R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 103 del 18/04/2023 – Delibera – RECLAMO della Società ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato di Promozione Gir. A TOLMEZZO CARNIA – GEMONESE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 08.04.2023 (in C.U. n° 101 Comitato Regionale FVG del 13.04.2023)

 

RECLAMO della Società ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato di Promozione Gir. A TOLMEZZO CARNIA – GEMONESE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 08.04.2023 (in C.U. n° 101 Comitato Regionale FVG del 13.04.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n° 101 dd. 13.04.2023 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi all’esito della gara del Campionato di Promozione, Gir. A, ASD TOLMEZZO CARNIA – ASD GEMONESE del 08.04.2023, comminava la ammenda di euro 300,00 a carico della ASD TOLMEZZO CARNIA “perché propri sostenitori facevano scoppiare in due distinte occasioni – all’inizio e al termine della gara – dei petardi tra il pubblico (seconda infrazione)”. Avverso tale decisione, a mezzo PEC inviata il giorno 13.04.2023 e contestualmente comunicata alla cointrointeressata, la ASD TOLMEZZO CARNIA preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti, che venivano forniti a cura della Segreteria il giorno successivo; in data 14.04.2023 il reclamo veniva formalizzato (sempre con avviso contestuale alla controinteressata) con deposito di mappa dell’impianto ed evidenza del luogo di provenienza degli scoppi, chiedendo l’annullamento della sanzione previa audizione e ammissione di testimoni. In ragione di quanto previsto dal Decreto del Presidente Federale dd. 18.01.2023, con cui si stabilisce una speciale disciplina, con abbreviazione dei termini, per i procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della LND e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2022/2023), visto altresì l’art. 52 co. 4 C.G.S. veniva fissata l’udienza del 17.04.2023. La reclamante, nella persona del suo Presidente comparso in audizione, dando lealmente atto di essere stata correttamente sanzionata per un episodio simile (rif. CU n. 96 del 30.03.2023, gara ASD TOLMEZZO CARNIA – CALCIO BANNIA) nel corso del quale un petardo era stato lanciato in prossimità del recinto di gioco in due occasioni, con frammenti che avevano raggiunto il campo per destinazione (primo lancio) e il terreno di gioco (secondo lancio), evidenziava come nella vicenda che ci occupa gli scoppi non erano invece avvenuti tra il pubblico, ma in prossimità del muro perimetrale dell’impianto sportivo, ben lontano dalla struttura del chiosco. Ciò premesso, questa CSA, prima della ammissione della parte in udienza, riteneva opportuno sentire l’arbitro a chiarimenti, emergendo all’esito come la terna arbitrale avesse effettivamente percepito alcuni scoppi, non capendo però esattamente da dove pervenissero. In particolare gli scoppi sarebbero stati due, uno qualche secondo dopo l’inizio della gara (non accompagnato da fumo); il secondo qualche minuto prima del termine dell’incontro con fumo proveniente dalla zona del chiosco, non essendo però chiaro se il fumo provenisse dall’interno o dall’esterno rispetto al muro perimetrale dell’impianto, che lo separa dall’adiacente parcheggio. Richiamato altresì quanto si legge nel referto, dove il direttore di gara aveva dato atto che le misure di sicurezza predisposte dalla Società ospitante erano adeguate, con presenza di Forza Pubblica, e che l’episodio degli scoppi era stato menzionato su espressa richiesta della Società ospitata, secondo cui i petardi avrebbero “spaventato e destato timore nel pubblico”, interferendo così con la libera possibilità di assistere alla gara, questa CSA – non ritenendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, superflua ai fini del decidere – ritiene il reclamo fondato per le ragioni di cui segue evidenza.

Fermo restando che, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 4 CGS “la società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti” e che, ai sensi dell’art. 25 co. 3 CGS “le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere”, nel caso in esame: - lo scoppio isolato di due petardi, peraltro segnalato dietro impulso della società ospitata, non pare aver raggiunto di per sé una soglia di offensività tale, da aver potuto determinare una effettiva compromissione (o messa in pericolo) dell’ordine e della sicurezza, stante la evidenziata presenza in loco della Forza Pubblica che non risulta avere assunto alcuna iniziativa conseguente; - la localizzazione degli scoppi, avvenuti in area adiacente al perimetro della recinzione esterna dell’impianto, non ha comunque permesso l’identificazione degli autori dei lanci, non essendo nemmeno chiaro se si sia trattato di soggetti in qualche modo interessati alla gara in svolgimento. In un contesto di questo tipo – diversamente da quanto riportato nel C.U., i petardi non sono affatto scoppiati tra il pubblico, né risulta minimamente comprovato che i lanci siano stati effettuati da sostenitori della ASD TOLMEZZO CARNIA, né vi sono elementi per ritenere che gli scoppi siano avvenuti proprio all’interno dell’impianto – non risultano dunque configurarsi comportamenti da porre a carico della Società ospitante, tali da determinare nei suoi confronti l’applicazione di sanzioni.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la tempestività e fondatezza del reclamo: − lo accoglie, per l’effetto disponendo l’annullamento dell’ammenda a suo tempo disposta dal GST; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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