C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 16/02/2023 – Delibera – GARA DEL 22/ 1/2023 ATLETICO RACALE – VEGLIE

GARA DEL 22/ 1/2023 ATLETICO RACALE – VEGLIE

Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO Con tempestivo preannuncio seguito da ricorso, entrambi ritualmente e tempestivamente inviati a mezzo PEC anche alla società ASD ATLETICO RACALE, la società ASD VEGLIE ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, affermando che durante l’incontro, a causa della scarsa illuminazione per le avverse condizioni atmosferiche, sarebbe stato acceso l’impianto di illuminazione del campo della resistente non omologato. La ricorrente ha precisato di essere venuta a conoscenza dell’assenza dell’omologazione dell’impianto di illuminazione utilizzato durante la gara solo al termine dell’incontro e, quindi, di aver sporto riserva scritta di reclamo all’arbitro a mezzo del proprio capitano. L’istante ha inserito nel testo del reclamo alcuni fotogrammi della gara ed ha invocato la responsabilità oggettiva della resistente per l’assenza di illuminazione artificiale omologata, richiamando due precedenti della Corte Sportiva d’Appello presso il CR PUGLIA. La ricorrente ha concluso chiedendo in via principale la vittoria della gara in proprio favore, ai sensi dell’art. 17 CGS; in via subordinata, la ripetizione della gara; in via istruttoria, di verificare presso l’Ufficio Impianti l’esistenza dell’omologazione dell’impianto della resistente. L’ASD VEGLIE ha trasmesso in data 26.1.23 una memoria difensiva con allegati rilievi fotografici, confermando la non omologazione dell’impianto di illuminazione del campo di gioco; l’utilizzo dell’illuminazione solo per gli allenamenti; la mancata accensione dell’impianto durante la gara; l’accensione di altro impianto di illuminazione del percorso pedonale non interessante il campo di gioco. Inoltre, la resistente ha dedotto l’assenza di riserva scritta e verbale prima e durante la gara da parte della ricorrente, concludendo con la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo. A seguito della comunicazione di fissazione della data di decisione del ricorso, la ricorrente ha depositato propria memoria di replica in data 12.2.23, mentre nulla è pervenuto dalla resistente. CONSIDERATO IN DIRITTO Questo Giudice Sportivo osserva che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 67 delle N.O.I.F. per violazione dell’art. 67 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 59 e 60 delle N.O.I.F.. Ad avviso di questo Giudice la fattispecie rientra nell’alveo dell’art. 65 comma 1 lettera c) del C.G.S., che prevede la competenza dei Giudici sportivi sui ricorsi in merito “…c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari” A differenza di quanto asserito dalla ricorrente, secondo il consolidato insegnamento della Giurisprudenza Sportiva “E’ assolutamente insindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva la valutazione del direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di giuoco… quindi anche in relazione alla visibilità e alle condizioni di illuminazione dello stesso, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Giuoco del Calcio ed in forza della disposizione di cui all’art. 60 N.O.I.F”. (cfr. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 10). Inoltre, lo stesso 2° comma dell’art. 59 delle N.O.I.F. precisa che “Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.” Ciò posto, il 4° comma dell’art. 67 del C.G.S. dispone che “4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.”

Secondo la Giurisprudenza Sportiva, nei suddetti casi “il tenore testuale della norma… è inequivoco: il reclamo deve essere preceduto “da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara…” Questa previsione di rigorosa doverosità non avrebbe alcun significato sostanziale se non ne conseguisse l’impraticabilità delle altre scansioni procedimentali, sicché appare evidente che la mancata proposizione della riserva di reclamo comporta l’inammissibilità del successivo reclamo.” (cfr ex multis Alta Corte di Giustizia decisione n.ro 16 del 25.5.2012). Per altro verso, i precedenti evocati dall’istante appaiono del tutto estranei alla fattispecie oggetto del presente ricorso, vertendo l’uno su gara interrotta per fatto imputabile ad una delle due società, consistente in un guasto all’impianto di illuminazione, e l’altro su gara disputatasi interamente con l’ausilio dell’impianto di illuminazione. Nel caso in esame, invece, la gara non solo si è conclusa regolarmente ma anche senza ausilio dell’illuminazione artificiale, come affermato dall’arbitro nel supplemento reso in data 31.1.23 a richiesta di questo Giudice che di seguito si riporta: “Le luci dell'impianto comunale Gen. L. Basurto… non sono state accese durante tutta la durata della gara e la luminosità era comunque sufficiente per portare a termine la gara fino alla fine dei 90 minuti regolamentari, nonostante la pioggia e l'orario (inizio alle ore 15:00);” Quanto alla presunta riserva, l’arbitro nel proprio referto ha confermato che “A fine gara il capitano ed il dirigente della squadra ASD Veglie mi comunicano che hanno intenzione di formulare un reclamo nei confronti della squadra Atletico Racale in quanto l'impianto di illuminazione non è stato acceso durante l'ultimo quarto d'ora di gara”; nel supplemento ha precisato che “Nel corso dell'ultimo quarto d'ora di gara, il capitano della squadra ASD Veglie mi ha chiesto se si potessero accendere le luci dell'impianto. Appena pervenuta la richiesta, ho rivolto la stessa domanda al capitano della squadra Atletico Racale che mi ha informato del fatto che le luci non potevano essere accese, così la gara è stata ugualmente portata a termine senza alcuna problematica di visibilità sul terreno di gioco;”. In sostanza, dagli atti ufficiali emerge che durante la gara l’impianto di illuminazione del campo di gioco non è stato acceso dalla resistente proprio perché non omologato; che né prima né durante la gara è stata formulata una riserva circa l’impraticabilità del terreno per scarsa illuminazione, come invece richiesto dalla norma codicistica richiamata; che in ogni caso l’arbitro ha ritenuto esistente una illuminazione naturale sufficiente per tutta la durata dell’incontro, tant’è che non ha richiesto sua sponte di accendere l’impianto. E’ evidente che nella fattispecie il ricorso sia inammissibile sia per insindacabilità della decisione arbitrale in ordine alla sufficiente illuminazione, sia ”per mancanza di un presupposto condizionante dell’agire” (Corte di Giustizia Federale leggesi in C.U. n.ro 250/CGF/2011-2012) In ordine alla memoria difensiva della ricorrente, la stessa è tardiva poiché trasmessa domenica 12.2.23, quindi, oltre il termine di cui all’art. 67 CGS; infatti, il deposito tempestivo deve avvenire nel “giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza” (cfr CFA decisione 33 del 5.11.21), che nel caso di specie coincideva con il 10.02.23. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni ulteriore richiesta di merito ed istruttoria. Tanto premesso, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD VEGLIE, addebitando sul conto dell’istante la relativa tassa; per l’effetto - di confermare il risultato della gara di 2-1 in favore dell’ASD RACALE come conseguito sul campo.

 

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