C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 22/12/2022 – Delibera – Gara: A.S.D. GIOCO CALCIO TRA AMICI – A.S.D. REAL CAROVIGNO del 26/11/2022, in ordine al reclamo della società A.S.D. REAL CAROVIGNO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 28/11/2022 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, con cui veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 700,00 a carico della società Real Carovigno. Norme: art. 48 co. 2 + art. 76 co. 2 C.G.S.
Gara: A.S.D. GIOCO CALCIO TRA AMICI – A.S.D. REAL CAROVIGNO del 26/11/2022, in ordine al reclamo della società A.S.D. REAL CAROVIGNO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 28/11/2022 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, con cui veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 700,00 a carico della società Real Carovigno. Norme: art. 48 co. 2 + art. 76 co. 2 C.G.S.
Ritenuto in fatto Con preannuncio di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 29.11.2022 e successivo reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 2 dicembre 2022, l’A.S.D. Real Carovigno impugnava la decisione del Giudice Sportivo in oggetto rubricata. All’udienza in camera di consiglio del 19.12.2022, fissata ex art. 77 comma 1 C.G.S. per la discussione del reclamo, partecipava il legale rappresentante sig. Andrea Colucci e il difensore nominato avv. Valentina Porzia, i quali insistevano per l’accoglimento delle conclusioni riportate nel reclamo. All’esito della discussione è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. DIRITTO Il reclamo è inammissibile. Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell’armonizzazione delle norme a carattere generale ed a carattere speciale, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 48 comma 2° e 76 comma 2°. Norma generale del processo sportivo, contenuta nel predetto 2° comma dell’art. 48, prescrive che “… i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato, nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nel codice”. Proprio quest’ultima clausola di salvaguardia della norma generale prelude al necessario coordinamento con le specifiche disposizioni della parte speciale del Codice - che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi di Giustizia Sportiva Territoriale. Nel caso di specie le modalità di presentazione dei reclami alla Corte d’Appello Territoriale sono contenute nell’art. 76 del codice che, al secondo comma, prevede espressamente: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. Dalla comparazione tra le due norme emerge evidente il contenuto a carattere generale dell’una (art. 48, comma 2) e quello a contenuto speciale dell’altra (art. 76, comma 2), di tal che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, nei procedimenti avanti la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dovrà essere necessariamente depositato all’atto della presentazione del preannuncio di reclamo, con la conseguente specifica sanzione processuale della irricevibilità/inammissibilità del gravame, espressamente prevista dal precetto generale. Al riguardo è utile evidenziare che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva è imposto dal Consiglio Federale a parziale copertura dei costi di gestione della medesima giustizia e, per tale ragione, il mancato versamento del medesimo comporta la irricevibilità del reclamo o del ricorso presentato. Pertanto, il mancato versamento del contributo condiziona la ricevibilità del ricorso o del reclamo, a partire dal semplice preannuncio, avendo quest’ultimo carattere propriamente processuale - dando vita all’instaurazione della lite. Nel caso di specie la reclamante, nell’ambito del preannuncio, non ha allegato copia del bonifico bancario né ha disposto l’addebito della tassa sul conto campionato della società. Le affermazioni innanzi spiegate costituiscono, del resto, costante approdo nella giurisprudenza sportiva di merito, formatasi all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (ex multis Corte Federale Appello – sez. 1^ - n. 43/2020/Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - v. C.U. 51/2020 su reclamo Monterosi F.C./Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto LND, pubblicate sul C.U. n. 38/2019 su reclamo AC Giovenale ed FC Unione Pro 1928). Tale indirizzo giurisprudenziale è stato già sposato dalla scrivente Corte con decisioni pubblicate sul C.U. n. 82 del 18/1/2022 (in ordine al reclamo spiegato dall’U.S. San Vito) e sul comunicato n. 48 del 25/10/2022 (in ordine al reclamo spiegato dalla A.C. Real Siti). Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo, per violazione del combinato disposto tra gli artt. 48 comma 2 e 76 comma 2 C.G.S.; 2) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
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