C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 22/11/2022 – Delibera – GARA: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. SPORTING APRICENA del 16/10/2022 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA In ordine a reclamo della A.S.D. VIRTUS MOLFETTA, avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 20/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata alla stessa l’ammenda di € 500,00.
GARA: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. SPORTING APRICENA del 16/10/2022 - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA In ordine a reclamo della A.S.D. VIRTUS MOLFETTA, avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 20/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata alla stessa l’ammenda di € 500,00.
FATTO
Con atto del 24/10/2022, ritualmente e tempestivamente depositato, la A.S.D. VIRTUS MOLFETTA proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, adottata con delibera pubblicata sul C. U. n. 46 del 20/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale - con riferimento alla gara disputata il 16/10/2022 A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. SPORTING APRICENA, le veniva inflitta l’ammenda di € 500,00 perchè “A fine gara, si verificava una rissa tra i componenti delle due società, sedata solo per l’intervento delle forze dell’ordine presenti all’interno dell’impianto. Propri sostenitori (circa un centinaio) si accalcavano nei pressi della recinzione del terreno di giuoco e cercavano di scavalcarla e sfondarla, nel tentativo di entrare all’interno del campo. Il Direttore di gara veniva scortato dai carabinieri fino all’ingresso del proprio spogliatoio: quest’ultimo, uscito dall’impianto sportivo, notava alcuni tifosi che lo attendevano ed alcuni cercavano di inseguirlo, pertanto i Carabinieri sono stati costretti a scortarlo per diversi chilometri”. Con l’atto di impugnazione, la reclamante si doleva del provvedimento disciplinare inflittole, poichè riteneva “la sanzione in parte erronea e manifestamente sperequata” e motivava fornendo una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quanto riportato nel referto di gara. In particolare la reclamente sosteneva che, al termine della gara, vi fosse stato un “rumoreggiare” dei propri tifosi a seguito dei festeggiamenti per la vittoria dei giocatori della squadra ospite i quali, con atteggiamento antisportivo, rispondevano al malumore dei suddetti tifosi con gesti e parolacce. Da ciò scaturiva la reazione di alcuni giocatori che, prontamente, venivano espulsi dall’arbitro. Dopo detti accadimenti tutti raggiungevano gli spogliatoti senza l’intervento della forza pubblica, pur se presente nello stadio. Dopo le operazioni di fine gara anche l’osservatore arbitrale raggiungeva gli spogliatoi, rimanendo a parlare con l’arbitro che, dopo un pò, andava via. Sostiene la reclamente che, alla chiusura dei cancelli, erano presenti esclusivamente due Carabinieri, il Presidente della Virtus Molfetta ed il custode. Si legge ancora nell’atto di impugnazione che, dopo aver chiuso i cancelli, ciascun soggetto presente andava via con la propria autovettura e che la macchina dei Carabinieri veniva seguita da quella del presidente della ASD Virtus Molfetta e da quella dell’Ufficiale di Gara. Mentre i Carabinieri si fermavano dopo soli 500 metri, presso la propria caserma, gli altri proseguivano la marcia per raggiungere le proprie destinazioni. Concludeva quindi chiedendo, in accoglimento del reclamo, la riduzione dell’ammenda di € 500,00.
DIRITTO Esaminati tutti gli atti, ritiene la Corte di dover senz’altro rigettare il reclamo. Il referto di gara ed il supplemento di rapporto riportano che, a fine gara, si verificava una rissa tra i componenti delle due squadre, sedata solo grazie all’intervento di due carabinieri e che un nutrito gruppo di tifosi della società Virtus Molfetta si accalcava nei pressi della recinzione - cercando di scavalcarla e sfondarla, per entrare nel recinto di gioco. A seguito di questa situazione, l’Arbitro veniva scortato dai Carabinieri nello spogliatoio. Uscito dall’impianto, l’arbitro trovava alcuni tifosi ad aspettarlo e qualcuno di loro provava anche ad inseguirlo, circostanza questa che obbligava i Carabinieri a scortarlo per diversi chilometri. Orbene, la diversa e minimizzante ricostruzione dei fatti suggerita dalla società reclamante, è sfornita di qualsiasi riscontro probatorio oggettivo che possa inficiare il dictum arbitrale, munito sul punto - in assenza di altri elementi confliggenti - di fede privilegiata ed incontrastata, sia per quanto disposto dall’art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole giurisprudenza sportiva: “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021). La sanzione inflitta, inoltre, non può ritenersi sperequata, atteso che la reclamante si è resa responsabile di più fatti deplorevoli venendo sanzionata, quindi, non solo per i fatti commessi dai propri sostenitori ma anche perché tesserati della stessa partecipavano alla rissa verificatasi a fine gara.
P.Q.M.
a Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo; per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
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