C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 29/11/2022 – Delibera – relativamente alla GARA: A.S.D. GINOSA – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI del 09/10/2022 – CAMPIONATO ECCELLENZA
relativamente alla GARA: A.S.D. GINOSA – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI del 09/10/2022 - CAMPIONATO ECCELLENZA
in ordine al reclamo proposto dalla società A.S.D. GINOSA, avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 13/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale venivano comminate le seguenti sanzioni: - alla ASD GINOSA, AMMENDA di € 500,00, perché: “durante il secondo tempo propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco accendini e materiale in plastica dura, senza conseguenze; durante ed al termine della gara erano presenti negli spogliatoi soggetti estranei - che causavano disordini senza conseguenze”. - Al dirigente CATUCCI GIANLUCA, veniva inflitta l’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/10/2023 perché “al termine del primo tempo, pur non essendo iscritto in distinta, unitamente ad altri soggetti estranei ma riconducibili alla società, rallentava l'ingresso negli spogliatoi dell'Arbitro e minacciava, puntandogli il dito contro il petto, di adire gli Organi Arbitrali Regionali; successivamente colpiva con forti calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, unitamente ad altri dirigenti. Durante il secondo tempo, entrava nel recinto di gioco dal varco che conduceva agli spogliatoi, protestando contro l'Arbitro ed uno degli assistenti e reiterando le minacce proferite in precedenza. Al termine della gara limitava il transito all'interno dello spogliatoio dell'Arbitro, che spingeva contro una porta senza conseguenze; unitamente ad altri soggetti appartenenti alla società impediva la chiusura dello spogliatoio arbitrale, reiterando le minacce in precedenza riferite”. - Al dirigente CAPONIO VINCENZO, veniva inflitta la sanzione della INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15/ 2/2023, perché “Al termine del primo tempo, pur non essendo iscritto in distinta, unitamente ad altri soggetti estranei ma riconducibili alla società, rallentava l'ingresso negli spogliatoi dell'Arbitro e minacciava, puntandogli il dito contro il petto, di adire gli Organi Arbitrali Regionali; successivamente colpiva con forti calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, unitamente ad altri dirigenti. Al termine della gara, unitamente ad altri soggetti appartenenti alla società, impediva la chiusura dello spogliatoio arbitrale, reiterando le minacce in precedenza riferite”. - All’allenatore PIZZULLI ANTONIO veniva inflitta la sanzione della SQUALIFICA FINO AL 31/01/2023, perché “a fine gara, unitamente ad altri dirigenti, limitava l'accesso della terna arbitrale negli spogliatoi, minacciando di adire i competenti organi arbitrali ed il Presidente del CRA; una volta entrati negli spogliatoi impediva la chiusura della porta dello spogliatoio arbitrale, continuando nella condotta precedente anche davanti all'Osservatore Arbitrale, che era costretta a richiamare l'intervento della Forza Pubblica per garantire l'abbandono sicuro della struttura”.
FATTO Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, l’Asd Ginosa chiede l’annullamento delle sanzioni irrogate - ovvero la loro riduzione in misura congrua. I motivi posti a sostegno del reclamo sono pressoché identici per l’allenatore Pizzulli Antonio e per i dirigenti Caponio Vincenzo e Catucci Gianluca, per i quali si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 c. 1 e 19 c. 5 del CGS, perchè le sanzioni inflitte sono manifestamente sproporzionate rispetto ai fatti ed al rapporto arbitrale e, soprattutto, perché i comportamenti contestati non sono connotati da particolare gravità o, comunque, tali da giustificare l’entità delle sanzioni. Si nega, inoltre, che i soggetti suddetti abbiano tenuto nei confronti dell’arbitro delle condotte ingiuriose e/o violente o che lo abbiano minacciato. Ritiene in realtà la reclamante che i fatti posti a base delle sanzioni non corrispondono alla verità, poiché sia il Pizzulli che il Caponio ed il Catucci sarebbero intervenuti esclusivamente per sedare gli animi di coloro che inveivano contro l’arbitro e che quest’ultimo fosse stato indotto in errore nell’attribuire le frasi minacciose ai detti soggetti, stante la presenza di molte persone vicino alla porta dello spogliatoio dell’arbitro. La reclamante poi asserisce che l’arbitro non avrebbe potuto vedere il Catucci sferrare calci e pugni alla porta del suo spogliatoio, in quanto la stessa era chiusa e poiché vi era la presenza di più persone. Per ciò che attiene la sanzione inflitta alla società, la reclamante ritiene non rispondente al vero quanto riportato nel rapporto arbitrale, poiché i sostenitori avrebbero lanciato esclusivamente accendini e bicchieri di plastica e che la sanzione comunque sarebbe spropositata. Il reclamo veniva discusso all’udienza del 14 novembre 2022 ed il difensore della ASD GINOSA insisteva per il suo accoglimento. Nella stessa udienza venivano richiesti all’arbitro chiarimenti circa gli accadimenti contestati e, con supplemento di rapporto reso in pari data, lo stesso confermava il rapporto sottoscritto il 9/10/2022 e, specificava, attribuiva i calci ed i pugni alla porta del proprio spogliatoio presumibilmente al Catucci, Caponio e Pizzulli, poiché costoro l’avevano seguito fino allo spogliatoio.
