F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 234/CSA pubblicata del 25 Maggio 2023 – FBC Gravina SCSD

Decisione n. 234/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 261/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 261/CSA/2022-2023, proposto dalla società FBC Gravina SCSD in data 03.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale

LND, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.05.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società FBC Gravina SCSD ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri tesserati, calciatore Sig. Mattia Sanzone e allenatore Sig. Raimondo Catalano, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Martina Calcio 1947/Gravina SCSD del 30.04.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Mattia Sanzone per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un A.A.” e l’allenatore Raimondo Catalano per 2 giornate effettive di gara “Per aver rivolto all'allenatore della squadra avversaria frase offensiva, nella circostanza lo spintonava”.  La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto alle condotte mantenute dai propri tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.

In particolare, la società Gravina ha dedotto che l’allenatore Catalano, dopo aver ricevuto una battuta fuori luogo dall’allenatore della squadra avversaria, gli aveva chiesto spiegazioni, con successivo lieve e vicendevole strattonamento. Il calciatore Sanzone, alla vista del cartellino rosso nei confronti del proprio allenatore, aveva proferito la frase riportata nel referto, seppur all’indirizzo del Direttore di Gara e non dell'Assistente Arbitrale, come erroneamente riportato dal G.S. nella decisione impugnata. Inoltre, la società reclamane ha evidenziato che il Direttore di Gara non ha specificato i termini che avrebbe proferito l’allenatore Catalano e, pertanto, infondatamente qualificati come offensivi dal Giudice Sportivo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 maggio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Sanzone “Al termine della gara, dopo il fischio finale, ancora sul terreno di gioco, mi insultava dicendomi che ero un coglione protagonista del cazzo”, mentre l’allenatore Catalano “Al termine della gara, ancora sul terreno di gioco, si insultava reciprocamente con l'allenatore avversario, nella fattispecie si spingevano reciprocamente ma senza eccessiva violenza e/o conseguenze”.  Questa Corte ritiene che, per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Sanzone, dai documenti ufficiali di gara emerga come la condotta refertata risulti indubbiamente sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, sia per l’indubitabile contenuto ingiurioso dell’espressione proferita dal calciatore, peraltro all’indirizzo dell’Arbitro e non dell’Assistente Arbitrale come erroneamente riportato nella decisione qui impugnata, sia in termini di sua quantificazione, in ragione della recente modifica apportata dal legislatore federale, con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, in aggravamento delle sanzioni previste dall’art.36 del C.G.S..

Con riguardo alla squalifica inflitta all’allenatore Catalano, nel referto arbitrale, in effetti, non risultano trascritti i termini letterali che il tesserato del Gravina avrebbe proferito, con conseguente impossibilità di attribuire agli stessi una specifica qualificazione, ritenuta ingiustificatamente offensiva dal Direttore di gara e dal Giudice Sportivo. Il comportamento del Catalano risulta, tuttavia, del pari sanzionabile, in quanto il reciproco spintonamento posto in atto con il collega avversario, integra una condotta qualificabile indubitabilmente come gravemente antisportiva ai sensi di quanto previsto dall’art.39, comma 2, del C.G.S.

Ne consegue che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono entrambe congrue e condivisibili e vanno quindi confermate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

  

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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