C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 18/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto a titolo personale da: Bruno Riccardo Angelo (tesserato per A.S.D. Ozierese 1926) Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 113 del C.R. Sardegna LND del 30.03.2023 Gara: “Lanteri Sassari A.S.D. – Ozierese 1926” del 26.03.2023 Campionato: Giovanissimi Under 15 Regionali

Reclamo proposto a titolo personale da: Bruno Riccardo Angelo (tesserato per A.S.D. Ozierese 1926) Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 113 del C.R. Sardegna LND del 30.03.2023 Gara: “Lanteri Sassari A.S.D. – Ozierese 1926” del 26.03.2023 Campionato: Giovanissimi Under 15 Regionali

Il Signor Riccardo Angelo Bruno, allenatore della A.S.D. Ozierese 1926, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 113 del 30 marzo 2023, C.R. Sardegna, in relazione alla partita in epigrafe, disputata in data 26 marzo 2023, con la quale è stata comminata nei suoi confronti la sanzione sportiva della squalifica a tutto il 30 aprile 2024. Il tesserato, nel proprio atto di reclamo, contesta i fatti salienti riportati nel referto arbitrale e nel supplemento e rassegna le proprie conclusioni chiedendo la riduzione della sanzione, limitatamente alle circostanze che hanno determinato la sua espulsione, per doppia ammonizione. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, rileva, preliminarmente che, a norma dell’articolo 76 del C.G.S., il reclamo deve essere preannunciato entro giorni due dalla pubblicazione della decisione da impugnare, con apposita dichiarazione da inoltrare a mezzo pec unitamente al pagamento del contributo e, con il medesimo mezzo, depositato entro giorni cinque sempre con decorrenza dalla pubblicazione. Recita poi il CO III che, nelle ipotesi di mancato rispetto della procedura tassativamente indicata, la Corte non è tenuta a provvedere. Ebbene, nel caso di specie, emerge pacificamente dagli atti che il reclamo è stato depositato in palese violazione della indicata norma, atteso che, oltre a non essere stato preannunciato, non vi è prova neppure del pagamento del contributo e, nondimeno, il deposito dell’impugnazione è avvenuto, mediante l’invio di una email ordinaria (non già di pec), solo in data 8 aprile e quindi ben oltre i termini perentoriamente previsti. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DICHIARA

 l’inammissibilita’ del reclamo e dispone il pagamento del contributo

 

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