C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 15/03/2023 – Delibera – gara del 5/ 3/2023 SCALIGERA – BOVOLONE 1918
gara del 5/ 3/2023 SCALIGERA - BOVOLONE 1918
Facendo seguito al C.U. n. 85 del 08.03.2023, la Soc. Bovolone ha regolarmente formalizzato il preannunciato ricorso avverso la regolarità della gara lamentando la partecipazione del giocatore Todita Vlad, verso il quale pendeva una squalifica di n. 2 giornate come da C.U. n. 80 del 22.02.2023 del CRV nel campionato Under 17 regionali. Secondo la reclamante la suddetta squalifica, richiamandosi ai principi di omogeneità ed effettività delle sanzioni, non era ancora stata scontata e il giocatore non avrebbe avuto titolo per prendere parte alla gara in virtù dell'art. 21 c.7, il quale in deroga al precedente comma 2 del medesimo articolo prevede che "nelle gare del Settore per l'attività giovanile scolastica, l'utilizzo del giocatore squalificato non è consentito neppure nel caso in cui ciò avvenga in una categoria differente da quella in cui occorse la causa che diede luogo alla squalifica" La società Scaligera ha fatto pervenire proprie osservazioni in cui da prova del fatto che il giocatore alla data della disputa della gara avesse già scontato la squalifica non essendo stato schierato nella gare del 06.02.2023 e del 05.03.2023 rispettivamente contro Polisportiva Dilettantistica Belfiorese e Asd Academy Pescantina Settimo nel campionato Under 17 Regionali maschili. La Società Scaligera sottolinea come la previsione del comma 7, e del precedente comma 6, dell'art 21 costituisca eccezione alla regola generale di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale "il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai comma 6 e 7." Il G.S. ritenuto che l'eccezione di cui ai comma 6 e 7, peraltro come rilevato anche dalla reclamata, sia norma vigente solo nei casi in cui vi sia un residuo di squalifiche a fine stagione sportiva o laddove nella medesima stagione sportiva il giocatore sia trasferito, temporaneamente o definitivamente, ad altra società; avuto prova che il giocatore avesse correttamente scontato le due giornate di squalifica nel medesimo campionato in cui era stata irrogata; delibera di : - rigettare il ricorso come inoltrato dalla società Bovolone - omologare il risultato come conseguito sul campo SCALIGERA - BOVOLONE 1918 1 - 0. Si dispone l'addebito della tassa reclamo.