F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFNT del 24 Luglio 2023 (motivazioni) – Gennaro De Rosa / ASD AC Savoia 1908 – Reg. Prot. 46/TFN-ST

Decisione/0002/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0046/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Roberto Benedetti – Componente

Filippo Crocè – Componente (Relatore)

Angelo Pasquale Perta – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 luglio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Gennaro De Rosa (27.09.2003 – matr. 2355750) contro la società ASD AC Savoia 1908 (matr. 949328) avverso il provvedimento di annullamento di svincolo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS dell’8 maggio 2023 il calciatore Gennaro De Rosa (27.09.2003 – matr. 2355750) ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, avverso il provvedimento di annullamento dello svincolo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND e comunicato all’odierno ricorrente in data 22 aprile 2023.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato è erroneo, illegittimo e totalmente sprovvisto dei presupposti in fatto e diritto. Afferma che in data 28 settembre 2021 ha sottoscritto, con vincolo pluriennale, il tesseramento in qualità di calciatore “non professionista” in favore della ASD AC Savoia 1908 e che, successivamente, in data 25 ottobre 2022, ha sottoscritto uno svincolo per accordo, trasmesso dal medesimo con raccomandata AR al Comitato Regionale Campania – LND, ivi ricevuto in data 3 novembre 2022.

Il Comitato Regionale Campania, con provvedimento del 24 marzo 2023, confermava il regolare deposito dell’accordo di svincolo ai sensi dell’art. 108, comma 3 delle NOIF, formulando contestualmente gli avvisi di rito.

Con successivo provvedimento del 22 aprile 2023, il medesimo Comitato tuttavia, dichiarava “nullo” l’accordo di svincolo in quanto: “visionata la documentazione…risulta essere stata apportata una modifica in ordine alla data di stipula  (?? .10.2022)……”. Con memoria del 22 maggio 2023, controdeduceva la società ASD AC Savoia 1908, contestando l’infondatezza, assoluta e manifesta, della presunta violazione del comma 3 dell’art. 108 Noif, avanzata dal ricorrente nei confronti del provvedimento di rigetto dell’accordo di svincolo, emesso in data 22 aprile 2023 dal Comitato Regionale Campania.

Reclamando e affermando, quindi, la nullità dell’accordo di svincolo in ragione della contraffazione della data posta sull’accordo stesso e in ragione della mancanza di potere a sottoscrivere l’accordo di svincolo da parte dell’allora Presidente Mario Pellerone. A sostegno di questa seconda contestazione, la Società, ha prodotto copia di Sentenza del Tribunale di Napoli Nord, emessa in data 22 marzo 2023, non ancora passata in giudicato, con la quale sono stati dichiarati illegittimi tutti gli atti successivi e conseguenti alla delibera assembleare del 26 agosto 2021 e quindi, anche lo svincolo per accordo del calciatore Gennaro De Rosa, in quanto sottoscritto da soggetto privo di poteri. Sul punto precisando che, con la delibera del 26 agosto 2021, poi annullata dal Tribunale di Napoli Nord, era stato nominato quale Presidente dell’Associazione Sportiva il sig. Mario Pellerone in danno dell’allora Presidente, sig. Riccardo Franceschini.

In data 6 giugno 2023, si è riunito il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti. Alla discussione hanno preso parte i difensori delle parti costituite mentre nessuno è comparso per il Comitato Regionale Campania. Il difensore del calciatore si riportava al ricorso, chiedendone l’integrale accoglimento, evidenziando che l’art. 108 NOIF si era già perfezionato in virtù della mancata contestazione da parte della Società controinteressata. Il difensore della Società resistente, riportandosi alla propria memoria di costituzione, replicava a quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente e ribadiva che, sulla base delle caratteristiche grafiche dei numeri che compongono la data, riportata sulla scheda di svincolo, la stessa fosse stata alterata.

Il Tribunale, ritenuto assolutamente necessario ai fini del decidere, procedere alla audizione del sig. Mario Pellerone, disponeva con Ordinanza la citazione dello stesso quale sottoscrittore della scheda di svincolo, per accordo del calciatore De Rosa, rinviando per tale incombente all’udienza dell’11 luglio 2023, poi rinviata d’ufficio al 13 luglio 2023. A detta udienza, alla presenza dei difensori delle parti costituite, il Presidente del Tribunale, ha introdotto nel giudizio il sig. Mario Pellerone n.q. di testimone ritualmente convocato nel rispetto dell’Ordinanza n. 7 /TFN-ST del 6 giugno 2023. Il teste confermava di essere cessato dalla carica di Presidente della Società resistente, il 31 ottobre 2022. Dichiarava inoltre di aver provveduto, prima della suddetta data, a sottoscrivere gli svincoli di tutti i calciatori tesserati con la Società e tra questi anche quello del calciatore Gennaro De Rosa, affermando con certezza che tale sottoscrizione sia avvenuta prima del 31 ottobre 2022. Riconosceva come propria la firma apposta in calce alla scheda di svincolo ed anche la grafia relativa alla data di sottoscrizione dell’accordo, mostrando tuttavia qualche incertezza sul numero 2 che precede il 5 in quanto lo definiva letteralmente sgranato, ribadendo tuttavia che tutti gli accordi di svincolo furono sottoscritti nei 10/15 giorni precedenti le sue dimissioni ed escludendo categoricamente che la firma sulla scheda di svincolo fosse stata apposta il 5 ottobre 2022. Ha precisato, infine, che nessun accordo di svincolo fu invalidato dal Comitato Campano.

