C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S.D. POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROMEI GIORGIO FINO AL 24/05/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 21/03/2023 (Gara: TIGRE CALCIO – POL.CANARINI 1926 RDP del 15/03/2023 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 306 del 27/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S.D. POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROMEI GIORGIO FINO AL 24/05/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 21/03/2023 (Gara: TIGRE CALCIO – POL.CANARINI 1926 RDP del 15/03/2023 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 306 del 27/03/2023

La Società USD Pol. Canarini 1926 RDP impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice sportivo di primo grado con la quale le veniva inflitta (unitamente alla Tigre Calcio) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di euro 300,00, l’esclusione dal proseguimento della competizione “Coppa Lazio” di 1° categoria, nonché la squalifica sino al 24-05-2023 del proprio calciatore Romei Giorgio, per aver, i propri calciatori, causato una rissa, unitamente ai calciatori della squadra avversaria durante la prima frazione di gioco della gara in oggetto e causando una situazione ingestibile per l’arbitro, tale da indurre quest’ultimo a sospendere anticipatamente la gara al 22° del primo tempo e per aver il calciatore Romei colpito con un pugno, successivamente alla sospensione della gara, il volto di un avversario. La reclamante, nel corpo del ricorso, tendeva a sminuire la gravità dei fatti come descritti dal direttore di gara nel proprio referto, evidenziando, innanzitutto, che non si trattava di una rissa, ma piuttosto di un principio di parapiglia tra calciatori delle due squadre (come si evinceva dalle parole del telecronista del video della gara) e che pertanto la situazione non era tale da determinarne la sospensione; secondo poi, evidenziava che non vi erano state conseguenze per i tesserati e che pertanto, applicando le circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S., era più che sufficiente la perdita della gara, ma non l’esclusione dalla Coppa Lazio di 1° categoria; relativamente al calciatore squalificato, si riteneva eccessiva l’entità della sanzione per i fatti posti in essere da quest’ultimo e pertanto, se ne chiedeva una congrua riduzione. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltato sia il difensore della reclamante, che quest’ultima personalmente, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado. Dalla lettura del referto arbitrale emerge che al 22° del 1° tempo, a seguito di un fallo di gioco, veniva ammonito il calciatore Tassone Stefano (Tigre Calcio), così come, per fallo di reazione, il calciatore della squadra avversaria, De Angelis Alessio. A seguito di ciò, i componenti dell’intera panchina della Pol. Canarini entravano in campo, così come quelli della panchina del Tigre Calcio ed iniziavano ad insultarsi per poi venire alle mani. In particolare il n. 8 (Mancini Manuel) del Tigre Calcio sferrava un pugno al n. 6 della squadra avversaria, colpendolo al labbro con fuoriuscita di sangue. Nel frattempo, il n. 10 della Pol. Canarini (Romei Giorgio), si recava sotto la tribuna dove erano assiepati i sostenitori della squadra di casa e provocandoli, gli rivolgeva ripetuti insulti; lo stesso veniva interrotto solo, grazie all’intervento del n. 10 del Tigre Calcio ma ciò generava una nuova rissa. In questo frangente calciatori della Pol. Canarini, rivolgevano insulti di natura razzista ai calciatori del Tigre Calcio. Numerosi calciatori delle due squadre perdevano sangue dal volto, ma l’arbitro, nel marasma generale, non riusciva ad individuare tutti i responsabili delle azioni violente e pertanto decideva di CRL 329 LND/10 sospendere definitivamente la gara. La rissa continuava fuori dal terreno di gioco, nella zona antistante gli spogliatoi; in particolare il n. 10 della Pol. Canarini, Romei Giorgio, colpiva con un pugno al volto il n. 4 della Tigre Calcio (Menotti Danilo), il quale, in conseguenza di ciò, doveva recarsi con l’ambulanza all’Ospedale. Solo con l’intervento della Polizia, si riusciva a rispristinare la calma. Orbene, da tutto quanto detto, è evidente che non si possono sminuire i fatti come prospettati dalla società reclamante, la quale, avvalendosi di un video della gara e delle parole del telecronista dello stesso, ipotizza che si sia trattato di un inizio di parapiglia; piuttosto, i fatti come descritti nel referto arbitrale, configurano una vera e propria rissa ripetuta tra tesserati dei due schieramenti che hanno indotto l’arbitro, in una situazione di pericolo generale, a sospendere definitivamente la gara ex art. 64 noif. In altre parole i tesserati delle due squadre sono stati artefici di atti violenti e non semplicemente di condotte irriguardose; prova ne è che numerosi calciatori delle due compagni perdevano sangue dal volto a seguito dei ripetuti scontri e che addirittura un calciatore del Tigre Calcio, come detto, doveva recarsi al Pronto Soccorso con l’ambulanza per aver ricevuto un pugno al volto dal calciatore Romei Giorgio. Pertanto, è corretta la decisione del Giudice di 1° grado che ha disposto la sconfitta a tavolino per entrambe le squadre, così come è corretta l’esclusione (sempre per entrambe) dalla competizione sportiva come dispone chiaramente l’art. 3, comma 3 del regolamento relativo alla Coppa Lazio, pubblicato nel C.U. n. 171 del 14-12-2022 (“verranno escluse dal prosieguo della manifestazione, le società che… si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 10 c.g.s.”); analogamente, per quanto detto, si ritiene congrua l’entità della squalifica inflitta, sino al 24-05-2023, al calciatore Romei Giorgio. In conclusione, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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