C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 17/11/2022 – Delibera – Gara: A.S.D. MARACANÀ SAN SEVERO – A.S.D. ATLETICO APRICENA del 02/10/2022 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO APRICENA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 06/10/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Gara: A.S.D. MARACANÀ SAN SEVERO – A.S.D. ATLETICO APRICENA del 02/10/2022 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO APRICENA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 06/10/2022 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

Con reclamo preceduto da rituale preannuncio, depositato nei termini, l’A.S.D. ATLETICO APRICENA ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 06/10/2022, con la quale era stata inflitta alla società reclamante la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore dell’A.S.D. Maracanà San Severo. Il provvedimento del Giudice Sportivo era stato assunto sulla base delle seguenti circostanze, fondate su quanto riportato dal supplemento di rapporto del Direttore di gara: “- al 34º minuto del 2º tempo, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione a carico del calciatore Antonelli Antonio (A.S.D. ATLETICO APRICENA) questi, in segno di protesta, proferiva all'indirizzo del direttore di gara frasi gravemente ingiuriose e minacciose, tentando altresì di aggredirlo; - il sig. Antonelli Antonio (A.S.D. ATLETICO APRICENA), benché trattenuto dai propri compagni di squadra, riusciva a divincolarsi raggiungendo, così, il direttore di gara e, afferratolo con forza dalla divisa all'altezza del collo, lo strattonava energicamente, provocandogli intenso dolore al collo ed un conseguente stato di agitazione; - a seguito di tale evento, terminato solamente grazie al pronto intervento di alcuni calciatori, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, non essendo più in condizione di riprendere la stessa.”. La società reclamante, lamentando un’ingiusta applicazione dell’art. 10 del C.G.S., ha concluso il proprio gravame chiedendo l’annullamento della sanzione e la continuazione della partita dal minuto 82’ - o la ripetizione della gara in altra data. All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 31 ottobre 2022, è comparso per l’A.S.D. ATLETICO APRICENA, nella sua qualità di Presidente della società, il sig. Michele Zuffrano il quale, riportandosi ai motivi del reclamo, ha insistito – particolarmente – sulla circostanza che il comportamento del singolo calciatore, giustamente sanzionato dal Giudice Sportivo e dalla cui condotta la società prendeva le distanze (anche attraverso l’omessa impugnazione della squalifica), non avrebbe giustificato la decisione di sospendere definitivamente la partita, cosa che avrebbe meravigliato persino i componenti della squadra avversaria dal momento che, a seguito dei fatti accaduti, non si era creato alcun clima di tensione e c’erano tutti i presupposti per la continuazione dell’incontro. Rimarcava, invece, il comportamento scorretto ed antisportivo del dirigente della squadra avversaria, designato a svolgere la funzione di assistente dell’arbitro, il quale aveva colpito volontariamente con la bandierina un giocatore dell’Atletico Apricena durante l’esultanza sotto la tribuna per la rete segnata dalla propria squadra, così provocando la reazione del calciatore Antonio Antonelli, poi ammonito per la seconda volta e, quindi, espulso. In conclusione il Presidente dichiarava che la decisione del Giudice Sportivo penalizzava ingiustamente la società Atletico Apricena – in vantaggio per 1-2 al momento dell’interruzione della gara - favorendo la squadra ospitante. Espletata l’audizione del rappresentante della società reclamante, questa Corte ha deliberato di disporre la convocazione dell’arbitro Saponaro Marco Dario della sezione di Foggia, al fine di ottenere dal medesimo un supplemento di rapporto. All’udienza del 7 novembre 2022 è intervenuto innanzi a questa Corte il convocato sig. Marco Dario Saponaro, il quale, su domanda del Presidente del Collegio, ha dichiarato: - di arbitrare da circa quattro anni e di non aver mai affrontato in passato situazioni similari a quella della partita in esame; - di confermare che lo strattonamento della maglia all’altezza collo-spalla operato dal giocatore Antonio Antonelli (Atletico Apricena) era stato istantaneo poiché, nell’immediatezza del fatto, altri giocatori della medesima società erano intervenuti per allontanare il compagno di squadra dall’arbitro; - di non aver richiesto l’intervento collaborativo dei capitani delle squadre e/o del servizio d’ordine sostitutivo presente sul terreno di gioco precisando che, in relazione al suo stato d’animo del momento, ha ritenuto corretto interrompere definitivamente la gara, rientrando negli spogliatoi accompagnato dal portiere e dal capitano della squadra ospitante. La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara e quelli del giudizio, espletate le previste audizioni, ha deciso il caso con le seguenti MOTIVAZIONI Preliminarmente il caso in esame richiede l’analisi di quanto previsto dall’art. 64, 2° comma, delle N.O.I.F. e di quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza sportiva nazionale, in materia di sanzione della perdita della gara (art. 10 C.G.S.). La norma organizzativa interna federale prevede che “l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico”. La giurisprudenza sportiva nazionale ha avuto modo di precisare che la sanzione della perdita della partita è comminata in conseguenza dell’interruzione - o della prosecuzione pro-forma della gara - quando: - vi è una grave situazione di oggettivo pericolo per l’incolumità dell’arbitro, causata dal comportamento ostile e minaccioso degli atleti e dei sostenitori della società ospitante (Decisione C.A.F. sul Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 1); - si evince in modo chiaro dal referto dell’arbitro e dall’allegato supplemento, che la situazione che si era venuta a creare durante lo svolgimento della gara de qua, era di una oggettiva gravità che metteva concretamente in pericolo l’incolumità del direttore di gara e dei calciatori (Decisione C.A.F. sul Comunicato Ufficiale n. 22/C - Riunione del 14 febbraio 2002 n. 5). È stato inoltre precisato che non è giustificata la decisione arbitrale di interrompere definitivamente la gara o di proseguirla pro-forma: - in presenza di una situazione di pericolo che non sia “reale” ma semplicemente supposta (Decisione C.A.F. sul Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 9); - quando la decisione del direttore di gara di proseguire la gara pro-forma trova fondamento in una valutazione soggettiva circa la sussistenza del pericolo, non sorretta da elementi oggettivi e fondata, quindi, su di una esagerata ed immotivata preoccupazione per la propria incolumità (Decisione C.A.F. sul Comunicato ufficiale 21/c - Riunione del 15 febbraio1996 n. 8); - quando dagli atti ufficiali risulta che la gara non è stata caratterizzata da episodi di violenza, né da parte dei calciatori in campo, né da parte del pubblico, idonei a giustificare il suo proseguimento solo pro-forma, con la precisazione che “spetta agli Organi di giustizia sportiva e non all’arbitro la valutazione circa la regolarità della gara” (Decisione C.A.F. sul Comunicato Ufficiale n. 23/C - Riunione del 17 febbraio 2000 n. 5). Tanto preliminarmente rilevato, questa Corte non ravvisa - nel caso di specie - i presupposti perché l’arbitro disponesse l’interruzione definitiva della gara. Infatti emerge, sia dagli atti di gara che dalla successiva audizione dell’arbitro, che quest’ultimo ha fondato la propria decisione su uno stato d’animo personale di agitazione che, seppure comprensibile, resta confinato nell’ambito di un timore soggettivo non sostenuto da elementi oggettivi e reali. In particolare, il Direttore di gara ha confermato: - di aver beneficiato dell’immediato intervento dei compagni di squadra del giocatore Antonio Antonelli dell’Atletico Apricena, autore dell’istantaneo strattonamento nei suoi confronti (condotta per la quale il tesserato è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica fino al 06/01/2023); - di non aver richiesto né l’intervento dei capitani delle due squadre, né quello del servizio d’ordine sostitutivo, segno evidente che non vi erano risse in corso né situazioni di tensione tra le due squadre. In definitiva, emerge che l’arbitro non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per verificare se esisteva o meno la possibilità di portare a termine la gara alla cui conclusione, peraltro, mancavano pochi minuti. Come, di recente sostenuto da altra Corte Sportiva Territoriale (C.S. Appello Lazio pubblicata sul C.U. del C.R. Lazio n. 153 del 3/12/2021), il provvedimento di interruzione della gara deve essere preso come “extrema ratio”, solo quando non si possano adottare scelte alternative. Nel caso di specie, pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 64, comma 2, delle N.O.I.F. e, di conseguenza, neppure può trovare applicazione l’art. 10, comma 1, del C.G.S.. In conclusione, va accolto il reclamo dell’A.S.D. Atletico Apricena disponendo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, del Regolamento L.N.D., la prosecuzione della gara con l’A.S.D. Maracanà San Severo, interrotta al minuto 35 del secondo tempo (come risulta dal referto arbitrale).

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

1) in via preliminare di ritenere insussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione dell’art. 64, comma 2, delle N.O.I.F.; 2) per l’effetto di riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – pubblicata sul C.U. n. 39 del 06/10/2022 - con la quale ha inflitto alla società A.S.D. Atletico Apricena la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della A.S.D. Maracanà San Severo; 3) conseguentemente di disporre la prosecuzione della gara dal 35’ del 2° tempo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 33, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 4) di notificare la delibera al Comitato Regionale Puglia, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla prosecuzione della gara; 5) non addebitarsi la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

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