C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 22/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 62 2022/2023 della società A.S.D. PRO SAMBONIFACESE (matr. 915950). Gara di Under 17 Regionali/A, 7^ giornata di Ritorno del 26.2.2023 CHIAMPO-PRO SAMBONIFACESE

Reclamo n. 62 2022/2023 della società A.S.D. PRO SAMBONIFACESE (matr. 915950). Gara di Under 17 Regionali/A, 7^ giornata di Ritorno del 26.2.2023 CHIAMPO-PRO SAMBONIFACESE

La società PRO SAMBONIFACESE, nella persona del suo rappresentante legale sig. Gabriele TESSARI, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso ilseguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 85 del 8.3.2023 a pag. 2062: - Ripetizione della gara per errore tecnico dell’Arbitro, in accoglimento del reclamo al Giudice di primo grado inoltrato dalla società A.S.D. Chiampo: il Direttore di gara, a seguito di doppia ammonizione a carico del giocatore n. 13 Pipinato Nicolò della società Pro Sambonifacese, non avrebbe assunto immediatamente il conseguente provvedimento di espulsione, ma gli avrebbe permesso di continuare a disputare l’incontro. La società, in sede di appello alla Corte, obietta che con C.U. 83 del 1.3.2023 non veniva omologato il risultato della gara (2-3) ma non venivano analogamente sospese le sanzioni relative ad ammonizioni, espulsioni e ammenda; di conseguenza, i due calciatori espulsi nella gara del 26 febbraio (il n. 8 Viviani Luca e il n. 13 Pipinato Niccolò) non venivano impiegati nella gara del 5 marzo; tutte le restanti sanzioni figurano tutt’ora nel riepilogo disciplinare della società, nonostante il provvedimento di ripetizione della gara. Afferma inoltre la reclamante che la permanenza in campo del giocatore n. 13 espulso, di un solo minuto dal 44’ al 45’ del secondo tempo, non può ritenersi tale da influire sul risultato finale. Conclude chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento di ripetizione della gara e l’omologazione del risultato conseguito sul campo; in via subordinata, la cancellazione di tutte le sanzioni comminate nella gara del 26 febbraio, oltre a chiedere come verrà disposto il rimborso delle spese che verranno sostenute per la nuova gara inizialmente non programmata e come sarà gestito il danno subito per non aver potuto impiegare, per la gara del 5 marzo, due calciatori squalificati nella gara poi annullata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società PRO SAMBONIFACESE; esaminata la documentazione agli atti; conferma la ripetizione della gara per errore tecnico in quanto l’Arbitro non ha provveduto alla tempestiva espulsione del calciatore n. 13 Pipinato Niccolò, colpito dalla seconda ammonizione. Restano fermi i provvedimenti disciplinari in quanto il provvedimento della ripetizione della gara incide unicamente sul risultato della stessa. Si ritiene pertanto che le squalifiche dei giocatori n. 8 Viviani Luca e n. 13 Pipinato Nicolò siano già scontate. Esula dalla competenza di questa Corte qualsiasi ulteriore questione di carattere risarcitorio.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo presentato dalla società PRO SAMBONIFACESE confermando il provvedimento di ripetizione della gara. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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