R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 108 del 26/04/2023 – Delibera – RECLAMO del sig. Dejan Sokanovic (Campionato Promozione – Gir. B) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. OL3 / A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO, disputata il 08.04.2023 (in C.U. n° 101 del 13.04.2023)

RECLAMO del sig. Dejan Sokanovic (Campionato Promozione – Gir. B) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. OL3 / A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO, disputata il 08.04.2023 (in C.U. n° 101 del 13.04.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 101 dd 13.04.2023 il G.S.T. comminava la squalifica del calciatore Dejan SOKANOVIC per n. 3 (tre) gare effettive. Avverso tale decisione il calciatore Dejan SOKANOVIC formalizzava in data 15.04.2023 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 17.04.2023. Non veniva successivamente formalizzato il reclamo. Un tanto premesso, visto l’art. 76, co. 3 CGS, secondo cui “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, deve dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara improcedibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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