C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 11/04/2023 – Delibera – CERTOSA A.R.L. – CITTA DI ANAGNI CALCIO
CERTOSA A.R.L. - CITTA DI ANAGNI CALCIO
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 282 del 15/03/2023 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, nei termini previsti dalle norme vigenti dalla società CITTA' DI ANAGNI CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro al 78' ha rilevato un contatto tra TORSI n. 18 del CERTOSA e CATALDI n. 6 del CITTA' DI ANAGNI CALCIO. L'arbitro ammonisce il calciatore n. 7 D'ARPINO Marco (CITTA' DI ANAGNI). Tale provvedimento comporta l'espulsione per doppia ammonizione del calciatore del CITTA' DI ANAGNI CALCIO D'ARPINO Marco. La ricorrente in virtù a quanto sopra per errore tecnico dall'arbitro chiede la ripetizione della gara. Il reclamo è infondato. Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe, come noto fonte privilegiata di prova e sentito l'arbitro designato che con supplemento di referto conferma di avere espulso per doppia ammonizione il calciatore D'ARPINO Marco (CITTA' DI ANAGNI CALCIO). Le ammonizioni sono state comminate al calciatore D'ARPINO Marco la prima all’ 11' del primo tempo per comportamento antisportivo (tratteneva un avversario per allontanarlo dal pallone), la seconda ammonizione al 33' del secondo tempo per comportamento antisportivo. Il rapporto del Commissario di Campo conferma la doppia ammonizione del calciatore D'ARPINO Marco (CITTA' DI ANAGNI CALCIO) per doppia ammonizione.
PQM DELIBERA
a) di respingere il ricorso proposto dalla società CITTA' DI ANAGNI CALCIO; b) di confermare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: CERTOSA - CITTA' DI ANAGNI CALCIO 1 - 0; c) il contributo va incamerato.