C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Gennargentu Desulo Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 67 della Delegazione LND di Oristano del 23.03.2023 Gara: “Progetto Academy Campidano – Gennargentu Desulo” del 18.03.2023 Campionato: Under 17 Allievi Provinciali Oristano

Reclamo proposto da: Pol. Gennargentu Desulo Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 67 della Delegazione LND di Oristano del 23.03.2023 Gara: “Progetto Academy Campidano – Gennargentu Desulo” del 18.03.2023 Campionato: Under 17 Allievi Provinciali Oristano

La Polisportiva Gennargentu Desulo ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. delegazione di Oristano, n° 67 del 23 marzo 2023, in relazione alla partita in epigrafe, con la quale è stata comminata la sanzione sportiva della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Antonio Giuseppe Ignazio Littarru, per condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, integrata nella fattispecie di cui alla lettera a) dell’articolo 36 del C.G.S.. La Società reclamante, nel proprio atto, censura con fermezza la condotta del tesserato, evidenziando in ogni caso che lo stesso, resosi immediatamente conto dell’azione, si sarebbe subito scusato. Rassegna le proprie conclusioni, chiedendo la riduzione della squalifica. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento rileva che il referto del Direttore di Gara, preciso e circostanziato, descrive la biasimevole condotta posta in essere dal calciatore subito dopo aver subito l’espulsione per doppia ammonizione, riportando esattamente gli epiteti proferitegli. Tuttavia, si osserva altresì che, dalla lettura del reclamo, si può apprezzare il contegno della Polisportiva Gennargentu Desulo, che ha immediatamente condannato il gesto del calciatore, riconoscendo esplicitamente i fatti riportati dall’arbitro che, al netto di quanto più sopra emerso, descrivono una esecrabile condotta, tuttavia non trascesa in manifestazioni violente, che può ben essere ricondotta al senso di frustrazione dell’atleta, costretto a lasciare la propria squadra in 10. Sulla scorta di quanto appena esposto, fermo il privilegio di prova riservato alle attestazioni arbitrali dal disposto del I CO dell’articolo 61 C.G.S., la Corte ritiene di accedere alle richieste della reclamante, tenuto conto della gravità del fatto e della sanzione edittale prevista dalla lettera a) dell’articolo 36 C.G.S.. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo e di rideterminare la squalifica del calciatore Antonio Giuseppe Ignazio LITTARRU in tre gare effettive Dispone la restituzione del contributo.

 

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