C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 29/03/2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARSICOVETERE AVVERSO LA SQUALIFICA, PER QUATTRO GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – ALL’ALLENATORE BLOISE VINCENZO, RIPORTATA SUL C.U. N.66 DEL 15/03/2023.

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARSICOVETERE AVVERSO LA SQUALIFICA, PER QUATTRO GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – ALL’ALLENATORE BLOISE VINCENZO, RIPORTATA SUL C.U. N.66 DEL 15/03/2023.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dall’ Avv. Antonello Mango – Presidente – dall’Avv. Rocco Mario Ceraldi e dal Sig. Nicola Ciocia – Componenti - nella seduta in camera di consiglio del 29/03/2023 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Marsicovetere avverso la decisione del Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Potenza - pubblicata su C.U. n. 66 del 15/03/2023, consistente nella squalifica per quattro giornate inflitta all’Allenatore sig. Bloise Vincenzo; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. Atletico Agromonte che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 24/03/2023, la Società ricorrente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S., ne aveva fatto richiesta, in persona del Vice Presidente sig. Berardino Alliegro, collegato in videoconferenza, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso, chiedendone integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, comma 4, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig. Pasquale Libertella, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., sig. Francesco Manzi, presente in aula; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come il reclamante Sodalizio abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto: Volersi revocare, ovvero, in via subordinata, ridurre la squalifica comminata all’Allenatore, sig. Bloise Vincenzo; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, l’A.S.D. Marsicovetere, abbia dedotto che, a seguito della marcatura della rete del 2-0 da parte dell’Atletico Agromonte, i propri calciatori, ritenendo tale segnatura irregolare, avessero protestato vivacemente e con veemenza nei confronti del Direttore di Gara, accerchiandolo e formando, intorno ad esso, un capannello; Rilevato altresì come, a causa delle summenzionate proteste, l’Allenatore Bloise, onde evitare che la situazione degenerasse e che venissero presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri calciatori, faceva ingresso sul terreno di gioco per allontanarli dal D.G., senza, tuttavia, rivolgersi in modo ingiurioso e minaccioso all’indirizzo dell’Arbitro; Considerato, nondimeno, come il D.G., in sede di audizione, abbia confermato la circostanza per cui, a fine gara, subito dopo la marcatura della rete del 2–0 da parte dell’Atletico Agromonte, fosse stato accerchiato dai calciatori del Marsicovetere, che, ritenendo tale rete viziata da un fallo di gioco, lo circondavano e protestavano con veemenza, proferendo frasi ingiuriose e minacciose al suo indirizzo; e come, in quel frangente, fosse stato affrontato petto a petto da un calciatore della Società reclamante; Rilevato, ancora, come l’Arbitro abbia precisato che, l’Allenatore Bloise Vincenzo, fosse entrato sul terreno di gioco protestando vivacemente, ma, tuttavia, limitandosi a proferire frasi ingiuriose ed irriguardose, senza, pertanto, che vi fosse alcun contatto fisico tra gli stessi; Valutato, di conseguenza, come la condotta ascrivibile all’Allenatore Bloise possa senz’altro considerarsi come irriguardosa nei confronti del D.G., integrando, in tal modo, la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del C.G.S. - con la previsione minima di due giornate di squalifica - ma non anche quella gravemente irriguardosa prevista dalla lettera b) comma 1 del medesimo articolo, non essendosi, tale condotta, concretizzata in un contatto fisico; Ritenuto, quindi, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di consentire a questo Collegio una, se pur minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della sanzione all’Allenatore Bloise Vincenzo irrogata:

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del reclamo proposto della Società ASD MARSICOVETERE ed in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Potenza - pubblicata sul C.U. n.66 del 15/03/2023, così delibera:  Riduce a numero 2(due) giornate la squalifica inflitta all’Allenatore BLOISE VINCENZO; Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.  Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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