C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 22/12/2022 – Delibera – GARA DEL 4/12/2022 DIMATEAM – HELLAS LATERZA

GARA DEL 4/12/2022 DIMATEAM - HELLAS LATERZA

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato Che con preannuncio e successivo reclamo entrambi inviati tempestivamente alla resistente, la A.S.D. DIMATEAM adiva codesto G.S. avverso il risultato della gara indicata in oggetto, imputando a carico della A.S.D. HELLAS LATERZA l'inosservanza delle disposizioni in materia di limite dei calciatori giovani durante la gara; che, secondo la ricorrente, al 26' minuto del secondo tempo il calciatore n. 9 CANGIULLI MICHELE (03/10/2003), unico under schierato in campo dalla A.S.D. HELLAS LATERZA, sarebbe stato sostituito dal calciatore n. 14 PERRONE FRANCESCO (13/04/1998); che, per tale motivo, la ricorrente chiedeva la vittoria in proprio favore ai sensi dell'art. 10 C.G.S.; che la resistente inviava le proprie deduzioni eccependo che la circostanza sopra riportata fosse da addebitarsi ad un refuso corretto dal direttore di gara in sede di redazione del rapportino finale, laddove emergeva correttamente l'avvenuta sostituzione al 26' minuto del secondo tempo tra il calciatore n. 9 CANGIULLI MICHELE (03/10/2003) della A.S.D. HELLAS LATERZA, con il calciatore n. 16 DI GIORGIO ANTONIO (31/07/2002), entrambi appartenenti alla categoria under; Tanto premesso, osserva questo Giudice Sportivo che il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni. Dall’esame degli atti ufficiali in possesso di questo Giudice, è emerso che nella fattispecie si è verificato un refuso relativo alle sostituzioni operate dalla società resistente, tant’è che il direttore di gara con supplemento del 13.12.22 ha confermato che l’ASD HELLAS LATERZA al 26' minuto del secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 9 CANGIULLI MICHELE (03/10/2003) con il calciatore n. 16 DI GIORGIO ANTONIO (31/07/2002). È evidente che la ricorrente abbia proposto ricorso sulla scorta di un’errata indicazione contenuta sulla copia del predetto documento in proprio possesso.

Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D. DIMATEAM e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-2 in favore della A.S.D. HELLAS LATERZA di non addebitare la tassa reclamo, stante l'errore scusabile nel quale è incorsa la reclamante.

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