C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 20/04/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di SCOZZARO AGOSTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. RIVOLI CALCIO, e della società F.C.D. RIVOLI CALCIO, per rispondere rispettivamente delle seguenti violazioni: – il primo per a) violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, commi 6 e 7 C.G.S. sia in via autonoma sia in relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F. nonché b) violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 6, comma 2 dello Statuto della L.N.D. e all’art. 57, comma 1 del Regolamento della L.N.D.; – la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S..
Deferimento della Procura Federale nei confronti di SCOZZARO AGOSTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. RIVOLI CALCIO, e della società F.C.D. RIVOLI CALCIO, per rispondere rispettivamente delle seguenti violazioni: - il primo per a) violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, commi 6 e 7 C.G.S. sia in via autonoma sia in relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F. nonché b) violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 6, comma 2 dello Statuto della L.N.D. e all’art. 57, comma 1 del Regolamento della L.N.D.; - la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S..
Con atto del 20.12.2022, pervenuto il 09.01.2023, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. SCOZZARO AGOSTINO per non avere corrisposto all’allenatore sig. Antonio Gallo, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. N. 132/01 del 15.07.2021 nonché per avere lo stesso, in occasione dell’incontro tenutosi il 23.07.2022 presso il C.R. Piemonte Valle D’Aosta, proferito parole offensive e irriguardose nei confronti del Comitato Regionale e del suo Presidente, posizionando in modo provocatorio e lesivo della reputazione e onorabilità del Comitato stesso e del suo Presidente la somma in contanti da corrispondere all’allenatore sig. Antonio Gallo. Il procedimento trae origine da una nota del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta della LND datata 27.07.2022, con la quale era trasmessa alla Procura Federale copia della delibera del Comitato Direttivo del 22.07.2022 con cui veniva disposta l’esclusione dal campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023 della società F.C.D. RIVOLI CALCIO, in ragione della mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute all’allenatore, sig. Antonio Gallo. Nella stessa nota era evidenziato che in data 23.07.2022 il sig. SCOZZARO AGOSTINO si recava nella sede del predetto Comitato, pronunciando espressioni offensive e lanciando sul tavolo “corpose mazzette di banconote da 50 euro”. Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile all’accertamento dei fatti e venivano interrogati gli interessati. Nella seduta del 17.03.23 per impedimento delle parti veniva disposto il rinvioall’udienza del 17.4.2023, con contestuale sospensione del decorso dei termini di estinzione del procedimento, a norma degli artt. 110 comma 4 CGS e 38 CGS CONI. Nella seduta del 14.04.2023, avanti a questo Tribunale Federale compariva l’avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per le parti deferite. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente invitava il rappresentante della Procura Federale a illustrare gli esiti delle indagini e a formulare le proprie richieste, che consistevano nell’inibizione a carico del sig. SCOZZARO AGOSTINO per 6 mesi per le violazioni sub a) e 6 mesi per le violazioni sub b), nonché nell’ammenda di € 1.000,00 a carico della società F.C.D. RIVOLI CALCIO. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto, dagli elementi documentali acquisiti e dalle confessioni rese dai diretti interessati, che siano pienamente provati i fatti per cui si procede e che non sussistano elementi atti ad escludere la responsabilità del Dirigente e della Società deferiti. Considerato che le sanzioni invocate dalla Procura Federale appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e conformi a quanto disposto dall’art. 31, comma 7 CGS che stabilisce in 6 mesi la sanzione minima per dette violazioni
P. Q. M.
Il Tribunale Federale applica al sig. SCOZZARO AGOSTINO la sanzione dell’inibizione per 6 mesi per le violazioni di cui al capo sub a) e per 6 mesi per quelle di cui al capo sub b), così complessivamente anni 1 e alla società F.C.D. RIVOLI CALCIO la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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