F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 180/TFN – SD del 18 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 24665/377 pf22 -23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. Fabio Coscarella e della società SSD ARL Rende Calcio 1968 – Reg. Prot. 155/TFN-SD

Decisione/0180/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0155/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24665/377 pf22 23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. Fabio Coscarella e della società SSD ARL Rende Calcio 1968,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 13 aprile 2023, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Fabio Coscarella, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD ARL Rende Calcio 1968, contestandogli:

la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver prodotto e depositato, nel procedimento instaurato davanti alla Commissione Accordi Economici della LND, documentazione attestante presunte convocazioni notificate al calciatore Dhamo Aleksandros in busta chiusa a mezzo raccomandate, risultate prive di efficacia in quanto contenenti due semplici fogli bianchi, al fine di eccepire, indebitamente, l’inadempimento all’accordo economico sottoscritto dal calciatore Dhamo Aleksandros e richiedere conseguentemente la risoluzione dell’accordo stesso;

- la società SSD ARL Rende Calcio 1968 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, delle condotte ascritte per i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Coscarella, Presidente e legale rappresentante della società all’epoca dei fatti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

L’indagine scaturiva dall’invio di una pec alla Procura Federale, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, con la quale, ottemperando a quanto disposto con propria decisione n. 16/TFN-SVE del 25 novembre 2022, venivano trasmessi gli atti del procedimento, instaurato dalla SSD ARL Rende Calcio 1968 nei confronti del calciatore Aleksandros Dhamo, conclusosi con la predetta decisione, per il compimento di eventuali accertamenti in merito alla ricezione da parte del Dhamo di due raccomandate inviate dalla medesima società, contenenti presumibilmente dei fogli in bianco, anziché le convocazioni in sede del calciatore (asseritamente rimaste inadempiute) che la società affermava essere presenti all’interno delle raccomandate.

L’attività della Procura Federale è consistita, anzitutto, nell’acquisizione dei fogli di censimento della società Rende Calcio relativi alle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023 e dei report, scaricati dal sito delle Poste Italiane, delle due raccomandate, spedite, rispettivamente in data 27 dicembre 2021 e 10 gennaio 2022 e recapitate al destinatario Aleksandros Dhamo, rispettivamente, in data 18 gennaio 2022 ed in data 14 gennaio 2022.

Quindi la Procura Federale procedeva all’audizione dei soggetti coinvolti nella vicenda.

Il calciatore Aleksandros Dhamo riferiva di essere stato tesserato della società Rende Calcio a partire dal 4 ottobre 2021; di aver riportato un grave infortunio in data 2 dicembre 2021 durante un allenamento; di essere rimasto in contatto, nei giorni successivi a tale infortunio, con la dirigenza della società, presentandosi al campo di allenamento sia per l’accertamento della diagnosi sia per i procedimenti da porre in essere in casi del genere; di esser stato sottoposto a visita da uno specialista presso il Rizzoli di Bologna in data 18 dicembre 2021 e di non aver fatto poi rientro a Rende, in quanto, dopo la visita, era stato messo in lista d’attesa per l’effettuazione dell’intervento chirurgico anche in tempi brevi.

Precisava che, su richiesta della società, aveva comunicato a quest’ultima, via Whatsapp, il proprio indirizzo pec, in data 28 dicembre 2021.

Affermava di aver ricevuto in data 14 gennaio 2022, presso il suo domicilio di Cattolica, una raccomandata inviatagli dal Rende Calcio, al cui interno avrebbe trovato solo un foglio bianco.

In data 18 gennaio 2022 avrebbe ricevuto una seconda raccomandata proveniente dalla stessa società. Dato l’anomalo contenuto della precedente missiva, aveva proceduto alla ripresa video, con il proprio cellulare, dell’apertura del plico. Anche in tale occasione all’interno della busta della raccomandata sarebbe risultato presente solamente un foglio bianco.

Non avrebbero avuto, poi, riscontro, le comunicazioni via pec inviate alla società tramite il proprio avvocato, contenenti la segnalazione dell’anomalo contenuto delle due lettere.

Parimenti priva di riscontro sarebbe rimasta la pec con cui, sempre mediante il proprio avvocato, aveva comunicato al Rende Calcio che il 31 gennaio 2022 sarebbe stato ricoverato al Rizzoli di Bologna per l’effettuazione del intervento chirurgico conseguente all’infortunio.

