C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 05/04/2023 – Delibera – Reclamo n. 76 2022/2023 della società A.S.D. MURANESE 1929 (matr. 949681). Gara di Terza categoria/A, 9^ giornata di Ritorno del 26.3.2023 CASIER DOSSON-MURANESE 1929 (1-3).
Reclamo n. 76 2022/2023 della società A.S.D. MURANESE 1929 (matr. 949681). Gara di Terza categoria/A, 9^ giornata di Ritorno del 26.3.2023 CASIER DOSSON-MURANESE 1929 (1-3).
La società MURANESE 1929, per mezzo del proprio rappresentante legale sig. Massimo Gasparini, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di San Donà di Piave e pubblicato sul C.U. 51 del 29.3.2023 a pag. 910: - Squalifica per n. 4 gare effettive comminata al calciatore RAGAZZI Matteo: n. 1 giornata per comportamento volgare verso il pubblico, n. 1 giornata per bestemmia e n. 2 giornate per offese gravi all’Arbitro. La reclamante, in sede di appello alla Corte, puntualizza che per tutto il secondo tempo il pubblico di casa inveiva contro i suoi giocatori; al momento dell’espulsione il Ragazzi avrebbe ricevuto offese pesanti da parte del pubblico, a cui avrebbe risposto in modo provocatorio; tale situazione avrebbe potuto essere evitata se l’Arbitro avesse fatto uscire il calciatore dalla parte del campo priva di tribune. Esclude inoltre che il calciatore abbia bestemmiato, ammette tuttavia un “parlare sopra i toni” da parte del Ragazzi nei confronti dell’arbitro ma non certo gravi offese proferite al suo indirizzo. Chiede quindi la revisione della squalifica inflitta al calciatore Ragazzi Matteo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società MURANESE 1929; visti gli atti del procedimento; sentito il presidente della società, il quale ha ribadito il contenuto del reclamo ed in particolare ha evidenziato come il calciatore sia stato costretto a passare sotto il pubblico perché a termini di regolamento quella era la strada più breve per uscire dal terreno di gioco; sentito personalmente l’Arbitro, il quale ha dichiarato che il calciatore non ha ascoltato l’invito ad uscire dal terreno di gioco evitando di passare sotto al pubblico e, a seguito del suo richiamo, si è rivolto a lui con una bestemmia ed in maniera irriguardosa, confermando per il resto quanto dichiarato nel proprio rapporto di gara; ritenuta congrua la sanzione di n. 4 giornate di squalifica comminata dal Giudice Sportivo di primo grado;
PQM
respinge il reclamo della società MURANESE 1929 confermando la sanzione di n. 4 giornate di squalifica al calciatore RAGAZZI Matteo comminata dal Giudice di prime cure. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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