F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 187/TFN – SD del 26 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 25243/423 pf22-23/GC/GR/ff del 19 aprile 2023, depositato il 20 aprile 2023, nei confronti dei sigg.ri Carlo Pagliarulo e Marcello Milone, nonché nei confronti della società ASD Aquilotti – Reg. Prot. 160/TFN-SD
Decisione/0187/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0160/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente
Angelo Venturini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25243/423 pf2223/GC/GR/ff del 19 aprile 2023, depositato il 20 aprile 2023, nei confronti dei sigg.ri Carlo Pagliarulo e Marcello Milone, nonché nei confronti della società ASD Aquilotti,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto depositato il 20 aprile 2023, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1. il sig. Carlo Pagliarulo, nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022 allenatore dei portieri tesserato per la società Paganese Calcio 1926 Srl, nella stagione sportiva 2022-2023 allenatore dei portieri tesserato per la società SS Turris Calcio Srl, per rispondere:
“- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 2 delle NOIF, nonché degli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver, nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, svolto attività di supervisore dei portieri e di allenatore dei portieri in favore della società ASD Aquilotti, in pendenza di tesseramento con la società Paganese Calcio 1926 Srl, nonché per aver, nella stagione sportiva 2022-2023, svolto attività di allenatore dei portieri in favore della società ASD Aquilotti, in pendenza di esonero dalla società SS Turris Calcio Srl.”;
2. il sig. Marcello Milone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Aquilotti, per rispondere:
“- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 2 delle NOIF, nonché degli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Carlo Pagliarulo di svolgere, nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, attività di supervisore dei portieri e di allenatore dei portieri in favore della società ASD Aquilotti, in pendenza di tesseramento con la società Paganese Calcio 1926 Srl e di svolgere, nella stagione sportiva 2022-2023, attività di allenatore dei portieri in favore della società ASD Aquilotti, in pendenza di esonero dalla società SS Turris Calcio Srl.”;
3. la società ASD Aquilotti “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Marcello Milone, e nel cui ambito e nel cui interesse ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale il sig. Carlo Pagliarulo”.
La fase predibattimentale
L’indagine della Procura Federale nasce dall’esposto della società SS Turris Calcio Srl, inviato via pec alla Procura Federale in data 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la presunta attività di allenatore dei portieri del sig. Carlo Pagliarulo svolta a favore della società ASD Aquilotti in pendenza di tesseramento con la società SS Turris Calcio Srl, con allegati 4 video, 7 foto, contratto di tesseramento del sig. Carlo Pagliarulo con la società SS Turris Calcio Srl, esonero del sig. Carlo Pagliarulo e tesseramento del sig. Carlo Pagliarulo.
La Procura, nel corso delle indagini, audiva i sig.ri Antonio Piedepalumbo, Presidente della società denunciante SS Turris Calcio Srl – il quale depositava una relazione di un investigatore privato dallo stesso incaricato, contenente delle fotografie scattate in data 16 novembre 2022, presso il centro sportivo della società deferita – Marcello Milone, presidente della ASD Aquilotti, e Carlo Pagliarulo.
Successivamente, il 23 gennaio 2023, il sig. Antonio Piedepalumbo trasmetteva alla Procura Federale una e-mail con due link a pagine Facebook della società ASD Aquilotti, nelle quali sono pubblicizzati allenamenti specifici per portieri effettuati dal sig. Carlo Pagliarulo e un link alla pagina web “Ottopagine”.
Il sig. Carlo Pagliarulo si costituiva in giudizio con l’Avv. Pierluigi Vossi, eccependo, innanzitutto, che la questione oggetto della contestazione disciplinare sarebbe stata già sottoposta dalla denunciante SS Turris Calcio Srl all’esame del Collegio Arbitrale di Lega Pro (il quale ha deciso in senso favorevole al deferito). In particolare, secondo le difese del sig. Carlo Pagliarulo, difetterebbe la prova dello svolgimento di qualsivoglia ruolo o collaborazione da parte di questo ultimo in favore della ASD Aquilotti, frequentando lo stesso i campi della predetta società al solo fine di giocare insieme ai nipoti, come confermerebbero le riproduzioni video e fotografiche acquisite nel corso del procedimento.
