C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. VIGHI 1967 – Campionato 3° Categoria – Gir. B GARA del 12.03.2023 tra A.S.D. VIGHI 1967 / A.C. TERRAZZANO C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Milano datato 16.03.2023

Reclamo della società A.S.D. VIGHI 1967 – Campionato 3° Categoria - Gir. B GARA del 12.03.2023 tra A.S.D. VIGHI 1967 / A.C. TERRAZZANO C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Milano datato 16.03.2023

La società A.S.D. VIGHI 1967 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che comminava: (i) a carico della società reclamante (così come anche a carico della squadra avversaria) la perdita della gara per 0-3 in quanto entrambe le società risultavano oggettivamente responsabili per il comportamento dei propri giocatori che costringeva l’arbitro a sospendere l’incontro; (ii) l’ammenda di € 300,00 per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento dei propri calciatori. Nel proprio reclamo la Società evidenziava preliminarmente che dagli atti ufficiali emergeva una chiara responsabilità ascrivibile esclusivamente alla società avversaria Terrazzano che, con la condotta posta in essere dai propri tesserati, induceva l’arbitro a sospendere l’incontro. In particolare la reclamante, ripercorrendo analiticamente la descrizione dei fatti operata dal direttore di gara all’interno del supplemento di rapporto, rilevava che i comportamenti passibili di censura e sanzione risultavano attribuiti esclusivamente alla società Terrazzano mentre, per quanto riguarda l’odierna reclamante, le dichiarazioni dell’arbitro riportavano condotte del tutto irrilevanti rispetto alla decisione di sospendere la gara. Oltre quanto sopra la reclamante, basando le proprie argomentazioni sempre sugli atti ufficiali di gara, affermava che i fatti, le circostanze e gli episodi descritti dal direttore di gara non risultavano comunque tali da giustificare una sospensione dell’incontro in quanto non configuravano alcun pericolo concreto per l’incolumità dei presenti né rischi di sorta relativamente alle condizioni di sicurezza. All’udienza del 30.03.2023 compariva per la reclamante il sig. Nicoletti Cristian, presidente dotato di poteri di rappresentanza, personalmente e con l’assistenza degli Avv.ti Huberto Germani e Silvia Valisneri, giusta procura in atti. La società resistente Terrazzano, seppur ritualmente notiziata del reclamo, non depositava scritti difensivi né si presentava all’udienza. Il procuratore della reclamante, riportandosi integralmente al proprio atto di impugnazione, precisava che sussistevano le condizioni per proseguire la gara in quanto non vi era evidenza di episodi violenti né verso l’arbitro né tra i giocatori in campo ed anche le tifoserie tenevano un comportamento normale e tranquillo. Il presidente della società reclamante, infine, ribadiva comunque che la responsabilità degli eventi che portavano l’arbitro a sospendere la gara era attribuibile esclusivamente al Terrazzano ed il particolare al suo allenatore. In conclusione la reclamante chiedeva in via principale di comminare a carico della (sola) società Terrazzano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per il comportamento dei propri calciatori ed in subordine di disporre la ripetizione della gara ex art. 10, c.5 lett. c) del C.G.S. oltre, in ogni caso, l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 300,00. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Da un’attenta analisi degli atti ufficiali di gara, che si rammentano essere fonte primaria e privilegiata di prova ex art. 61 comma 1 del C.G.S., emerge infatti una descrizione minuziosa e circostanziata di tutti i fatti e comportamenti che inducevano l’arbitro a sospendere l’incontro , tuttavia, non si ravvisano elementi tali da giustificare la decisione finale adottata dal direttore di gara. In particolare risulta che al minuto 41 del primo tempo, a gioco in svolgimento e mentre un calciatore del Terrazzano si accasciava a terra in zona opposta rispetto allo sviluppo dell’azione, il Vighi segnava una rete.

Successivamente alcuni tesserati del Terrazzano inveivano nei confronti degli avversari che avevano proseguito l’azione nonostante la presenza di un giocatore a terra e, in siffatto contesto, due giocatori (uno del Vighi-Dantas Braga Julio Cesar- ed uno del Terrazzano-Zampa Andrea) venivano a contatto spingendosi reciprocamente in modo non violento: a questo punto i tesserati del Terrazzano presenti in panchina si riversavano in campo per dividere i due giocatori, riuscendo nell’intento. All’esito, il direttore di gara espelleva i due calciatori Dantas Braga e Zampa. Nel contempo, si formavano due gruppetti di calciatori che si insultavano a vicenda ed il direttore di gara invitava i dirigenti a placare gli animi. Nonostante i dirigenti ed il capitano del Vighi si siano prodigati per ristabilire la calma, le discussioni continuavano ed il clima pareva teso. L’arbitro decideva quindi di sospendere la gara, informando i capitani ed abbandonando il recinto di gioco. Pertanto i fatti occorsi, nel complesso considerati, non potendo essere valutati con criteri esclusivamente tecnici, richiedono una valutazione ex art. 10, comma 5, C.G.S. sul se ed in quale misura possano aver influito sulla regolarità di svolgimento della gara. Come previsto dall’art. 64 N.O.I.F. (nonché dal punto 11, regola 5, Guida Pratica A.I.A.), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. Inoltre, è necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di proseguire o giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata. Dal referto di gara emerge una situazione nel complesso non incontrollabile e comunque inidonea a porre a rischio l’incolumità dei presenti, anzitutto poiché non si ravvisa alcun tipo di atto violento ma esclusivamente una situazione di mero nervosismo sfociato in insulti reciproci tra i tesserati delle due squadre. Inoltre l’unico episodio caratterizzato da un contatto fisico tra due giocatori avversari (che ha portato giustamente all’espulsione di entrambi) è descritto esplicitamente dall’arbitro come “non violento” e, comunque, si evidenzia che il direttore di gara, oltre alle due espulsioni appena citate, non ha assunto provvedimenti di espulsione a carico di altri tesserati. In sintesi, non si ravvisano condotte idonee a porre a rischio l’integrità fisica o l’incolumità dei presenti, nonché a minare seriamente le condizioni generali di sicurezza e neppure è dimostrato che l’arbitro abbia adoperato ogni mezzo per garantire la prosecuzione della gara. Posto quanto sopra, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori ed altri tesserati durante lo svolgimento dell’incontro, il decretare la fine anticipata della gara, ovvero la sua prosecuzione fittizia, non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso. Nelle ipotesi in cui il provvedimento della definitiva interruzione della gara sia in tal senso immotivato, deve essere comunque disposta la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10 co. 5, lett. c) del CGS (cfr. Corte d’Appello Territoriale, CR Lombardia, C.U. n.54 del 10.03.2022; Corte d’Appello Territoriale, CR Lombardia, C.U. n.29 del 13.10.2022; CAF, C.U. n.35/C del 01.03.2004, n. 7; CAF, C.U. 2/C del 20.07.2000, n. 9; CAF, C.U. 24/C del 25.03.1999, n. 7). Infine l’ammenda di € 300,00, alla luce di quanto sopra ed in considerazione dell’assenza di condotte violente, deve essere annullata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

 Il reclamo e per l’effetto: -dichiara l’irregolarità della gara tra A.S.D. Vighi 1967 / Terrazzano, valevole per il campionato di 3^ categoria, gir. B e ne ordina la ripetizione ai sensi dell’art. 10, co. 5, lett. c); -annulla la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a carico della reclamante; -dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.

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