C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 22/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 64 2022/2023 della società U.S.D. FOSSO’ (matr. 917421). Gara di Prima categoria/F, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 CALCIO LIDO DI VENEZIA-FOSSO’.

Reclamo n. 64 2022/2023 della società U.S.D. FOSSO’ (matr. 917421). Gara di Prima categoria/F, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 CALCIO LIDO DI VENEZIA-FOSSO’.

La società FOSSO’, nella persona del suo rappresentante legale sig. Davide CAVALLIN, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 85 del 8.3.2023 a pag. 2054: - squalifica per n. 3 gare effettive comminata al calciatore TOMAELLO Luca: a fine gara, a seguito di un diverbio con un calciatore della società Calcio Lido di Venezia, veniva in contatto con l’addetto all’arbitro spingendola fino a farla cadere; quest’ultima aveva difficoltà a muoversi per l’utilizzo di stampelle. La reclamante, in sede di Appello alla Corte, specifica che il calciatore non ha certamente agito con l’intento di far cadere la sig.ra D’Alessandro la quale, sentita per le vie brevi, avrebbe dichiarato di non aver visto chi è stato a spingerla, data la concitazione del momento dovuta al fatto che altri giocatori sono accorsi al diverbio e allo spazio esiguo del tunnel che porta agli spogliatoi, dove questo diverbio sarebbe scaturito. Conclude chiedendo l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Tomaello Luca. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società FOSSO’; sentito il giocatore Tomaello, il quale afferma di non aver fatto cadere l’addetto all’arbitro della squadra avversaria, trovandosi al momento del fatto a circa 6-7 metri di distanza; precisa di aver visto la sig.ra D’Alessandro a terra ma di non essere in grado di indicare chi l’abbia fatta cadere; interpellato personalmente il Direttore di gara, il quale conferma quanto riportato nel referto specificando di aver visto, seppure da distante, che un giocatore del Fossò spingeva a terra l’addetto all’arbitro della squadra avversaria senza poter individuare il numero della maglia; conferma inoltre che il nome del Tomaello è stato fatto dalla stessa sig.ra D’Alessandro; rilevato il valore probatorio del referto di gara per quanto direttamente recepito dall’Arbitro, considerato che lo stesso non è stato in grado di individuare l’autore del fatto violento; ritenuto peraltro che non trova applicazione l’art. 5 co. 2 CGS in quanto riferibile solo ad atti di violenza nei confronti degli ufficiali di gara; considerato che non vi è, allo stato, alcun elemento probatorio a carico del Tomaello;

PQM

 delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società FOSSO’ e, per l’effetto, annulla la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo non viene addebitata.

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