MOTIVAZIONE
La Corte ritiene senz’altro di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla società, poiché le doglianze appaiono prima facie infondate e come tali non accoglibili. Il referto di gara riporta che sostenitori, riconducibili alla ASD GINOSA, lanciavano nel terreno di gioco numerosi accendini e materiale di plastica dura e che estranei, riconducibili al Ginosa - sia alla fine del primo tempo che alla fine della gara - entravano nel recinto di gioco protestando e urlando contro l’arbitro, provocando disordini. È pacifico, sia per il dettato dell’art. 61 comma 1 del vigente C.G.S. che per quanto asseverato in specie dalla più autorevole giurisprudenza, che il referto arbitrale costituisce prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021). Fatta questa premessa, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto. Alla luce dei fatti, quindi, non si può ritenere la sanzione inflitta eccessiva, atteso che sono stati sanzionati più comportamenti illeciti rilevanti, per i quali la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva. Parzialmente meritevoli di accoglimento sono invece i motivi inerenti le posizioni del Pizzulli, Caponio e Catucci e, con riferimento agli addebiti che hanno fondato la decisione del Giudice Sportivo, occorre analizzare le singole posizioni. 1) SQUALIFICA FINO AL 31/01/2023 INFLITTA ALL’ALLENATORE PIZZULLI ANTONIO Secondo il referto arbitrale l’allenatore Pizzulli Antonio, a fine gara, insieme ad altri dirigenti riconducibili alla squadra di casa, limitava l’accesso della terna arbitrale allo spogliatoio e, puntando un dito contro l’arbitro, lo minacciava di farlo radiare per le conoscenze che aveva all’AIA. Tale atteggiamento minaccioso è iniziato a fine gara ed è perdurato sino a quando l’arbitro e l’osservatore arbitrale hanno abbandonato la struttura, scortati dalla Forza Pubblica. 2) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 13/10/2023 inflitta al dirigente CATUCCI GIANLUCA Per ciò che attiene il dirigente Catucci Gianluca, secondo il referto di gara, lo stesso al 31’ del secondo tempo, entrava nel recinto di gioco mediante il varco che conduceva agli spogliatoi e, protestando contro l’arbitro e l’AA2, urlava che avrebbe fatto passare a tutti un mese di guai, perché avrebbe parlato personalmente con il rappresentate dell’AIA per farli radiare. Questo atteggiamento provocava esagitazione nel pubblico - che lanciava nel terreno di gioco numerosi accendini e materiale di plastica dura. Il tutto è durato tre minuti. Comunicato Ufficiale n. 68 – pag. 9 di 10 Ed ancora, al termine del primo tempo, il Catucci Gianluca, Caponio Vincenzo e altri soggetti riconducibili alla ASD Ginosa, attendevano l’arbitro presso lo spogliatoio, cercando di intimorirlo mediante occlusione del varco di passaggio, rallentavano il suo ingresso nello spogliatoio e lo minacciavano di farlo radiare. Per poter raggiungere lo spogliatoio quindi, l’arbitro chiedeva l’intervento della forza pubblica. Appena chiusa la porta dello spogliatoio, i sopracitati dirigenti davano alla stessa forti calci e pugni per intimorirlo. A fine gara, il Catucci occludeva il passaggio dell’arbitro all’interno dello spogliatoio e lo spingeva, facendolo indietreggiare contro la porta: insieme al sig. Caponio ed al Pizzulli lo minacciava di radiazione e protestavano per un rigore non fischiato. Le frasi minacciose sono state rivolte dal Catucci, dal Caponio e dal Pizzulli anche nei confronti dell’osservatore arbitrale. Le azioni sono rimaste prive di conseguenze ma, costringevano gli ufficiali di gara a chiedere l’ausilio della forza pubblica, per abbandonare la struttura in sicurezza. 3) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15/ 2/2023 inflitta al dirigente CAPONIO VINCENZO Al termine del primo tempo Caponio Vincenzo, unitamente al Catucci Gianluca e ad altri soggetti riconducibili alla ASD Ginosa, attendevano l’arbitro presso lo spogliatoio, cercavano di intimorirlo occludendo il varco di passaggio, rallentavano il suo ingresso nello spogliatoio e lo minacciavano di farlo radiare. Per poter raggiungere lo spogliatoio quindi, l’arbitro chiedeva l’intervento della forza pubblica. Appena chiusa la porta dello spogliatoio, i sopracitati dirigenti davano alla stessa forti calci e pugni per intimorirlo. A fine gara, il sig. Caponio, il sig. Catucci ed il sig. Pizzulli minacciavano l’arbitro, dicendo che lo avrebbero fatto radiare e protestavano per un rigore non fischiato. Le frasi minacciose sono state rivolte dal Catucci, dal Caponio e dal Pizzulli anche nei confronti dell’osservatrice arbitrale. Le azioni sono state prive di conseguenza, ma costringevano gli ufficiali di gara a chiedere l’ausilio della forza pubblica, per abbandonare la struttura in sicurezza. Da quanto emerge dal referto di gara è evidente che i soggetti sanzionati si sono resi responsabili di plurime, reiterate e gravi condotte ma, pur tuttavia, questa Corte ritiene, di non poter far rientrare gli stessi tra i comportamenti violenti di cui all’art. 35 C.G.S., che richiedono un “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”. I comportamenti assunti dai prevenuti, seppure smodatamente ingiuriosi, minacciosi e veementi, sono privi della intenzionalità e volontarietà di arrecare lesioni personali. Appare più plausibile che si sia trattato di gesti gravemente irriguardosi nei confronti dell’Arbitro (con contatto fisico per quanto riguarda il Catucci), piuttosto che di atti prodromici ad una violenza - che pacificamente non si è consumata nel caso di specie. Ne dall’Arbitro è mai stata rappresentata l’intenzionalità di praticarla tanto è vero che egli, con supplemento di rapporto inviato alla Corte, nello specificare che supponeva che i calci e pugni alla porta fossero stati dati dal Caponio, Catucci e Pizzulli, affermava che gli stessi lo seguivano fino alla porta dello spogliatoio per “protestare”. Tali circostanze inducono questa Corte a riqualificare i fatti di cui in narrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 CGS e, pertanto, in ottemperanza ai principi di proporzionalità ed afflittività della sanzione, considerando che sia il sig. Pizzulli che i sigg.ri Catucci e Caponio si sono resi responsabili di più comportamenti sanzionabili, ferma restando la gravità individuale degli stessi, ridetermina le sanzioni loro inflitte e riduce la squalifica comminata al Pizzulli Antonio sino al 13/12/2022, l’inibizione comminata al Caponio Vincenzo sino al 15/01/2023 e quella comminata al dirigente Catucci Gianluca sino al 07/05/2023.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale, nei termini riservati in dispositivo previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così
DELIBERA
1) di accogliere parzialmente il reclamo proposto e, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale: 2) di ridurre la squalifica comminata all’allenatore Pizzulli Antonio al 13/12/2022; 3) di ridurre l’inibizione comminata al dirigente Caponio Vincenzo al 15/01/2023; 4) di ridurre l’inibizione comminata al dirigente Catucci Gianluca al 07/05/2023; 5) di confermare l’ammenda di € 500,00 comminata alla società A.S.D. Ginosa; 6) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.