C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 22/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 67 2022/2023 della società A.S.D YESWORK VALLI (matr. 951804). Gara di Under 17 di Calcio a 5/A, 8^ giornata di Ritorno del 4.3.2023 PETRARCA CALCIO A 5 SQ. B-YESWORK VALLI.

Reclamo n. 67 2022/2023 della società A.S.D YESWORK VALLI (matr. 951804). Gara di Under 17 di Calcio a 5/A, 8^ giornata di Ritorno del 4.3.2023 PETRARCA CALCIO A 5 SQ. B-YESWORK VALLI.

La società YESWORK VALLI, nella persona del suo rappresentante legale sig. Matteo BASSO, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 59 del 8.3.2023 di Calcio a 5 a pag. 1321: - inibizione a svolgere ogni attività fino al 11.4.2023 comminata al sig. DORIA Marco, dirigente: a fine gara, in occasione del saluto fair-play, assumeva un atteggiamento irriguardoso e provocatorio nei confronti di dirigenti e giocatori della squadra avversaria, spingendone uno a terra e colpendone altri con schiaffetti seppur non particolarmente violenti; - squalifica per n. 2 gare effettive a carico del calciatore MARANGON TANUJ: a fine gara assumeva un atteggiamento intimidatorio e provocatorio verso giocatori e dirigenti della squadra avversaria (provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 137 co. 3 lett. a) CGS). La reclamante, in sede di appello alla Corte, afferma che il Doria sarebbe intervenuto per dividere due giocatori che stavano litigando verbalmente in modo acceso, sospingendo il proprio atleta verso lo spogliatoio e dando due leggeri colpetti tra testa e collo al n. 10 del Petrarca in segno di “buon padre e dirigente”, senza creare disagio fisico proprio perché in senso paternalistico e con l’intento di calmare gli animi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società YESWORK VALLI; esaminata la documentazione agli atti; sentito personalmente l’Arbitro, il quale conferma quanto indicato nel referto precisando che l’atteggiamento del dirigente Donà risultava provocatorio e che il calciatore che aveva ricevuto uno spintone dal Donà non è comunque caduto a terra; ritenuto il valore di fede privilegiata del referto di gara ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS; considerato che la condotta ascrivibile al Donà è da ritenersi antisportiva atteso l’atteggiamento provocatorio come sostenuto dall’Arbitro; ritiene comunque più equo limitare la sanzione a tutto il 31 marzo 2023;

PQM

delibera di accogliere parzialmente il reclamo della società YESWORK VALLI riformando la decisione del Giudice Sportivo regionale e riducendo la sanzione della squalifica a carico del dirigente DORIA Marco a tutto il 31 marzo 2023. La tassa reclamo non viene addebitata.

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