C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 05/04/2023 – Delibera – Reclamo n. 79 2022/2023 della società A.S.D. BORGO SAN GIOVANNI AICS (matr. 930797). Gara di Coppa provincia di Terza categoria/1, 2^ giornata di Andata del 22.3.2023 BORGO SAN GIOVANNI AICS-REDENTORE.

Reclamo n. 79 2022/2023 della società A.S.D. BORGO SAN GIOVANNI AICS (matr. 930797). Gara di Coppa provincia di Terza categoria/1, 2^ giornata di Andata del 22.3.2023 BORGO SAN GIOVANNI AICS-REDENTORE.

La società BORGO SAN GIOVANNI, nella persona del suo rappresentante legale sig. Gimmi Sambo, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Padova e pubblicato sul C.U. 44 del 31.3.2023 a pag. 1214: - N. 1 gara da disputare a porte chiuse per cori denigratori a sfondo razziale da parte dei propri tifosi. Esecuzione della sanzione sospesa per il periodo di un anno, trattandosi di prima violazione; - Euro 100,00 di ammenda per cori discriminatori; - Euro 60,00 di ammenda per insulti verso un giocatore avversario in occasione della sua sostituzione. Il preannuncio di reclamo è stato trasmesso alla segreteria della Corte in data 1° aprile 2023, contrariamente alle disposizioni pubblicate sul C.U. 19/A del 20.7.2022 della FIGC che prevede l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di Coppa Italia, Coppa regione e Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023. In osservanza di tali previsioni, il preannuncio di reclamo alla Corte sarebbe dovuto pervenire entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, essendosi alla data del 1° aprile 2023 il potere di impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società BORGO SAN GIOVANNI e dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

 

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