Riferiva, infine, che, in data 3 febbraio 2022, la società gli aveva comunicato di voler dichiarare il suo inadempimento e procedere, pertanto, alla risoluzione dell’accordo economico.

Veniva, quindi, sentito anche il Presidente della società Rende Calcio, odierno deferito, Fabio Coscarella, il quale affermava, anzitutto, che delle pratiche amministrative della società si sarebbe occupato esclusivamente il segretario della stessa, ma di essere, tuttavia, a conoscenza delle raccomandate (stante l’asserita indisponibilità di un indirizzo pec) inviate ad Aleksandros Dhamo, contenenti, suo dire, le convocazioni del calciatore presso la sede sociale.

A questo proposito affermava che la comunicazione da parte di quest’ultimo della pec al segretario sarebbe avvenuto “ dopo l’invio della raccomandata e comunque prima di riceverla”.

Veniva, quindi, sentito il Segretario del Rende Calcio, Stefano Tocci, il quale confermava di occuparsi della parte amministrativa/sportiva della società, precisando, tuttavia, che non si sarebbe però occupato della spedizione della corrispondenza. In tal senso riferiva di aver saputo che le raccomandate in questione contenevano le convocazioni in sede del calciatore solo perché riferitogli, all’epoca, dal Presidente.

Dichiarava che, a seguito della richiesta da lui stesso effettuata in data 10 dicembre 2021 al calciatore Dhamo, quest’ultimo, in data 28 dicembre 2021, gli avrebbe comunicato il proprio indirizzo pec.

Il Direttore Generale del Rende Calcio, Giovanni Ciardullo, sentito sui fatti, affermava che gli atti amministrativi e di corrispondenza (e, in relazione al caso concreto, anche la gestione dell’invio delle pec) sarebbero stati curati dagli uffici di Segreteria e, pertanto, di non essere a conoscenza della questione delle due raccomandate spedite dal Rende Calcio. Aggiungeva che sarebbe stato al corrente solo dell’infortunio del calciatore Dhamo, ma non avrebbe avuto più notizie dello stesso, dopo tale episodio, salvo qualche telefonata relativa alle sue condizioni di salute.

All’esito di tali attività, la Procura Federale trasmetteva, in data 2 marzo 2023, comunicazione di conclusione indagini con cui contestava agli odierni deferiti i medesimi fatti oggetto del successivo deferimento, di cui in epigrafe.

In data 22 aprile 2023 l’Avv. Gaetano Aita, nell’interesse di Fabio Coscarella e della società Rende Calcio 1968, chiedeva ed otteneva l’accesso agli atti del fascicolo.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 9 maggio 2023.

I deferiti si costituivano depositando memoria, in data 4 maggio, con la quale il loro difensore, rilevato che la società Rende Calcio, a seguito di retrocessione, militerebbe nella presente stagione sportiva nel campionato regionale di Eccellenza, eccepiva, ai sensi dell’art. 92 comma 1 CGS, il difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale. Nel merito, rilevato il presunto difetto di genuinità del video depositato dal calciatore Dhamo e giudicati, per il resto, inverosimili le tesi e la ricostruzione dei fatti effettuata dallo stesso giocatore, chiedeva, comunque, il proscioglimento dei deferiti per insussistenza del fatto.

Il dibattimento

All’udienza del 9 maggio 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Alessandro Colonna, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Gaetano Aita ed Eduardo Chiacchio, in rappresentanza dei deferiti.

La Procura Federale, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dai deferiti, rilevava che, in base all’art. 118, comma 4, CGS, il Tribunale sarebbe competente a conoscere il procedimento.

Nel merito, riportandosi agli atti, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Fabio Coscarella, anni 1 (uno) di inibizione;

- nei confronti della società SSD ARL Rende Calcio 1968, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Gli Avv.ti Gaetano Aita ed Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Fabio Coscarella e della società Rende Calcio, insistevano nell’eccezione di incompetenza e, riportandosi al contenuto della memoria difensiva depositata, chiedevano l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

La decisione

1. Preliminarmente deve essere affrontata l’eccezione di incompetenza del Tribunale Federale Nazionale formulata dai deferiti. Secondo questi ultimi, poiché nella presente stagione sportiva la società Rende Calcio milita nel campionato regionale di Eccellenza, la cognizione del presente procedimento spetterebbe, ai sensi dell’art. 92 CGS, al Tribunale Federale Territoriale.

