F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 230/CSA pubblicata del 25 Maggio 2023 – SSD Nocerina Calcio 1910
Decisione n. 230/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 251/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 251/CSA/2022-2023, proposto dalla società SSD Nocerina Calcio 1910 in data 03.05.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11 maggio 2023, il Dott. Savio Picone e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Nocerina Calcio 1910 ha proposto reclamo avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Manuel Chietti, in relazione alla gara Molfetta Calcio / Nocerina Calcio 1910 (Campionato di Serie D - Girone H) disputata il 23 aprile 2023.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.
La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, senza contestare le risultanze del referto arbitrale, bensì lamentando la sproporzione della squalifica, inflitta ai sensi dell’art. 36 C.G.S., e richiamando a tal fine la giurisprudenza su analoghe condotte offensive di calciatori e tesserati nei confronti degli ufficiali di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 11 maggio 2023, è stato ascoltato l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
Nel merito, la ricostruzione dei fatti non è controversa. Si legge nel referto dell’arbitro Riccardo Fichera che il Chietti “a gioco fermo, a seguito di una mia decisione tecnica, mi rivolgeva parole offensive come: sei un coglione, che cazzo fai!”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori e tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Chietti, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.
Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica al di sotto del minimo edittale.
Non ha pregio la tesi della reclamante in ordine all’asserita retroattività della modifica regolamentare, che ha innalzato il minimo edittale previsto dall’art. 36 C.G.S. (da due a quattro giornate di squalifica) per le condotte ingiuriose dei tesserati. La novella, infatti, è entrata in vigore il giorno della pubblicazione e risulta pianamente applicabile alla fattispecie qui in esame.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce