C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 22/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 66 2022/2023 della società U.S.D. CRESPINO GUARDA (matr. 937779). Gara di Prima categoria/G, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 CRESPINO GUARDA V.-TAGLIOLESE

Reclamo n. 66 2022/2023 della società U.S.D. CRESPINO GUARDA (matr. 937779). Gara di Prima categoria/G, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 CRESPINO GUARDA V.-TAGLIOLESE

La società CRESPINO GUARDA V., nella persona del suo rappresentante legale sig. Angelo MALASPINA, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 85 del 8.3.2023 a pag. 2052: - ammenda di Euro 150,00 perché i propri tifosi durante la gara e al termine della stessa minacciavano e offendevano i giocatori avversari, anche lanciando oggetti e liquidi all’interno del terreno di gioco (provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 137 co. 3 lett. d) CGS); - squalifica per n. 6 gare effettive comminata al calciatore JABANG Momodou: due giornate per l’espulsione, quattro giornate in quanto alla notifica del provvedimento manteneva una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, fino ad arrivare al contatto fisico (art. 36 co. 1 lett. b) CGS). La reclamante, in sede di appello alla Corte, nulla obiettando sulla correttezza della decisione arbitrale in merito all’ammonizione e alla successiva espulsione, afferma che il contatto del calciatore nei confronti del Direttore di gara sarebbe stato non violento e teso ad avere dei chiarimenti. Frustrato dalla situazione che si era venuta a creare, avrebbe polemizzato con l’Arbitro senza attentare all’incolumità dello stesso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CRESPINO GUARDA V.; esaminata la documentazione agli atti; interpellato personalmente il Direttore di gara, il quale si riporta a quanto dichiarato nel referto arbitrale specificando che il contatto fisico è avvenuto ad una distanza di circa 50 centimetri e che il calciatore Jabang si è avvicinato con atteggiamento minaccioso chiedendo chiarimenti in merito all’espulsione; sentito il direttore sportivo del Crespino Guarda, che si richiama a quanto riportato nel proprio reclamo; ritenuto più congruo ridurre la sanzione a n. 5 gare, di cui una per l’espulsione e 4 per il comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro concretizzatosi in un contatto fisico

PQM

delibera di accogliere parzialmente il reclamo della società CRESPINO GUARDA V. riformando la decisione del Giudice Sportivo regionale e riducendo la sanzione della squalifica a carico del calciatore JABANG Momodou a n. 5 gare effettive. La tassa reclamo non viene addebitata.

 

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