L’eccezione non è fondata.

Invero, appare inequivocabile il tenore dell’art. 118, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva che assegna la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento al Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato “al momento della violazione”.

Rileva, dunque, per l’individuazione del Tribunale Federale competente, mutando categorie tipiche del diritto penale, il cd. tempus commissi delicti, più esattamente, nel caso di specie, l’individuazione del livello nazionale o territoriale del campionato in cui, all’epoca della commissione dei fatti contestati, era iscritta la società deferita, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del CGS.

Poiché, dunque, in relazione alle contestazioni della Procura Federale, emerge che il procedimento davanti alla Commissione Accordi Economici della LND - in cui è avvenuta la produzione, da parte della società odierna deferita, di presunte convocazioni del proprio tesserato Dhamo che, invece, non sarebbero mai state recapitate con le raccomandate depositate agli atti del medesimo procedimento - è stato avviato, dalla stessa società Rende Calcio, con ricorso del 28 giugno 2022, notificato in data 29 giugno 2022, ovvero prima della conclusione, in data 30 giugno, della stagione sportiva 2021/2022, nella quale la società militava in Serie D, ovvero in un campionato di livello nazionale, è innegabile la competenza di questo Tribunale Federale Nazionale a decidere il presente procedimento.

La successiva retrocessione della società nel campionato di categoria inferiore, di livello solo territoriale, in base al citato criterio di individuazione della competenza delle suddivisioni del Tribunale Federale di cui al predetto art. 118, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva, deve, pertanto, ritenersi irrilevante.

2. Ciò premesso, passando all’esame del merito del deferimento, il Collegio ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte contestate.

Già si è detto come sia ad essi contestata la produzione, in un procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Accordi Economici della LND, di comunicazioni di convocazione del tesserato Dhamo presso la sede della medesima società, che, contrariamente a quanto rappresentato dagli incolpati, non sarebbe stata mai effettivamente recapitata al calciatore mediante le lettere raccomandate da essi indicate, dal momento che queste avrebbero in realtà contenuto, al loro interno, solamente dei fogli bianchi. Il tutto al fine di dimostrare l’inadempimento contrattuale del calciatore ed ottenere, pertanto, la risoluzione del contratto.

L’addebito è basato, principalmente, sulle affermazioni e sugli elementi di prova forniti dal predetto calciatore, il quale, all’arrivo della seconda (in ordine di recapito) delle due raccomandate, ha effettuato anche la ripresa video dell’apertura della busta da cui sarebbe risultata l’estrazione, per l’appunto, di un foglio bianco.

I deferiti hanno respinto gli addebiti mettendo in discussione la genuinità del video ed evidenziando come apparirebbe del tutto inverosimile l’invio di due buste contenenti entrambe fogli in bianco.

La questione intorno a cui ruota la decisione in merito alla fondatezza del deferimento attiene, in definitiva, all’accertamento dell’effettivo contenuto delle predette raccomandate e all’individuazione del soggetto (il mittente ovvero il destinatario delle missive) onerato a fornirne la prova.

Non vi è dubbio che, mediante la ripresa video dell’attività di apertura della busta della seconda delle raccomandate ricevute filmato sulla cui genuinità si ritiene potersi farsi ragionevole affidamento - il calciatore Dhamo, e la Procura Federale che lo ha prodotto in atti, abbiano fornito un significativo principio di prova, seppur con mezzi atipici, in merito all’effettivo contenuto della missiva.

A fronte di tali evidenze, sarebbe spettato ai deferiti fornire un’adeguata prova contraria.

Soccorre, in tal senso, l’orientamento che, con riferimento ad un caso, non dissimile, in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l'invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto, è stato espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, ha ritenuto che “ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo” (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24031/2006). Il principio è stato poi confermato dalla Suprema Corte, seppur con riferimento a materie diverse, anche in altre decisioni (cfr., tra le altre, Cassazione, ordinanza n. 18252/2013; Cassazione, sentenza n. 22041/2010).

Deve aggiungersi che, alla luce dell’evoluzione tecnologica e, in particolare, della disponibilità della posta elettronica certificata – in grado, per le sue caratteristiche intrinseche, di dare prova certa non più solo dell’invio e del ricevimento del plico, ma anche del suo contenuto – la citata giurisprudenza appare, oggi, ancor più condivisibile.

