Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 40/TFNT del 28 Aprile 2023 (motivazioni)
Decisione impugnata: Diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri B.N. e S.N., genitori del calciatore M.N. (25.09.2012 - matr. 3887577) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898)
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dai genitori del calciatore avverso il diniego di svincolo del loro figlio minore da parte della società in quanto……stante la esposizione dei motivi in forma del tutto generica ed indeterminata, non solo non si possa ravvisare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore ai fini della concessione dello svincolo richiesto, ma, prima ancora, non sia permesso di sussumere tale caso nella fattispecie disegnata dal legislatore sportivo con la previsione di cui all’art. 109 delle NOIF….La domanda dei ricorrenti, infatti, è del tutto generica e si fonda esclusivamente sull’esternazione di un disagio del calciatore nel continuare a giocare con la società …. senza però indicare in alcun modo specifici comportamenti pregiudizievoli nei confronti del calciatore e, ancor meno, l’esclusione, ad opera della società, dalle gare della squadra o dal nuovo progetto tecnico. Non vengono, in definitiva, indicati elementi giuridicamente rilevanti e tali da poter ricondurre la fattispecie in esame ai criteri richiesti dalla normativa vigente per richiedere lo svincolo del calciatore; con la conseguenza che lo scenario rappresentato dai ricorrenti non rientra in nessuna delle ipotesi previste da tale normativa.