C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 22/03/2023 – Delibera – gara del 18/ 3/2023 ALBIGNASEGO CALCIO – LA ROCCA MONSELICE
gara del 18/ 3/2023 ALBIGNASEGO CALCIO - LA ROCCA MONSELICE
La società La Rocca Monselice ha preannunciato e formalizzato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, conclusasi sul campo con il risultato 0 - 0, lamentando errore da parte della Soc. Albignasego Calcio che schierava fin dall'inizio della gara n. 21 giocatori, quindi n. 10 calciatori di riserva anzichè 9 come disposto nel C.U. n. 1 della LND. La società Albignasego Calcio nulla ha fatto pervenire entro i termini. Il G.S. visto il C.U.n 1 del 1 del 06.07.2021 CRV che espressamente fa propria la deroga alla regola n. 3 del Gioco del Calcio disponendo espressamente che i giocatori di riserva, nelle competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., possono essere un massimo di 9; rilevato dal R.A. che la società Albignasego Calcio ha diversamente indicato n. 10 giocatori di riserva in violazione della regola disposta;
PQM
delibera di : -accogliere il reclamo; -sanzionare la società ALBIGNASEGO CALCIO con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato ALBIGNASEGO CALCIO - LA ROCCA MONSELICE 0 - 3, nonchè con l'ammenda di euro 60,00. -sanzionare il dir. acc. Signor Gallo Claudio con l'inibizione fino al 03.04.2023. La tassa non viene addebitata.