C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo n. 81 2022/2023 della società A.C.D. COLOGNOLA AI COLLI (matr. 76597). Gara di Under 17 2^ fase élite/B, 13^ giornata di Andata del 16.4.2023 ILLASI-COLOGNOLA AI COLLI (1-2).
Reclamo n. 81 2022/2023 della società A.C.D. COLOGNOLA AI COLLI (matr. 76597). Gara di Under 17 2^ fase élite/B, 13^ giornata di Andata del 16.4.2023 ILLASI-COLOGNOLA AI COLLI (1-2).
La società COLOGNOLA AI COLLI, per mezzo del proprio rappresentante legale sig. Tiziano Tregnaghi, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona e pubblicato sul C.U. 63 del 19.4.2023 a pag. 50: - Non omologazione del risultato ottenuto sul campo (Illasi-Colognola ai Colli 1-2) e sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in danno della società Colognola ai Colli; - Squalifica al giocatore OJOG Gabriel per n. 6 giornate (n. 3 giornate per il comportamento tenuto sul campo da cui l’espulsione diretta e n. 3 per la condotta antisportiva); - Euro 200,00 di ammenda; - Inibizione al 17.5.2023 al dirigente accompagnatore Boni Enrico. Il giocatore Ojog Gabriel veniva espulso dal terreno di gioco per offese rivolte all’Arbitro durante la sospensione della gara causata da un acceso diverbio con la tifoseria della squadra ospitante. Ripristinato l’ordine in campo, la partita riprendeva dopo circa 5’ di interruzione per gli ulteriori due minuti di recupero. Al fischio finale il Direttore di gara si accorgeva che il giocatore Ojog era ancora in campo ed aveva partecipato ai minuti di recupero indossando una nuova maglia, la n. 18, nemmeno risultante dalla distinta di gioco. Chieste spiegazioni, il Direttore di gara si sentiva rispondere dal giocatore che in effetti, a seguito dell’espulsione, recatosi negli spogliatoi, aveva indossato una nuova maglia (18) ed aveva fatto ritorno in campo per giocare i restanti minuti di gioco. La reclamante, in sede di appello alla Corte, espone la sua versione dei fatti. Il giocatore Ojog Gabrile, maglia n. 5, avrebbe effettivamente esultato davanti alla tifoseria avversaria dopo la rete della squadra su rigore. L’Arbitro a quel punto avrebbe ammonito il giocatore con maglia n. 9, Framba Simone, per esultanza verso il pubblico avversario e interrotto la gara con triplice fischio. Rientrati gli atleti negli spogliatoi, sarebbe stato comunicato al dirigente Boni che il calciatore Ojog era stato espulso, pur non essendogli stato esibito il cartellino rosso. Ripresa la partita dopo circa 15 minuti, non rientrava in campo il calciatore Ojog. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società COLOGNOLA AI COLLI; visti gli atti del procedimento; sentita da remoto la società reclamante, nella persona del presidente Tiziano Tregnaghi e del dirigente accompagnatore Boni Enrico, che hanno fornito utili chiarimenti ai fini della ricostruzione dei fatti; sentito da remoto il Direttore di gara, le cui indicazioni fornite hanno permesso di ricostruire – pur in un momento di particolare concitazione per la presenza di alcuni disordini in campo che hanno portato all’interruzione momentanea della partita - - l’esatto l’accadimento dei fatti;
PQM
delibera di accogliere parzialmente il reclamo della società COLOGNOLA AI COLLI omologando il risultato così come conseguito sul campo, annullando l’inibizione al 17.5.2023 inflitta al dirigente Boni Enrico così come la sanzione pecuniaria di Euro 200,00 e riducendo la squalifica a carico del calciatore Ojog Gabriel in n. 3 giornate. La tassa reclamo non è dovuta.
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