C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 109 del 27/04/2023 – Delibera – Deferimento TFT-SD 19/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Daniele FEDELE e S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO

Deferimento TFT-SD 19/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Daniele FEDELE e S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO

 Il deferimento. Con atto del 27.03.2023 la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Daniele FEDELE e la S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO per rispondere delle seguenti condotte: 1) il sig. Daniele FEDELE, all’epoca dei fatti presidente della S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO, della violazione dell’art. 4, co. 1, e dell’art. 32 CGS, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del C.U. n. 1 s.s. 2022/2023 del Settore Giovanile e Scolastico “per aver fatto svolgere un provino allenamento nel periodo ottobre – novembre 2022 al calciatore minorenne sig. Mattia Devinar, tesserato per la società ASD Palmarket Pagnacco, in assenza del necessario nulla osta della società per la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti, e comunque senza porre in essere alcun idoneo accorgimento volto ad accertare l’eventuale tesseramento del calciatore per altra società”; 2) la società S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS “per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Fedele così come descritti nel precedente capo di imputazione. La convocazione. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del 20.04.2023. All'ora fissata per la convocazione risultava presente il dott. Luca Ricatto, quale rappresentante della Procura Federale, mentre per i deferiti risultava presente il sig. Daniele FEDELE, personalmente ed in qualità di presidente della società S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO. Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale si è accordata con il sig. FEDELE, anche nell’interesse della società S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO, per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS, nei seguenti termini: - inibizione di mesi 2 (due) a carico del sig. FEDELE (sanzione base mesi 3); - ammenda di euro 333,33 (trecentotrentatre/33) a carico della Società (sanzione base euro 500,00). La motivazione. Il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, nel caso di accordo tra Procura Federale ed incolpato per la richiesta di applicazione di una sanzione in misura ridotta, è chiamato a valutare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione concordata. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione dell’A.S.D. Palmarket Pagnacco, la quale ha evidenziato che il calciatore Mattia Devinar – tesserato per la predetta società – ha partecipato ad un allenamento con la squadra Under 14 della società S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO senza alcun preventivo nulla-osta. In sede di indagine è emerso che il calciatore Mattia Devinar, nel mese di ottobre o novembre 2022, ha effettivamente partecipato alla parte finale di un allenamento della squadra Under 14 della società S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO (per la quale, in precedenza, era tesserato). E’ emerso, del pari, che un tanto è avvenuto senza la richiesta del preventivo nulla-osta alla società per la quale il calciatore risultava tesserato e senza che la società S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO avesse posto in essere un qualche presidio e/o accorgimento atto ad evitare che il calciatore partecipasse all’allenamento in questione. Il calciatore Mattia Devinar, di lì a poco, è stato tesserato proprio per la società S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO, presso la quale il padre ricopre il ruolo di Dirigente accompagnatore. Le circostanze di fatto ricalcano le fattispecie previste dall’art. 4, co. 1, e dall’art. 32 CGS, involgendo la responsabilità del sig. Daniele FEDELE e, per effetto della disposizione di cui all’art. 6, co. 1, CGS, la responsabilità diretta della S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO. Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione in misura ridotta, alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, sia in ordine alla posizione del sig. Daniele FEDELE che della società S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO, così come congrua e corretta appare la quantificazione della sanzione concordata tra le parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Daniele FEDELE, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 2 (due) mesi (sanzione base mesi tre) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla S.S.D. a r.l. MANZANESE CALCIO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 333,33 (trecentotrentatre/33), sanzione base euro 500,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa, alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS.

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