Il ricorso veniva, dunque, trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La difesa del ricorrente propone, essenzialmente, due ipotesi di doglianza:

1. Violazione del comma 3 dell’art. 108 delle NOIF: “Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.”

2. Errore e/o mancanza di motivazione o motivazione erronea e/o apparente, del provvedimento emesso dal Comitato Regionale Campania in data 22 aprile 2023.

Il primo motivo di doglianza è infondato in quanto la violazione richiamata dalla difesa del calciatore non ricorre nell’ ipotesi in esame. Infatti, la decisione abrogativa, del proprio precedente provvedimento, è emessa dall’autorità sportiva regionale “motu proprio” ovvero d’ufficio. Essa infatti è frutto di una disamina più oculata della scheda di svincolo che appare parzialmente modificata nella data.

È, invece, fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo di doglianza offerto dal ricorrente.

Non si rilevano, infatti, elementi sufficienti ed idonei, atti a declarare la nullità della scheda di svincolo, in ragione della mera ricalcatura del numero 2, formante la data di sottoscrizione dello svincolo. Emerge, a supporto di questo convincimento, anche la testimonianza omogenea e coerente del teste Pellerone (apparso teste genuino e scevro da interessi personali o da malanimo verso alcuna delle parti), come sopra riportata e suffragata dai fatti contingenti da egli richiamati e non contestati in modo rituale. Sul punto si evidenzia, infatti, una mancata allegazione di elementi probatori a rifugio della tesi contraria.

È, quindi, dato per certo che il Comitato Regionale Campania ha ratificato, senza eccezione alcuna, tutti gli svincoli per accordo sottoscritti dal sig. Pellerone, ad eccezione di quello in esame, per il quale, correttamente, in ragione della non trascurabile circostanza preindicata, è stato necessario un più accurato esame. Ciò nondimeno, dalla circostanziata e approfondita disamina, eseguita anche da questo Tribunale, appare chiaro che la declaratoria di nullità, comminata dal CR Campano non è giustificata o giustificabile.

Sotto il profilo formale e sostanziale, risulta, infatti, sufficientemente provato che lo svincolo per accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 25 ottobre 2022, poi trasmesso dal calciatore (allegato 1c degli atti di causa) con plico raccomandato in data 27 ottobre 2022, quindi ricevuto presso l’Ufficio Federale Territoriale in data 31 ottobre 2022 e protocollato in data 3 novembre 2022. Alcuna rilevanza giuridica può essere attribuita alla sgranatura o “ricalcatura” di una parte (irrilevante) del numero che compone la data di sottoscrizione dell’accordo.

Deve essere anche respinta l’eccezione sollevata dalla difesa della ASD AC Savoia 1908, riguardante la mancanza di poteri del sig. Pellerone, in forza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, emessa in data 22 marzo 2023, non ancora passata in giudicato, che ha annullato la delibera assembleare del 26 agosto 2021 con la quale era stato nominato Presidente e legale rappresentante della odierna resistente il sig. Mario Pellerone.

L’eccezione è infondata, sia perché la sentenza, seppur provvisoriamente esecutiva, è ancora revocabile, non essendo spirato il termine ordinario per proporre l’appello (non vi è prova in atti, della notifica della stessa alla parte soccombente), ma soprattutto perché l’accoglimento dell’eccezione in esame, sarebbe in aperto contrasto con il principio di legittimo affidamento del terzo in buona fede. Infatti, da un breve esame della fattispecie giudiziaria che ci occupa, appaiono evidenti, coincidenti e soddisfatti tutti gli elementi che caratterizzano questa raegula iuris: - l’elemento oggettivo grazie al quale l’affidamento deve essere ritenuto ragionevole; - l’elemento soggettivo, mediante il quale il soggetto che difende un utilità ottenuta, agisca in buona fede; l’ elemento cronologico, in modo che, l’azione di conservazione dell’utilità protrattasi per un lungo “orizzontale temporale” possa convincere il beneficiario della sua stabilità. Ed infatti va rilevato sul punto che l’avvicendamento societario risulta portato a conoscenza del sistema sportivo, soltanto nell’aprile del corrente anno, laddove lo svincolo è stato sottoscritto nell’ottobre del 2022.

Si decide per la compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione della complessità della vicenda e, quindi, della fondata necessità dell’odierno passaggio istruttorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del calciatore Gennaro De Rosa e, per l’effetto, dichiara valido lo svincolo per accordo dalla società ASD AC Savoia 1908 che risulta sottoscritto in data 25 ottobre 2022.

Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023.

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Filippo Crocè                                                                    Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 24 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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