C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 15/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 61 2022/2023 della società ASDPOL. ROVERDICRE (matr. 947540). Gara di Terza categoria/A, 7^ giornata di Ritorno del 26.2.2023 ROVERDICRE-BARICETTA.

Reclamo n. 61 2022/2023 della società ASDPOL. ROVERDICRE (matr. 947540). Gara di Terza categoria/A, 7^ giornata di Ritorno del 26.2.2023 ROVERDICRE-BARICETTA.

La società ROVERDICRE, nella persona del dirigente con potere di firma sig. Stefano NALIN, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Rovigo e pubblicato sul C.U. 36 del 1.3.2023: - N. 1 gara da disputare a porte chiuse: per tutta la durata del secondo tempo alcuni tifosi della società Roverdicrè proferivano nei confronti dell’Arbitro espressioni di discriminazione per nazionalità. Esecuzione della sanzione sospesa per il periodo di un anno, trattandosi di prima violazione. La reclamante, in sede di appello alla Corte, precisa quanto segue. Il giorno della partita vi era una temperatura atmosferica molto bassa, percepita ancora più bassa a causa del forte vento; pochissimi i tifosi presenti. Verso il 15’ del secondo tempo, a seguito di un calcio di rigore assegnato al Roverdicrè si sarebbe potuta notare un po’ di agitazione e urla da parte di qualche tifoso, senza però poterne capire bene le parole a causa del vento. Interpellati i giocatori di origine marocchina che giocavano quella domenica, questi avrebbero dichiarato di non aver sentito particolari insolenze. Conclude chiedendo alla Corte di appurare con il Direttore di gara come abbia fatto a determinare con certezza che le persone del pubblico che avrebbero proferito nei suoi confronti espressioni di discriminazione razziale fossero riconducibili alla società Roverdicre, dato che nessuno indossava indumenti sportivi forniti dalla società. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società ROVERDICRE; esaminata la documentazione agli atti; sentito personalmente l’Arbitro, il quale precisa di aver individuato due gruppi di spettatori, due o tre persone in prossimità della rete e altre cinque vicino alla porta dove attaccava il Roverdicrè nel secondo tempo. L’arbitro ha poi specificato che dopo la prima espulsione del giocatore Marcello Danny (4’ del secondo tempo) ha iniziato a sentire gli insulti descritti nel rapporto di gara rivolti alla sua persona e che gli stessi si ripetevano ed erano anche più intensi al momento dell’espulsione del giocatore Sfriso Samuele (38’ del secondo tempo) e del giocatore Milani Alessandro (41’ del secondo tempo);

PQM

delibera di respingere il reclamo della società ROVERDICRE e confermare i provvedimenti irrogati dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Rovigo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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