F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 198/CSA pubblicata del 20 Aprile 2023 – Orvietana Calcio S.r.l.

Decisione n. 198/CSA/2022-2023 

Registro procedimenti n. 220/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 220/CSA/2022-2023, proposto dalla società Orvietana Calcio S.r.l. in data 27.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 114 del 21.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.04.2023 il dr. Antonino Tumbiolo e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante; sentito l'Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Orvietana Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione, inflitta alla stessa società, dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 114 del 21.03.2023), in relazione alla gara di Campionato di Serie D, girone E, Orvietana-Flaminia del 19.03.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione disciplinare dell'ammenda di euro 2.800,00 e diffida, motivando così il provvedimento: "Per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato all'indirizzo del Direttore di gara, il quale si accingeva ad imboccare il tunnel degli spogliatoi, alcune pietre (5/6) del diametro di 1,5 cm, due delle quali lo colpivano al petto e su un braccio, provocando intensa sensazione dolorifica ed ematoma."

La decisione del Giudice Sportivo veniva presa sulla base del referto arbitrale, nel quale l'episodio era così descritto: "A fine gara, dopo il triplice fischio, uscendo dal terreno di gioco, nel dirigermi verso il tunnel per raggiungere il mio spogliatoio, i tifosi riconducibili alla squadra ospitante, Orvietana, mi lanciavano delle pietre. In particolare due di esse, di dimensioni pari a circa 1,5 centimetri, mi colpivano. Una delle due pietre mi colpiva al petto e la seconda sul braccio destro, procurandomi un forte ma momentaneo dolore e un livido sul braccio."

La società reclamante fonda il suo reclamo sui seguenti motivi:

1) erronea refertazione dei fatti;

2) assenza di prova in ordine alla riconducibilità dei fatti contestati ai sostenitori dell'Orvietana Calcio;

3) genericità della refertazione in ordine al numero dei sostenitori coinvolti nei fatti riportati a referto;

4) eccessiva afflittività e sproporzionalità delle sanzioni inflitte alla reclamante; 5) non applicabilità della sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), C.G.S.

In considerazione di quanto esposto, la società reclamante ha chiesto:

IN VIA PRINCIPALE: annullare il provvedimento impugnato per i motivi esposti in narrativa ai punti 1 e 2;

IN VIA SUBORDINATA: annullare la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera c), C.G.S., rideterminando la sanzione nella sola ammenda prevista dall'art. 8 lettera b CGS nella misura ritenuta di giustizia e ragione ed in ogni caso in misura congruamente inferiore a quella indicata nel provvedimento impugnato per i motivi esposti in narrativa ai punti 3 e 4;

Nella riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 aprile 2023, il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Sul primo e sul secondo punto le argomentazioni della società reclamante contrastano con le risultanze del referto arbitrale, confermate dall'arbitro, all'uopo sentito.

Su tali aspetti, che rientrano nella diretta sfera cognitiva dell'arbitro, la Corte ritiene che debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.

Quanto, invece, al terzo punto, la ricostruzione della società in ordine alla qualificazione dell'episodio come gesto isolato risulta convincente, tenuto conto della dinamica dei fatti e delle dimensioni delle pietre lanciate, che, anche alla luce di quanto riferito dall’arbitro in camera di consiglio, fanno fondatamente supporre che si è trattato di una manciata di piccole pietre lanciate da una sola mano.

Così ricostruito il fatto, vi è spazio per riqualificare la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, ascrivendola alla fattispecie di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), anziché c), riducendo la sanzione economica in misura appropriata alla natura estemporanea del deprecabile gesto ed alla sua effettiva gravità, non venendo in rilievo la responsabilità della società reclamante per la condotta di un gruppo di tifosi ma per quella di un isolato sconsiderato.

P.Q.M

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                            Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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