C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 20/04/2023 – Delibera – A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO – G.S.D. ATLETICO VIESTE” del 20/03/2023, presentato dalla società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 23/03/2023 della Delegazione Provinciale di Foggia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 100 alla società A.S.D. Sant’Onofrio Calcio, nonché quelle della squalifica per 6 gare effettive al giocatore Placentino Davide e della squalifica per 3 gare effettive al giocatore Chiumento Michele.
A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO – G.S.D. ATLETICO VIESTE” del 20/03/2023, presentato dalla società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 23/03/2023 della Delegazione Provinciale di Foggia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 100 alla società A.S.D. Sant’Onofrio Calcio, nonché quelle della squalifica per 6 gare effettive al giocatore Placentino Davide e della squalifica per 3 gare effettive al giocatore Chiumento Michele.
FATTO Con tempestivo reclamo preceduto da rituale preannuncio, l’A.S.D. Sant’Onofrio Calcio ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 62 del 23.03.2023 della Delegazione Provinciale di Foggia, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia ha comminato le seguenti sanzioni: ammenda di euro 100 alla società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO “perché propri sostenitori, durante tutto l’incontro, proferivano nei confronti del Direttore di Gara frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose, reiterando tale comportamento anche al termine dello stesso”; squalifica per SEI gare effettive al calciatore PLACENTINO DAVIDE “per aver colpito intenzionalmente con un calcio un avversario e per aver afferrato per il collo un altro avversario, spintonandolo. A seguito di tali atteggiamenti cercava di eludere il provvedimento disciplinare, nascondendosi tra i compagni di gioco. Inoltre, dopo essere stato sanzionato non ha ottemperato volontariamente alla decisione arbitrale, tant’è che è stato necessario l’intervento dei dirigenti per farlo uscire dal terreno di gioco. Inoltre, dopo l’uscita dal terreno di gioco, proferiva nei confronti del Direttore di gara frasi gravemente irriguardose”; squalifica per TRE gare effettive al calciatore CHIUMENTO MICHELE “per aver proferito, al termine della gara, frasi irriguardose nei confronti del Direttore di Gara”. A sostegno dell’impugnazione, con la quale sono stati richiesti l’annullamento o la riduzione dell’ammenda a carico della società, la riduzione della squalifica a carico del calciatore Placentino e l’annullamento o la riduzione della squalifica comminata al calciatore Chiumento, la reclamante ha dedotto l’impossibilità di evitare, in un campo privo di spalti, che alcuni cosiddetti spettatori potessero inveire nei confronti dell’arbitro. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori nei confronti dei propri calciatori, la reclamante ha sostenuto che la sanzione del giocatore Placentino, del quale ha riconosciuto il comportamento “non consono”, è apparsa eccessiva in relazione alla durata ridotta del campionato; stessa tesi è stata replicata in relazione alla squalifica del giocatore Chiumento, per il quale si è anche sostenuto che il provvedimento arbitrale non sia stato assunto in campo. All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 7 aprile 2023 il reclamo è stato deciso con le seguenti
MOTIVAZIONI
La Corte, letto il reclamo, ha esaminato gli atti ufficiali di gara, dai quali si è potuta rilevare la descrizione dei fatti storici posti alla base delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale. L’analisi del referto arbitrale - documento avente fede privilegiata - ha, pertanto, consentito a questa Corte di ritenere fondato il reclamo, limitatamente alla richiesta di riduzione della squalifica del giocatore Michele Chiumento, la valutazione del cui comportamento, avvenuto al termine della gara prima di uscire dal terreno di gioco e riconducibile alla fattispecie prevista dalla lettera a) dell’art. 36 del C.G.S., ha consentito di ridurre la sanzione da TRE a DUE giornate effettive. Vanno, per il resto, confermate le altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Infatti, la condotta del tesserato Davide Placentino, così come risulta dalle argomentazioni arbitrali, può ritenersi, al contempo, violenta (art. 38 C.G.S), gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S), nonché irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara (art. 36 C.G.S.). Nessun pregio, peraltro, può essere attribuito alla circostanza che il campionato giovanile in questione si disputi in un arco temporale ristretto: le sanzioni, infatti, sono parametrate alla condotta che costituisce infrazione e non già alla durata del torneo. Quanto, infine, all’ammenda di euro 100, non sono state rilevate scriminanti che potessero indurre ad escludere o ad attenuare la responsabilità della società di cui al comma 3 dell’art. 6 del C.G.S., con riferimento
all’operato e al comportamento dei propri sostenitori. Dal referto arbitrale, infatti, risultano chiaramente e dettagliatamente descritti i comportamenti del pubblico - che hanno portato all’irrogazione della sanzione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,
DELIBERA
1) di confermare l’ammenda di € 100,00; 2) di confermare la squalifica per 6 giornate inflitta al giocatore Placentino Davide; 3) di ridurre a 2 giornate la squalifica inflitta al giocatore Chiumento Michele; 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.
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