C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 22/02/2023 – Delibera – Prot. 17685/218 pfi22-23 PM/vdb nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. CESARE MIRTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lauretum 2020; 2. sig. FILIPPO GAVIOLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Lauretum 2020; 3. sig. KEVIN BOSCARATO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 co. 2 CGS all’interno e nell’interesse della società A.C.D. Lauretum 2020; 4. la società A.C.D. LAURETUM 2020 (matr. 952778).

Prot. 17685/218 pfi22-23 PM/vdb nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. CESARE MIRTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lauretum 2020; 2. sig. FILIPPO GAVIOLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Lauretum 2020; 3. sig. KEVIN BOSCARATO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 co. 2 CGS all’interno e nell’interesse della società A.C.D. Lauretum 2020; 4. la società A.C.D. LAURETUM 2020 (matr. 952778).

Il Collegio è composto dai signori: avv. ANDREA URBANI Presidente avv. GIUSEPPE PRIMICERIO Componente dott. SALVATORE SCIUTO Componente Non risultano presenti i sig.ri CESARE MIRTO, FILIPPO GAVIOLI E KEVIN BOSCARATO, così come la società A.C.D. LAURETUM 2020. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Carmine NAPOLI, in collegamento da remoto. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 21 febbraio 2023, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. sig. CESARE MIRTO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ACD Lauretum 2020, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Kevin Boscarato, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle gare Popozze 2009 – Lauretum 2020 dell’11.9.2022, valevole per la coppa provinciale di terza categoria, e Lauretum 2020 – La Fenice Lusia del 17.9.2022, valevole per il girone A del campionato di terza categoria; nonché per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. sig. FILIPPO GAVIOLI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Lauretum 2020 – La Fenice Lusia del 17.9.2022 valevole per il girone A del campionato di terza categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Lauretum 2020 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Kevin Boscarato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. sig. KEVIN BOSCARATO, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C.D. Lauretum 2020 alle gare Popozze 2009 – Lauretum 2020 dell’11.9.2022, valevole per la coppa provinciale di terza categoria, e Lauretum 2020 – La Fenice Lusia del 17.9.2022, valevole per il girone A del campionato di terza categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. società A.C.D. LAURETUM 2020, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Cesare Mirto, Filippo Gavioli e Kevin Boscarato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale prende atto che le parti deferite Cesare Mirto, Filippo Gavioli e Kevin Boscarato nonché la società A.C.D. Lauretum 2020 hanno raggiunto un accordo con la Procura federale circa l’applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS nella seguente misura: sig. CESARE MIRTO: sanzione base: mesi 4 di inibizione; sanzione finale: mesi 2 e giorni 21 di inibizione; sig. FILIPPO GAVIOLI: sanzione base: mesi 3 di inibizione; sanzione finale: mesi 2 di inibizione; sig. KEVIN BOSCARATO: sanzione base: giornate 4 di squalifica; sanzione finale: giornate 3 di squalifica; società A.C.D. LAURETUM 2020 sanzione base: Euro 400,00 di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza (Terza categoria); sanzione finale: Euro 267,00 di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza (Terza categoria). Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 co. 1 CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS; preso atto dell’accordo raggiunto,

PQM

 ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art. 127 CGS l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c BNL IT 28E 01005 02045 000000000906 (conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso.

 

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