l’attenuante generica, in quanto non recidivo. Conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata e la sua conseguente riduzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CAMISANO CALCIO 1910; esaminata la documentazione agli atti; sentito personalmente l’Arbitro, il quale conferma il contenuto del rapporto di gara, ridimensionando la portata del contatto fisico escludendone una valenza violenta; ritenuto pertanto di dover rivalutare il comportamento sanzionato ritenendo più congrua la sanzione di una giornata per l’espulsione e quattro per il comportamento complessivamente tenuto;

PQM

delibera di accogliere il reclamo della società CAMISANO CALCIO 1910 riformando la decisione del Giudice Sportivo regionale e riducendo la squalifica a carico del calciatore Gusella Andrea a n. 5 gare effettive. La tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it