C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 05/04/2023 – Delibera – Reclamo n. 77 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO SAN FIOR (matr. 932853). Gara di Under 17 provinciali/A, 11^ giornata di Ritorno del 26.3.2023 VITTSANGIACOMO sq. B-CALCIO SAN FIOR

Reclamo n. 77 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO SAN FIOR (matr. 932853). Gara di Under 17 provinciali/A, 11^ giornata di Ritorno del 26.3.2023 VITTSANGIACOMO sq. B-CALCIO SAN FIOR

La società CALCIO SAN FIOR, nella persona del suo rappresentante legale sig. Andrea Leiballi, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Treviso e pubblicato sul C.U. 52 del 29.3.2023 a pag. 683: - squalifica per n. 3 gare effettive comminata al calciatore SPINAZZÉ Federico: n. 1 giornata per l’espulsione e n. 2 giornate perché, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’Arbitro applauso ironico e scurrili ingiurie. Il reclamo, non preannunciato, è stato trasmesso alla segreteria della Corte in data 31 marzo 2023, contrariamente alle disposizioni pubblicate sul C.U. 104/A della FIGC che prevede l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti. In osservanza di tali previsioni, il preannuncio di reclamo alla Corte sarebbe dovuto pervenire entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo, mentre il termine entro cui avrebbe dovuto essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte erano le ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo. È ammesso il reclamo privo di preannuncio allorquando il reclamo sia presentato nei termini previsti per il primo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, essendosi alla data del 31 marzo 2023 il potere di impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società CALCIO SAN FIOR e dispone l’addebito della tassa reclamo.

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