Deve dunque ritenersi del tutto ragionevole che il soggetto che scelga, per la spedizione di una comunicazione, pur avendo a disposizione un indirizzo pec, il “tradizionale” strumento della raccomandata A/R, sopporti, in caso di contestazioni da parte del destinatario, il rischio dell’impossibilità della prova o del mancato pieno soddisfacimento dell’onere della prova, su di esso gravante, in base all’orientamento giurisprudenziale riportato, in merito al contenuto effettivo della comunicazione inviata. Ritenuto condivisibile e fatto proprio l’esposto orientamento interpretativo del giudice ordinario, rileva il Collegio come, proprio sulla base dei predetti rilievi di ordine generale, gli addebiti risultino pienamente fondati, in considerazione tanto dei rischi giuridici ricadenti sugli incolpati per l’utilizzo del peculiare mezzo di spedizione scelto per comunicare con il loro tesserato, quanto, soprattutto, del mancato assolvimento, da parte degli stessi, dell’onere probatorio su di essi incombente relativo alla dimostrazione dell’effettivo contenuto delle missive spedite.

Appare, dunque, decisiva, ad opinione del Collegio, la circostanza che i deferiti, pur a conoscenza, a partire dal 28 dicembre 2021, dell’indirizzo pec del calciatore, abbiano inviato a quest’ultimo, anche dopo tale ultima data, una seconda raccomandata, e non siano riusciti, nel presente giudizio, a fornire prova certa (e prevalente su quella, opposta, fornita dal video girato dal calciatore Dhamo) dell’effettiva presenza, all’interno delle predette raccomandate, delle lettere di convocazione del giocatore Dhamo. Emergono, d’altra parte, significative contraddizioni, nelle dichiarazioni rilasciate dal Presidente e dal Segretario, all’epoca dei fatti, della società Rende Calcio, che rendono scarsamente credibile la versione dei fatti sostenuta dalla difesa dei soggetti deferiti. Il primo, pur affermando che della gestione della società si sarebbe occupato il Segretario della stessa, ha tuttavia dichiarato, con scarsa coerenza rispetto alla predetta affermazione, che sarebbe stato al corrente del contenuto delle comunicazioni inviate con le predette raccomandate.

Il Segretario, pur confermando di occuparsi della gestione della società, ha tenuto a precisare che non si sarebbe occupato dell’invio della corrispondenza. Alla stregua di tale ultima precisazione non si comprende, però, la ragione per cui, come da egli stesso ammesso, si sarebbe preoccupato di richiedere al calciatore Dhamo di comunicare il proprio indirizzo pec alla società. In ogni caso, proprio la predetta affermazione del Presidente Coscarella, di essere al corrente del contenuto delle predette raccomandate, rende pienamente imputabile allo stesso l’addebito formulato nell’atto di incolpazione.

In definitiva, per le ragioni indicate, deve ritenersi dimostrato con sufficiente grado di certezza, in difetto di prova contraria da parte dei deferiti, che le raccomandate sopra indicate contenessero solamente dei fogli bianchi.

Appare, pertanto, contrario ai principi di lealtà sportiva l’aver utilizzato le comunicazioni di convocazione del calciatore, in realtà assenti all’interno delle buste delle raccomandate inviate, nel procedimento di fronte alla Commissione Accordi Economici della LND al fine di dimostrare la colpevole mancata presentazione di quest’ultimo presso la sede sociale e, dunque, l’inadempimento dello stesso giocatore ai propri obblighi contrattuali legittimante la domanda di risoluzione, nonostante quest’ultimo, nel predetto procedimento, ne avesse negato la presenza all’interno delle predette buste e la stessa società non avesse mai fornito riscontro alle richieste di chiarimenti formulate dal calciatore dopo il ricevimento delle anomale missive.

In conclusione, per tutto quanto indicato, si ritiene sussistente la responsabilità degli incolpati per i fatti oggetto dell’atto di deferimento.

Le sanzioni ritenute congrue sono specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Fabio Coscarella, mesi 9 (nove) di inibizione;
  • per la società SSD ARL Rende Calcio 1968, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
  • Così deciso nella Camera di consiglio del 9 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 18 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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