C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 12/04/2023 – Delibera – Reclamo n. 78 2022/2023 della società S.S.D. GODIGESE A R.L. (matr. 933880). Gara di Eccellenza/B, 12^ giornata di Ritorno del 26.3.2023 SANDONA 1922-GODIGESE (2-2)
Reclamo n. 78 2022/2023 della società S.S.D. GODIGESE A R.L. (matr. 933880). Gara di Eccellenza/B, 12^ giornata di Ritorno del 26.3.2023 SANDONA 1922-GODIGESE (2-2)
La società GODIGESE, per mezzo del proprio rappresentante legale sig. Ivano Santi, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 92 del 29.3.2023 a pag. 2259 (poi rettificato nel nome del calciatore con successivo C.U. 93 del 31.3.23 a pag. 2296): - Squalifica per n. 5 gare effettive comminata al calciatore BAGGIO Riccardo: n. 1 giornata per l’espulsione e n. 4 giornate per aver colpito l’avversario con una manata in faccia invitandolo a rivedersi fuori, con gravi minacce. Allontanato dai suoi compagni, si dirigeva verso l’Arbitro avvicinandosi a meno di 50 cm quasi a sfiorarlo con la testa e proferendo le seguenti parole: “Ti sei fatto pagare bene dal Sandonà”, il tutto seguito da insulti ed espressioni blasfeme. La reclamante, in sede di appello alla Corte, espone la sua versione dei fatti. Il Baggio non avrebbe colpito al volto l’avversario con maglia n. 6 Abcha Mohamed Aymen, né tantomeno lo avrebbe minacciato. Allo stesso modo, alla notifica del provvedimento di espulsione il Baggio si sarebbe allontanato protestando e imprecando, ma senza continuare nel litigio. Conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata e la conseguente riduzione della squalifica comminata al calciatore Baggio in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società GODIGESE; visti gli atti del procedimento; sentito personalmente l’Arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara precisando che la manata attribuita al calciatore Baggio Riccardo è da valutare come reazione al fatto di essere stato in precedenza preso per il collo dal calciatore n. 6 del Sandonà Abcha Mohamed Aymen; ritenuta pertanto più congrua la squalifica per n. 4 giornate complessive;
PQM
delibera di accogliere il reclamo della società GODIGESE riducendo la squalifica comminata al calciatore Baggio Riccardo in n. 4 giornate complessive. La tassa reclamo non è dovuta.
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