F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 035/TFN – SD del 4 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 876/750pf22- 23/GC/GR/ff, del 7 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti della sig.ra Valentina Russo e della società ASD Time Out Academy – Reg. Prot. 8/TFN-SD

Decisione/0035/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0008/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 876/750pf2223/GC/GR/ff, del 7 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti della sig.ra Valentina Russo e della società ASD Time Out Academy,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Vengono deferiti innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- la sig.ra Russo Valentina, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD Time Out Academy per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF, per avere la stessa, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Time Out Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore sig. Zumbo Antonino, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di coordinatore del settore giovanile e di allenatore nelle categorie “Esordienti”, “Pulcini” e “Primi Calci” in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra il 1 settembre 2022 e il 14 febbraio 2023;

- la società ASD Time Out Academy, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dalla sig.ra Russo Valentina e dal sig. Zumbo Antonino così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalle segnalazioni prot. n. 19264, del 17 febbraio 2023, e prot. n. 20059, del 27 febbraio 2023, nelle quali il tecnico sig. Zumbo Antonino evidenziava di aver prestato attività di “collaborazione sportiva come Coordinatore del settore giovanile e Allenatore Categoria Esordienti” in assenza di tesseramento presso la società ASD Time Out Academy, allegando alle citate segnalazioni una scrittura privata denominata “Contratto di collaborazione sportiva”, con validità dal 1 settembre 2022 al 30 maggio 2023.

In particolare, Zumbo affermava di essere venuto a conoscenza dell’assenza di regolare tesseramento solo in seguito al proprio esonero da parte della società, avvenuto in data 14 febbraio 2023.

Veniva avviato il procedimento e, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 1 giugno 2023, il sig. Zumbo Antonino ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva ai fini della definizione del procedimento.

Pertanto, la Procura Federale ha proceduto con il deferimento:

1) della sig.ra Russo Valentina, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD Time Out Academy per violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere la stessa, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Time Out Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore sig. Zumbo Antonino, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di coordinatore del settore giovanile e di allenatore nelle categorie “Esordienti”, “Pulcini” e “Primi Calci” in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra il 1 settembre 2022 e il 14 febbraio 2023;

2) della società ASD Time Out Academy, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dalla signora Russo Valentina e dal sig. Zumbo Antonino, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

L’udienza veniva fissata al 27 luglio 2023.

Nessuno dei deferiti ha presentato memoria nel corso del procedimento.

Il dibattimento

All’udienza del 27 luglio 2023, verificato il regolare contradditorio tra le parti, ha preso la parola l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento ed ha chiesto le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Valentina Russo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Time Out Academy, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda .

La decisione

Le risultanze istruttorie hanno consentito di affermare la responsabilità dei deferiti.

1. In relazione alla posizione della sig.ra Valentina Russo, all’epoca dei fatti Presidente della società, è emerso, alla luce degli atti versati nel procedimento (cfr. audizione della sig.ra Valentina Russo), che la stessa era consapevole che nonostante la richiesta di tesseramento fosse stata inserita nel sistema, “il tesseramento non era andato a buon fine e che Zumbo è andato in panchina nelle gare ufficiali benché non fosse regolarmente tesserato”.

La società aveva depositato il tesseramento nella piattaforma federale, ma lo stesso non si è mai perfezionato in quanto era stato trasmesso un modulo di tesseramento non sottoscritto e timbrato: il documento trasmesso dalla società per il tesseramento di Zumbo è, infatti, risultato sprovvisto di data, timbro della società e firma del legale rappresentante.

La sig.ra Russo, nel corso della propria audizione, ha altresì confermato che il sig. Antonino Zumbo ha collaborato con la ASD Timeout Academy da settembre 2022 a febbraio 2023, periodo in cui è stato sollevato dall’incarico e che lo stesso ha presenziato in panchina, quale allenatore della società, in alcune gare ufficiali di campionato categoria “Esordienti Misti”.

Anche Zumbo ha confermato i fatti: ha dichiarato di aver collaborato con la società nel ruolo di allenatore della categoria “Esordienti Misti” ed ha elencato tutti gli incontri ufficiali in cui ha presenziato in panchina, fornendo nel corso del procedimento anche i referti gara comprensivi delle distinte ufficiali dalle quali è stata rilevata la sua effettiva presenza.

In particolare, dalle distinte di gara acquisite, è stata constatata la sua presenza in panchina in qualità di allenatore nelle seguenti gare del campionato “Esodienti Misti”: ASD Levante Caprarica - ASD Timeout Academy (10 novembre 2022), ASD Timeout Academy - Lecce Soccer (11 novembre 2022), ASD Timeout Academy - Nardò D (18 novembre 2022), ASD Timeout Academy ASD Olympiques Soccer (2 dicembre 2022), Nardò D - ASD Timeout Academy (7 dicembre 2022), ASD Timeout Academy Calimera (16 dicembre 2022), ASD Timeout Academy - ASD Fabrizio Miccoli (20 gennaio 2023).

In ogni caso, al di là delle dichiarazioni del Zumbo e del riscontro documentale dei fatti posti alla base dei capi di incolpazione, la sig.ra Russo ha ammesso di essere a conoscenza delle irregolarità e di essere consapevole della violazione posta in essere. Ne consegue la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF per avere la stessa omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di coordinatore del settore giovanile e di allenatore nelle categorie “Esordienti”, “Pulcini” e “Primi Calci” in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra il 1 settembre 2022 e il 14 febbraio 2023.

2. Per quanto riguarda la posizione della società, essa ne risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dalla signora Russo Valentina e dal sig. Zumbo Antonino così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene la responsabilità dei deferiti e di confermare le sanzioni proposte dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Valentina Russo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Time Out Academy, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 4 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it