C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 22/12/2022 – Delibera – relativamente alla: gara A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – A.S.D. NOVOLI CALCIO del 20/11/2022 CAMPIONATO ECCELLENZA. in ordine a: reclamo dell’A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 24/11/2022, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore CARUSO Nicholas. Rif. Artt. 36 + 38 C.G.S.
A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – A.S.D. NOVOLI CALCIO del 20/11/2022 CAMPIONATO ECCELLENZA. in ordine a: reclamo dell’A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 24/11/2022, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore CARUSO Nicholas. Rif. Artt. 36 + 38 C.G.S.
Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 26 novembre 2022, l’A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 preannunciava reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore CARUSO Nicholas, senza ulteriori precisazioni o allegazioni. Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 28 novembre 2022, la predetta società ha proposto dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 64 del 24 novembre 2022, con cui è stata irrogata al calciatore CARUSO Nicholas la squalifica per tre giornate in quanto: “Proferiva frase gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara; successivamente al provvedimento di espulsione entrava nell’area tecnica della squadra ospite, tentando di colpire un calciatore avversario seduto in panchina senza riuscirvi”. Con provvedimento del 29 novembre 2022, pubblicato sul C.U. n. 68 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l’udienza in camera di consiglio ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo.
Nel reclamo proposto dal Presidente dell’A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, si ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio calciatore, in considerazione della circostanza che “… a seguito di uno scontro di gioco nel quale rimaneva colpito proprio il predetto giocatore Caruso Nicholas, il quale riceveva una gomitata in pieno volto a palla lontana riportando un rigonfiamento all’arcata sopraciliare che veniva fatto notare al Direttore di gara… A seguito delle vibrate proteste del giocatore, già precedentemente ammonito per altro episodio, quest’ultimo lo ammoniva nuovamente causandone l’espulsione per doppia ammonizione”. Viene, inoltre, contestata la circostanza che il calciatore avesse invaso l’area tecnica della squadra avversaria in quanto, passando nei pressi della panchina per far rientro negli spogliatoi, subiva insulti e provocazioni per i quali accennava ad una reazione, senza che si verificasse alcun contatto. Per i motivi sopra richiamati la reclamante ha chiesto la revoca delle sanzioni comminate e, in subordine, la riduzione delle sanzioni in misura più equa rispetto a quanto deliberato. Chiedeva, infine, di essere ascoltata di persona ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S. e l’addebito della tassa reclamo sul conto della società. All’udienza non compariva nessun rappresentante della società reclamante. All’esito della discussione in camera di consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. DIRITTO Il reclamo è infondato. Le questioni introdotte con reclamo dal Presidente dell’A.S.D. SOCCER MASSAFRA rilevano per più aspetti sostanziali. Viene, innanzitutto, in rilievo la natura giuridica del referto arbitrale quale mezzo di prova e, al riguardo, si richiama il contenuto dell’art. 61, co. 1, C.G.S. – “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021). Inoltre va rilevato come “non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti” (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF): caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso in esame, come ben evidenziato nel supplemento di referto, acquisito in atti, reso dal Direttore di gara contattato da questo Collegio per chiarimenti sull’accaduto. Evidenziava l’arbitro le seguenti circostanze: - il calciatore Nicholas Caruso riportava un gonfiore all’occhio, a seguito di un regolare scontro di gioco tra attaccante e difensore, mentre non veniva notata alcuna irregolarità da parte del difensore, tantomeno una gomitata; - dopo il provvedimento di espulsione comminato al Caruso, veniva notata una reazione del predetto giocatore - che scattava verso la panchina ospite e, con fare minaccioso, entrava nell’area tecnica e, appoggiandosi sulla copertura della panchina, tentava di scalciare un giocatore ospite. A causa della distanza né l’arbitro né l’assistente notavano irregolarità nei comportamenti (dei componenti la panchina) della società ospite. Il comportamento circostanziatamente descritto dal Direttore di gara integra la fattispecie della condotta violenta, prevista dall’art. 38 del C.G.S.. Devono, infatti, ricondursi nell’alveo della condotta violenta tutti i falli, gli atti o i gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico a chicchessia. Rientra appieno, pertanto, in questa casistica anche il tentativo di dare un calcio ad un componente della panchina della squadra avversaria, come accuratamente descritto nel supplemento di referto fornito dall’arbitro. Parte ricorrente, inoltre, nulla obietta in merito all’ulteriore violazione contestata al Caruso, resosi responsabile di condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, così come descritta sia nel referto arbitrale “…(CARUSO Nicholas) dopo il provvedimento di espulsione applaudiva nei miei confronti e mi riferiva tali parole …”, sia nel provvedimento del giudice di prime cure “Proferiva frase gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara”. La predetta, incontestata, condotta è punita ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett a) C.G.S.. Questa Corte, pertanto, a mente dell’art. 78 comma 2° C.G.S., valutate diversamente in fatto e in diritto le risultanze degli atti del procedimento, in riforma della decisione impugnata ritiene di aggravare la sanzione a carico del reclamente e, valutando complessivamente la condotta posta in essere dal calciatore, determina nella misura di 4 giornate effettive la sanzione da porsi a carico del giocatore Nicholas Caruso.
Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.D.S. Soccer Massafra 1963, aggravando la sanzione a carico del calciatore Caruso Nicholas, comminando la squalifica per 4 giornate effettive di gara; 2) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
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