Per quanto concerne, poi, i video contenuti nei due link alle pagine Facebook il sig. Carlo Pagliarulo sostiene che le sessioni sarebbero state organizzate dall’Associazione Allenamento Specifico Portieri, presso il centro sportivo dell’ASD Aquilotti, senza alcuna connessione con le attività sportive della società. Era altresì richiesta ammissione di prova testimoniale in relazione alla circostanza che il sig. Carlo Pagliarulo si sarebbe limitato ad accompagnare i nipoti presso il campo della ASD Aquilotti, con la quale gli stessi sarebbero tesserati. La memoria concludeva per l’assoluzione del sig. Carlo Pagliarulo o, in via subordinata, per l’applicazione del minimo della pena.
Il sig. Marcello Milone e l’ASD Aquilotti si costituivano in giudizio con l’avv. Giuseppe Sodano, contestando l’assenza di qualsivoglia elemento di collaborazione tra il sig. Carlo Pagliarulo e l’ASD Aquilotti, dal momento che lo stesso avrebbe frequentato la struttura della società solo per accompagnare i nipoti, tant’è vero che nei filmati e fotografie prodotti non si intravedrebbe alcun giocatore, ovvero in relazione a degli stage per portieri organizzati nell’ambito di una associazione che affittava il campo di gioco. Circostanze confermate anche dal richiamato collegio arbitrale.
Le richiamate difese eccepivano altresì una parziale carenza d’interesse della SS Turris Calcio Srl, in quanto nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022 il sig. Carlo Pagliarulo non sarebbe stato tesserato presso la predetta società e contestavano anche la rilevanza delle circostanze riportate dal sig. Antonio Piedepalumbo, in quanto riportate da terzi.
In ultimo, si chiedeva l’escussione di testimoni in ordine alla circostanza che il sig. Carlo Pagliarulo avrebbe organizzato annualmente nel periodo estivo uno stage specifico per portieri, in assenza di qualsiasi coinvolgimento di altra società sportiva. Le difese concludevano per l’assoluzione degli assistiti o, in via subordinata, per l’applicazione del minimo della pena.
Il dibattimento
In sede di discussione si sono presentati l’Avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Pierluigi Vossi, congiuntamente al Suo assistito sig. Carlo Pagliarulo, e l’avv. Giuseppe Sodano, in rappresentanza della società ASD Aquilotti e del Sig. Marcello Milone, questo ultimo presente anche personalmente.
L’Avv. Lorenzo Giua si è riportato integralmente al deferimento e a tutti gli atti ivi contenuti, esponendo i fatti da cui esso trae origine, e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Carlo Pagliarulo, mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il sig. Marcello Milone, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Aquilotti, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
L’Avv. Pierluigi Vossi ha ripercorso le tesi difensive sviluppate nelle memorie, concludendo per il proscioglimento del proprio assistito.
È altresì intervenuto il sig. Carlo Pagliarulo per precisare che non avrebbe partecipato attivamente agli allenamenti come si evincerebbe dagli stessi video in atti, che peraltro dichiara essere di data risalente.
In ultimo, l’Avv. Giuseppe Sodano si è riportato agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, ribadendo che dai video in atti non emergerebbe alcun elemento di collaborazione tra il Pagliarulo e la ASD Aquilotti. Conseguentemente, ha concluso per il proscioglimento.
La decisione
Dalle indagini effettuate dalla Procura Federale e dai documenti acquisiti, emerge chiaramente lo svolgimento da parte del sig. Carlo Pagliarulo dell’attività di allenatore dei portieri nell’ambito dell’ASD Aquilotti in costanza di tesseramento con altre società, in manifesta violazione delle norme contestate.
Preliminarmente, si rileva che le eccezioni sollevate dalle difese dei deferiti sono destituite di fondamento.
La circostanza che la questione relativa alla sussistenza di un rapporto di collaborazione tra la il sig. Carlo Pagliarulo e l’ASD Aquilotti nella stagione 2022-2023, in costanza di tesseramento con la SS Turris Calcio Srl, sia stata già devoluta a un collegio arbitrale e decisa è del tutto irrilevante, dal momento che il lodo riguardava una controversia giuslavoristica che nulla ha a che fare con la rilevanza disciplinare della condotta ai sensi della normativa federale.
Né, del resto, può assumere alcun rilievo la decisione assunta, dal momento che la stessa non ha alcuna incidenza sul giudizio sportivo e, tra l’altro, si è fondata su un quadro probatorio differente.
