C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 15/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 63 2022/2023 della società A.C.D. VALDASTICO COSTA BARAUSSE (matr. 932119). Gara di Terza categoria/A, 8^ giornata di Ritorno del5.3.2023 VALDASTICO COSTA BARAUSSE-NOVA GENS.

Reclamo n. 63 2022/2023 della società A.C.D. VALDASTICO COSTA BARAUSSE (matr. 932119). Gara di Terza categoria/A, 8^ giornata di Ritorno del5.3.2023 VALDASTICO COSTA BARAUSSE-NOVA GENS.

La società VALDASTICO COSTA BARAUSSE, nella persona del suo rappresentante legale sig. Valter PRETTO, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza e pubblicato sul C.U. 39 del 8.3.2023: - Non omologazione del risultato conseguito sul campo (3-2); - Applicazione della perdita della gara 0-3; - Squalifica per una ulteriore giornata al calciatore Muhammed DRAMMEH; - N. 1 punto di penalizzazione in classifica; - Squalifica sino al 21.3.2023 al dirigente accompagnatore sig. Seidi USSUMANE; per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara il giocatore Muhammed DRAMMEH, pur essendo gravato di squalifica pubblicata sul C.U. 38 del 1.3.2023. Pag. 2139 del Comunicato n. 88 La reclamante, in sede di appello alla Corte, afferma esserci stato uno scambio di persona dovuto al fatto che vi sarebbero due calciatori – fratelli - tesserati per la società Valdastico Costa Barausse con lo stesso nome e cognome. Il giocatore effettivamente colpito da provvedimento di squalifica, nato il 30.4.1998 – ruolo portiere, non avrebbe preso parte alla gara mentre quello nato il 25.12.1999 – ruolo attaccante - avrebbe preso parte alla gara in quanto privo di pendenze disciplinari. Conclude chiedendo vengano annullate tutte le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società VALDASTICO COSTA BARAUSSE; esaminata la documentazione agli atti; esaminato altresì il rapporto di gara e la distinta dei giocatori della società Valdastico; rilevato che alla gara ha preso parte il giocatore omonimo nato però il 25.12.1999 che alla data del 25.1.2023 era solo diffidato e poteva quindi partecipare alla gara in epigrafe; considerato altresì che il giocatore squalificato era il fratello nato il 30.4.1998 che non ha preso parte alla gara;

PQM

delibera di accogliere il reclamo della società VALDASTICO COSTA BARAUSSE riformando la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza, annullando tutti i provvedimenti comminati e convalidando il risultato acquisito sul campo. La tassa reclamo non è dovuta.

 

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