C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 27.04.2023 – Delibera – Reclamo n. 51 della Società A.S.D. U.S. GIRIFALCO (Punizione sportiva della perdita della gara Stella Maris Sellia Marina – A.S.D. U.S. Girifalco Torneo Ricreativo Amatori dell’ 11.03.2023 con il risultato di 0-3) – Reclamo trattato in seconda istanza a seguito della decisione di Corte nella seduta del 17.4.2023 di procedere all’audizione dell’arbitro al fine di ottenere ulteriori e definitivi chiarimenti nel merito.

Reclamo n. 51 della Società A.S.D. U.S. GIRIFALCO

(Punizione sportiva della perdita della gara Stella Maris Sellia Marina – A.S.D. U.S. Girifalco Torneo Ricreativo Amatori dell’ 11.03.2023 con il risultato di 0-3) - Reclamo trattato in seconda istanza a seguito della decisione di Corte nella seduta del 17.4.2023 di procedere all’audizione dell’arbitro al fine di ottenere ulteriori e definitivi chiarimenti nel merito.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l’arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante dell’AIA Sig. Vincenzo Nicoletti;

RITENUTO

a) che il Comunicato Ufficiale n.1 Amatori del 30 settembre 2022, alla lettera h), nella parte relativa al "Tesseramento dei calciatori" stabilisce che :"È ammessa la partecipazione di DUE calciatori fuoriquota che alla data della disputa della gara abbiano anagraficamente compiuto il 30º anno di età. È consentito l'inserimento di UN (ulteriore) calciatore fuoriquota che nel corso della gara può sostituire uno dei due fuoriquota già in campo ";

b) che dal referto arbitrale risulta che al 25° del secondo tempo della gara del Torneo Ricreativo "Amatori" tra Stella Maris Sellia Marina e A.S.D.  U.S. Girifalco disputatasi l'11/03/2023, la Società U.S. Girifalco procedeva a sostituire il calciatore n. 17 (Zaccone Pietro, data di nascita 17.4.1986) con il calciatore fuoriquota n. 23 (Bruno Salvatore,  data di nascita 16/03/1991), il quale si aggiungeva agli altri due fuoriquota (Conte Salvatore n. 66 data di nascita 09/09/1991 e Ferraina Vincenzo n. 3, data di nascita 04/04/1991) già in campo e schierati dall'inizio della gara;

c) che il Giudice Sportivo, considerato che la Società U.S.Girifalco aveva  schierato contemporaneamente in campo tre fuoriquota, irrogava alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

d) che la Società Girifalco ha proposto reclamo avverso la decisione predetta, sostenendo che l'arbitro aveva errato nell'indicare nel suo referto la sostituzione del  calciatore n. 17 con il calciatore fuoriquota n. 23, mentre in effetti quest’ ultimo era entrato in campo in sostituzione dell'altro calciatore fuoriquota n.3 (Ferraina Vincenzo);

e) che, ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

g) che, comunque, l'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato il referto di gara, ribadendo che al 25° del secondo tempo il calciatore (fuoriquota) n. 23 (Bruno Salvatore) subentrava al calciatore  n. 17 (Zaccone Pietro);

h) che resta, pertanto, confermato che dal 25° del secondo tempo la Società U.S. Girifalco ha schierato contemporaneamente tre fuoriquota (Conte Salvatore n. 66 data di nascita 09/09/1991; Ferraina Vincenzo n. 3, data di nascita 04/04/1991; Bruno Salvatore,  n. 23, data di nascita 16/03/1991) in violazione della normativa sopra richiamata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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