F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 221/CSA pubblicata del 17 Maggio 2023 – Spezia Calcio S.r.l./FC Crotone S.r.l.

Decisione n. 221/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 270/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Daniele Cantini – Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Franco Granato- Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 270/CSA/2022-2023, proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. in data 11.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Campionato Primavera 2, di cui al Com. Uff. n. 150 del 10.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti; 

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.05.2023, l’Avv. Michele Messina; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Spezia Calcio S.r.l. ha proposto, con procedura d’urgenza ex art. 74 CGS, reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Campionato Primavera 2, di cui al Comunicato Ufficiale n. 150 del 10 Maggio 2023,  in relazione alla gara del Campionato Primavera 2, Crotone -Spezia del 6.05.2023, il cui provvedimento è così motivato “omologa il risultato di 2-1 in favore della Soc. Crotone; sanziona la Soc. Crotone con l’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per l’errata compilazione della distinta di gara; commina al dirigente Giuseppe Mano (Soc. Crotone) l’ammonizione (prima sanzione) per aver omesso di comunicare ad Arbitro e Società avversaria la modifica della distinta di gara”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, dopo una preliminare e dettagliata ricognizione dei fatti, richiamate le norme di riferimento e ritenuto non condivisibile l’assunto del Giudice di prime cure in punto di diritto perché inconferente ed errato, ha contestato la condotta della FC Crotone S.r.l. quanto alla corretta compilazione della distinta di gara (id est sostituzione dei nominativi di due calciatori avversari).

Ha, dunque, soggiunto che la suddetta condotta avrebbe comportato una lesione al proprio diritto di conoscere esattamente i nominativi dei calciatori avversari prima dell’inizio della partita, diritto sancito dalle disposizioni delle N.O.I.F. richiamate così come dalla Circolare n. 11 - LNPB del 02.11.2022 che di quelle disposizioni rappresenta regolamento esecutivo per il campionato di riferimento.

La società Spezia Calcio S.r.l.  ha, quindi, concluso nel senso che la contestata condotta avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara, evenienza questa non adeguatamente valutata dal Giudice Sportivo.

In ragione di tanto la società reclamante chiede la riforma della decisione impugnata e l’irrogazione  alla  F.C. Crotone S.r.l. della sanzione  ex art. 10 C.G.S. della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ovvero, in subordine, di altra ritenuta di giustizia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 13.05.2023, nessuno è comparso per la parte reclamante e per la società controinteressata in difetto di tempestiva e formale richiesta.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi di seguito illustrati.

Il Collegio, osservato preliminarmente come la regola n. 3 punto 5 del Regolamento A.I.A. testualmente reciti “Se un calciatore di riserva iscritto in elenco inizia la gara al posto di un compagno designato titolare e l’arbitro non viene informato di questo cambio: - l’arbitro consente al calciatore di riserva di proseguire a giocare (da titolare) - non viene adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore di riserva  - il calciatore in origine titolare può divenire un calciatore di riserva - il numero delle sostituzioni non viene diminuito”, ritiene come non risulti applicabile alla fattispecie qui in rilievo la sanzione della perdita della gara ex art. 10 C.G.S. in difetto della mancata acquisizione di conferenti elementi di prova idonei a dimostrare la concreta attitudine della condotta contestata a interferire con il regolare svolgimento della gara.

Il costrutto difensivo della società ricorrente non ha, infatti, trovato in questa sede adeguato riscontro siccome declinato attraverso la prospettazione astratta e in via meramente ipotetica degli effetti pregiudizievoli che l’irregolare formulazione della distinta avrebbe potuto ingenerare sullo sviluppo della competizione.

Tale costrutto è rimasto, invece, del tutto monco quanto all’analisi delle concrete ricadute (in via di mera tesi) conseguenti, nel caso di specie, all’accertata sostituzione dei nominativi in referto, di guisa che non vi è prova che l’irregolare formulazione della distinta abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Il Collegio, nell’esegesi della disciplina di settore, ritiene di non poter condividere l’approdo cui giunge la società Spezia Calcio S.r.l. nella parte in cui assume, con inaccettabile pretesa di automaticità, che la lesione del proprio diritto di conoscere esattamente i nominativi dei calciatori avversari prima dell’inizio della partita avesse di per sé influito sul suo corretto svolgimento.

Acquisita certezza in ordine all’errata compilazione della distinta, da tutti pacificamente riconosciuta, e osservato come i tesserati della FC Crotone S.r.l. Nisticò e Spunticcia (peraltro nemmeno raggiunti da provvedimenti disciplinari nel corso della partita) in elenco fossero  “eleggibili”, la Corte ritiene, nel caso in esame, che la società reclamante non abbia offerto alcuna prova utile a far emergere concrete irregolarità nello sviluppo fisiologico della gara in conseguenza dei denunciati eventi.

Non risulta, infatti, nemmeno prospettato in ricorso quale sarebbe stato, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l’effettivo e specifico “vulnus” che la contestata sostituzione dei nominativi dei calciatori della squadra avversaria avrebbe determinato nella conduzione della gara, non potendo qui essere taciuto come nell’economia della fattispecie di illecito sanzionata dall’articolo 10 comma 1 del CGS acquisisca rilievo costitutivo anche l’elemento strutturale dell’evento, occorrendo che i fatti e le situazioni addebitabili alla squadra avversaria “abbiano influito sul regolare svolgimento della gara” ovvero “ne abbiano impedito la regolare effettuazione”. 

A nessun titolo, dunque, potrebbe trovare accoglimento, neppure sotto il diverso profilo del procedimento ex artt. 65 comma 1, lettera d) e 67 C.G.S., la sollecitata applicazione della sanzione della perdita della gara alla società che fa partecipare calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

Lo Spezia Calcio S.r.l oltre la narrazione dell’accaduto e la ricognizione delle norme che disciplinano la materia e senza aver documentato alcuna attività necessariamente e immediatamente, dipendente dall’errata compilazione del documento in parola, si è limitato, in sostanza, alla prospettazione di ipotesi meramente astratte ed eventuali, avulse da qualsivoglia, riconoscibile e concreta emergenza  lesiva e, come tali, certamente inidonee a far ritenere condizionata la regolarità della partita o a configurare l’insorgenza di danni.

Il Collegio, dedotto, in conclusione, come non possano dirsi punibili circostanze astratte esclusivamente potenziali e/o futuribili, insuscettibili di qualificare giuridicamente come lesiva in concreto la condotta in addebito, e non potendosi, ovviamente, riconoscere qualsivoglia automatismo tra le premesse narrate e le conseguenze figurate, ritiene  come il difetto di prova dell’effettiva incidenza dei fatti sullo svolgimento dell’evento sportivo nei termini sin qui prospettati, costituisca, in una lettura sistemica dell’ordinamento federale, un indicatore irrinunciabile rispetto alla fattispecie qui in rilievo che esclude ogni possibilità di applicazione aggiuntiva delle sanzioni di cui all’art. 10 C.G.S. rivendicate dalla reclamante .

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Spezia non può essere accolto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL VICE PRESIDENTE

Michele Messina                                                        Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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