C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 15/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 65 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO TORRE (matr. 949321). Gara di Seconda categoria/F, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 CALCIO TORRE-ALTAVALLE DEL CHIAMPO

Reclamo n. 65 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO TORRE (matr. 949321). Gara di Seconda categoria/F, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 CALCIO TORRE-ALTAVALLE DEL CHIAMPO

La società CALCIO TORRE, nella persona del suo rappresentante legale sig. Giorgio TRENTIN, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza e pubblicato sul C.U. 39 del 8.3.2023: - Squalifica per una ulteriore giornata al calciatore DIALLO PAPA SAMBA; - N. 1 punto di penalizzazione in classifica; per aver fatto inserito in distinta e fatto partecipare alla gara il giocatore DIALLO PAPA SAMBA, pur essendo gravato di squalifica pubblicata sul C.U. 38 del 1.3.2023. La reclamante, in sede di appello alla Corte, riconosce di aver commesso un errore nato da un banale difetto di comunicazione tra dirigenza e staff tecnico e chiede di non dar seguito alla squalifica di una ulteriore giornata al calciatore tenendo conto che lo stesso Giudice Sportivo della Delegazione di Vicenza in due partite del Campionato di Seconda categoria non ha ritenuto di squalificare i giocatori “… in ragione dell’orientamento evolutivo della giustizia sportiva che tiene in considerazione che i calciatori sono con ogni probabilità esenti da responsabilità presumendo che siano inconsapevoli delle irregolarità della propria società” (C.U. 13 del 28.9.2022 pag. 164, 165). Chiede inoltre di commutare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica in un’ammenda o, eventualmente, un’ammenda con diffida secondo quanto previsto dall’art. 8 co. 1 lett. b) CGS, date le due delibere già menzionate nelle quali si fa riferimento “… al comportamento collaborativo dimostrato”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CALCIO TORRE; esaminata la documentazione agli atti; rilevato che le ragioni ivi addotte non possono essere ritenute tali da portare all’accoglimento del ricorso in quanto non può predicarsi l’esenzione da responsabilità del calciatore per irregolarità in capo alla propria società allorquando proprio il calciatore deve essere consapevole della squalifica subita e non scontata; ritenuto che nemmeno può parlarsi di collaborazione dimostrata da parte della società sanzionata;

PQM

delibera di respingere il reclamo della società CALCIO TORRE e confermare i provvedimenti irrogati dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

 

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