C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. OLTREPO’ F.B.C. – Campionato Juniores Provinciali – Girone B GARA del 30.03.2023 tra G.S. SAN MARTINO A.S.D. – A.S.D. OLTREPO’ F.B.C. C.U. n. 40 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 06.04.2023
Reclamo della società A.S.D. OLTREPO’ F.B.C. - Campionato Juniores Provinciali – Girone B GARA del 30.03.2023 tra G.S. SAN MARTINO A.S.D. – A.S.D. OLTREPO’ F.B.C. C.U. n. 40 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 06.04.2023
La società A.S.D. OLTREPO’ F.B.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico di Fiocchi Andrea, allenatore tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 08.05.2023 per continue proteste nei confronti del direttore di gara e per avere l’allenatore, al termine dell’incontro, intimato all’arbitro di non segnalare l’espulsione sul referto. La Società, nel proprio reclamo, si limita ad evidenziare che il direttore di gara ha operato uno scambio di persona. In particolare l’allenatore Fiocchi risulta del tutto estraneo alla vicenda in quanto il destinatario dell’espulsione, così come il soggetto che, al termine della gara, chiedeva all’arbitro di non riportare il provvedimento nel referto, è il massaggiatore Agolli Marenglent e non l’allenatore. La reclamante ha altresì depositato le fotografie dell’allenatore Fiocchi e del massaggiatore Agolli, a fini dimostrativi e comparativi. In conclusione, la reclamante chiede di annullare la squalifica a carico dell’allenatore Fiocchi Andrea. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Salvo quanto sopra, risultano comunque non contestate, e quindi pienamente provate, le condotte riportate nel referto dal direttore di gara in quanto la reclamante si è limitata ad evidenziare un potenziale scambio di persona, senza confutare la descrizione dei fatti operata dall’arbitro.
Dall’analisi del rapporto e dai chiarimenti in dettaglio forniti dal direttore di gara su richiesta della Corte, con particolare riferimento al riconoscimento del tesserato a cui ascrivere le condotte sanzionate, emerge la chiara identificazione dell’allenatore Fiocchi Andrea quale responsabile dei fatti. Nello specifico l’arbitro, confermando l’identificazione già operata nel rapporto di gara, ha riconosciuto -dalle sole foto del viso dei tesserati a lui esibite- l’allenatore Fiocchi come responsabile delle condotte sanzionate. Alla luce dei fatti sopra riportati, la decisione del Giudice di primo grado deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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