Parimenti irrilevante è l’asserita mancanza d’interesse del denunciante a contestare le condotte poste in essere dai deferiti nelle stagioni precedenti a quella 2022-2023, stante l’assenza di qualsivoglia rapporto (tesseramento) del sig. Carlo Pagliarulo con la SS Turris Calcio Srl. L’azione della Procura, infatti, è volta esclusivamente a reprimere condotte violative delle norme e dei doveri federali, non essendo in alcun modo correlata alla tutela di posizioni giuridiche soggettive di altri tesserati o affiliati.
Le prove per testi richieste dai deferiti non sono poi ammesse, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
Nel merito – come già evidenziato – la violazione delle disposizioni contestate dalla Procura Federale appare provata in relazione a tutte le stagioni contestate.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, rubricato preclusioni e sanzioni, “i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 32”.
Dal materiale fotografico, video e web assunto dalla Procura Federale emerge con chiarezza che il sig. Carlo Pagliarulo, in modo continuativo, ha svolto attività di allenamento dei portieri in favore dell’ASD Aquilotti seppur nel medesimo periodo era tesserato presso altre società sportive.
Innanzitutto, risulta dalle due pagine Facebook presenti sul profilo della società deferita ai link trasmessi via mail dalla SS Turris Calcio Srl il 23 gennaio 2023 che il sig. Carlo Pagliarulo ha tenuto allenamenti specifici per i “piccoli” portieri dell’ASD Aquilotti nel mese di settembre 2020. Dai filmati emerge, poi, che partecipavano molti ragazzi e, comunque, più di due (pari ai nipoti del sig. Carlo Pagliarulo). Inoltre, l’iniziativa è stata pubblicata sul profilo dalla società come una propria iniziativa.
In tale prospettiva, appare evidente che le difese dei deferiti, secondo le quali gli allenamenti de quibus sarebbero irriferibili all’ASD Aquilotti Srl in quanto organizzati da un’asserita associazione Allenamento Specifico Portieri che avrebbe affittato il campo di gioco, non colgono nel segno.
Innanzitutto, non è stata provata in alcun modo l’esistenza dell’associazione Allenamento Specifico Portieri, ovvero la circostanza che quest’ultima abbia effettivamente affittato il campo. Inoltre, dai post non emerge l’esistenza di alcuna associazione e il riferimento “allenamento specifico portieri” si riferisce alle attività effettuate, e non all’ente che avrebbe organizzato lo stage. Tra l’altro, nei post si afferma espressamente che l’allenamento riguardava i tesserati o, comunque, attività dell’ASD Aquilotti Srl: “Continua il percorso formativo dei nostri piccoli portieri... con la supervisione di mr Carlo Pagliarulo ed il suo staff” o “per chi viene a conoscere il mondo ASD Aquilotti Calcio Sarno”.
Anche dai video e dalle fotografie allegate all’esposto si evince che il sig. Carlo Pagliarulo svolgeva attività nell’ambito degli allenamenti dell’ASD Aquilotti e non si limitava a giocare con i propri nipoti.
Infatti, non corrisponde al vero che nessun altro giocatore si allenava sul campo da gioco mentre erano presenti il deferito e i suoi nipoti. Dai video e dalle foto emerge la presenza di molti altri giocatori “di movimento” che si allenavano sul campo e che nessuno a parte il sig. Carlo Pagliarulo si occupava dell’allenamento dei portieri.
Del resto, la circostanza che nel corso di più stagioni “il predetto tecnico ha effettuato, in maniera sporadica […] tali attività [intese stage o attività di supervisore dei portieri] presso il nostro centro sportivo” (quello dell’ASD Aquilotti) risulta confermata dal medesimo Marcello Milone.
In definitiva, alcun dubbio può sussistere in ordine alla responsabilità per le contestate condotte del sig. Carlo Pagliarulo, della ASD Aquilotti e del suo legale rappresentante, sig. Marcello Milone.
Le sanzioni chieste dalla Procura nei confronti dei sig. Carlo Pagliarulo e Marcello Milone appaiono eccessive in quanto le condotte provate concernono episodi limitati, aventi ad oggetto esclusivamente sessioni di allenamento dei portieri, tra l’altro nell’ambito giovanile. In tale prospettiva idonea risulta l’irrogazione di una sanzione di tre mesi, rispettivamente, di squalifica e inibizione ai sig.ri Carlo Pagliarulo e Marcello Milone.
Congrua risulta l’ammenda richiesta dalla Procura Federale nei confronti della Società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Carlo Pagliarulo, mesi 3 (tre) di squalifica;
- per il sig. Marcello Milone, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Aquilotti, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Carlo Sica
Depositato in data 26 maggio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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