C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 09/12/2022 – Delibera – GARA DEL 19/11/2022 ETRA BARLETTA 2008 – CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
GARA DEL 19/11/2022 ETRA BARLETTA 2008 - CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
Il Giudice Sportivo Territoriale: esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: con comunicazione a mezzo PEC del 22/11/2022 inviata anche alla società ETRA BARLETTA 2008, la società CORATO CALCIO 1946 ASD proponeva ricorso in relazione alla gara in oggetto, facendo seguito a regolare preannuncio; - la ricorrente rappresentava che la società Etra Barletta 2008 aveva schierato in capo al 20º minuto del secondo tempo il calciatore Lovreglio Francesco, riportato in distinta come assistente dell'arbitro, il quale non avrebbe potuto prendere parte al gioco; - inoltre, osservava che la stessa società Etra barletta 2008 aveva effettuato 4 cambi. Considerato che: l'articolo 63 comma 3 delle Norme Organizzative Interne della FIGC prevede che nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, possa nella stessa gara partecipare come calciatore; il punto 23 del CU della LND n. 1 del 1º luglio 2022 prevede la possibilità, nel corso delle gare del Campionato Juniores, di sostituire cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Tanto premesso:
DELIBERA
- di rigettare il ricorso; - di confermare il risultato di 3 - 2 in favore della società Etra Barletta 2008; - di addebitare alla società Corato Calcio 1946 ASD la tassa ricorso.