C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/11/2022 – Delibera – relativamente alla: gara del CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B – ASD MESAGNE CALCIO 2020 – ASD GOLEADOR MELENDUGNO del 25.09.2022 – reclamo della ASD GOLEADOR MELENDUGNO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 13.10.2022.
relativamente alla: gara del CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIRONE B - ASD MESAGNE CALCIO 2020 - ASD GOLEADOR MELENDUGNO del 25.09.2022 - reclamo della ASD GOLEADOR MELENDUGNO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 13.10.2022.
MOTIVAZIONE
Con nota del 14.10.2022, trasmessa in allegato a messaggio di posta elettronica certificata del 14.10.2022, la A.S.D. Goleador Melendugno preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 13.10.2022, in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara comminata alla società stessa, con riferimento alla gara ASD Mesagne Calcio 2020 - ASD Goleador Melendugno, del campionato di Promozione - girone B, disputatasi il 25.09.2022. Al preannuncio veniva allegata copia della disposizione del bonifico eseguito, quale contributo per l'accesso alla giustizia sportiva. Al citato preannuncio, in data 18.10.2022 faceva seguito il deposito del riferito reclamo, trasmesso anche alla ASD Mesagne Calcio 2020, con il quale la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo innanzi citata, adottata perché il calciatore della ASD Goleador Melendugno era risultato in posizione irregolare, stante la mancata autorizzazione a partecipare all'attività agonistica, prevista dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. Nel reclamo la ASD Goleador Melendugno contestava la circostanza di non aver mai richiesto l'attestato di maturità agonistica per il calciatore Rutigliano Francesco, citando tra l'altro anche un messaggio mail inviato il 15.09.2022 alla FIGC – inerente la richiesta di declaratoria della maturità agonistica dell'atleta in questione - ed assumeva inoltre che tutta la documentazione medica richiamata, di cui il calciatore era in possesso (certificato del medico condotto e certificato del medico sportivo), "gli permetteva di giocare a prescindere". In data 28.10.2022, la ASD Mesagne Calcio 2020 provveda ad inviare controdeduzioni al reclamo proposto dalla ASD Goleador Melendugno, chiedendone il rigetto. In data 04.11.2022 si teneva l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo ed, in esito alla stessa, veniva depositato il dispositivo, ritualmente comunicato alle parti e pubblicato in pari data. * * * * * Il Collegio ritiene di non accogliere il reclamo, in quanto le motivazioni addotte dalla ASD Goleador Melendugno impongono la conferma della decisione adottata dal Giudice di prime cure ed anzi, come di seguito si esporrà, di condannare la reclamante in applicazione di quanto previsto ex art. 55 comma 1) C.G.S.. L'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. dispone che "i calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D. territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che ne fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico- fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17, comma 5, del C.G.S.". Con nota emessa in riscontro a richiesta formulata dal Giudice Sportivo, la F.I.G.C. C.R. Puglia L.N.D. - Ufficio Tesseramenti, comunicava che per il calciatore Mattia Rutigliano, tesserato per la ASD Goleador Melendugno, nella stagione sportiva 2022/2023 non era stata rilascita né mai richiesta alcuna attestazione di maturità agonistica ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. La documentazione versata in atti dalla società reclamante non depone in senso contrario ed anzi lo stesso Comunicato Ufficiale n. 43 del Comitato Regionale Puglia, pubblicato il 13.10.2022, nel quale è contenuto il provvedimento del Giudice Sportivo in ordine alla partita in questione, a pagina 11 indicava altresì che al calciatore Rutigliano Francesco, nato il 29.10.2006, militante per la ASD Goleador Melendugno, veniva rilasciato attestato di maturità agonistica e, quindi, era autorizzato a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'art. 34 delle N.O.I.F.. Il provvedimento in questione, ovviamente previa istanza della ASD Goleador Melendugno, è stato emesso successivamente alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo e prima del deposito del reclamo oggi esaminato, avvenuto il 18.10.2022; ciò nonostante, la società ha deciso temerariamente di insistere comunque con il giudizio di impugnazione, nonostante fosse pienamente consapevole (e non vi può essere alcun dubbio a riguardo) dell'evidenza documentale del certificato - che autorizzava il calciatore in questione a partecipare all'attività agonistica solo a partire dal 13.10.2022, cioè in epoca successiva alla disputa della partita con la ASD Mesagne Calcio 2020, risalente al 25.09.2022. La conseguenza di questo elemento fattuale era la piena consapevolezza del proprio torto e che il reclamo oggi esaminato, in ragione di quanto innanzi, non avrebbe potuto essere accolto. Comunicato Ufficiale n. 56 – pag. 62 di 62 In aggiunta, a supporto delle proprie ragioni, la società reclamante allegava anche un messaggio mail del 15.09.2022, inviato alla FIGC, con la richiesta di rilascio di attestati di maturità agonistica: in realtà, esaminando la documentazione in questione, emerge che il messaggio di posta elettronica certificata in questione aveva ad oggetto la "richiesta di maturità agonistica per gli atleti Rizzo Simone (matr. 2170353) e De Giorgi Marco (matr. 2601964)" e non del calciatore Francesco Rutigliano, come invece scorrettamente e slealmente sostenuto dalla ASD Goleador Melendugno, con il chiaro (e vano) intento di indurre in errore dapprima il Giudice Sportivo e poi questa Corte. D'altro canto l'aver sostenuto, come fatto in sede di reclamo, che l'atleta era in possesso del certificato del medico condotto nonché del certificato del medico sportivo, e che questo "gli permetteva di giocare a prescindere" implica, ad avviso di questo Collegio, la piena consapevolezza che il certificato di maturità agonistica - il solo documento che consente all'atleta di prendere parte all'attività agonistica - non fosse stato rilasciato, in violazione di quanto previsto dall'art. 34 delle N.O.I.F. Per tutti questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione,
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo presentato dalla società ASD Goleador Melendugno; 2) di condannare la società ASD Goleador Melendugno, ex art. 55 comma 1 del C.G.S., al pagamento delle spese - in favore della ASD Mesagne Calcio 2020 - nella misura di € 500,00; 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.
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