F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 036/TFN – SD del 4 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 1060/1100pf22-23/GC/blp dell’11 luglio 2023 nei confronti del sig. Raffaele Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl – Reg. Prot. 11/TFN-SD

Decisione/0036/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0011/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1060 /1100pf22-23/GC/blp dell’11 luglio 2023, nei confronti del sig. Raffaele Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Con nota Prot. 1060 /1100pf22-23/GC/blp dell’11.7.2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Pipola Raffaele, quale Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 5, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato pagamento da parte della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, alla data del 30 maggio 2023, in favore di un tesserato, di quota parte degli emolumenti relativi alla mensilità di marzo 2023;

- la Società Pomigliano Calcio Femminile Srl, per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pipola Raffaele, all’epoca dei fatti quale Presidente del CdA e suo legale rappresentante;

b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 5, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, da parte della società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l., entro il termine del 30 maggio 2023, in favore di un tesserato di quota parte degli emolumenti relativi alla mensilità di marzo 2023, così come previsto dall’art.85, lett. D), par. II) delle NOIF”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale data 9/06/2023 al n. 1100pf22-23.

In data 21.6.2023 si procedeva alla notifica della CCI.

All’esito della notifica, il sig. Pipola Raffaele, con memoria in data 6.7.2023, evidenziava la mancanza di intenzionalità, avendo la società generato la distinta di pagamento in data 30.5.2023 ed essendosi accorta della mancata transazione in uscita solo all’esito della segnalazione da parte degli organi di controllo del 6.6.2023, al cui esito aveva provveduto all’adempimento.

Evidenziava, inoltre, che nel periodo oggetto di controllo la società aveva eseguito pagamenti per emolumenti per un importo di 108.468,00#, laddove l’omesso pagamento atteneva ad un importo di soli 901,00 euro.

La fase predibattimentale

All’esito della fissazione dell’udienza di trattazione per il giorno 1.8.2023, i deferiti inviavano separate memorie difensive tra loro sovrapponibili.

Ribadivano che nel periodo 1° gennaio/ 31 marzo 2023 la società aveva erogato emolumenti netti e versato ritenute IRPEF e contributi INPS per un ammontare complessivo di 153.556,00, di cui 108.468,00 a titolo di emolumenti verso i propri tesserati e di avere generato, entro il termine del 31.5.2023, anche la distinta di versamento della somma di 901,00 in favore dell’allenatore Nicola Romaniello, il cui mancato pagamento ascrivevano a fatto della banca, che ritenevano unica responsabile del mancato pagamento.

In via subordinata, invocato l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, cod. pen. chiedevano applicarsi “una sanzione blanda, andando al di sotto del minimo edittale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del C.G.S.” e richiamavano a supporto, tra le altre, la decisione della Corte Federale d’Appello, Sez. UU., n. 6/20232024, del giorno 07.07.23 che, per l’appunto applicate “le attenuanti di cui all’art.13, comma 2, CGS”, aveva ritenuto di “rideterminare la sanzione inflitta al Palmisano in misura inferiore al minimo edittale.”.

Il dibattimento

All’udienza del 1°.8.2023 hanno partecipato, per la Procura Federale, il dott. Luca Scarpa e, per i deferiti, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi.

Il Sostituto Procuratore federale ha posto in evidenza come la mancanza di fondi sufficienti anche al pagamento in favore del tesserato Romaniello risulti dalla verifica dello stesso estratto conto prodotto dalla difesa dei deferiti, onde a nulla rileverebbe, in assenza di una eventuale espressa assunzione di responsabilità da parte dell’istituto di credito, l’avere generato l’ordine di pagamento entro il previsto termine del 30.5.2023.

Il dott. Scarpa, quindi, riportatosi all’atto di deferimento e richiamata la giurisprudenza endofederale che consente, in presenza di una violazione parziale del precetto normativo, di accedere ad una sanzione al di sotto del minimo edittale, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Pipola la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e, nei confronti del sodalizio, quello della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione.

L’avv. Chiacchio, per gli incolpati, riportatosi all’atto di deferimento ed alle conclusioni ivi rassegnate, ha sostenuto l’assenza di elementi idonei a supportare la mancanza di fondi sufficienti e, pur nella consapevolezza dell’assenza di una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’istituto di credito, ne ha ribadito l’esclusiva responsabilità.

Ha quindi insistito nella richiesta di proscioglimento e, in via subordinata, in ragione della tenuità del fatto, per il contenimento della sanzione al di sotto del minimo edittale e per la sua commutazione in ammenda. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. Il deferimento per cui si procede trae origine dalla nota del 9.6.2023 con cui la CO.VI.SO.C. comunicava alla Procura Federale di avere riscontrato, nella riunione dell’8.6.2023 , all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, che la società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 30.5.2023, al pagamento in favore di un tesserato di quota parte degli emolumenti relativi alla mensilità di marzo 2023, così come previsto dall’art. 85, lett. D), parte II) delle NOIF (Adempimenti delle società di Serie A femminile. II […] Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: […] entro il 30 maggio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti […] dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.) e, nello specifico, della somma di 901,00 dovuta al tesserato Nicola Romaniello.

2. La documentazione, come acquisita in sede di indagini, nonché le allegazioni fornite dalla difesa degli incolpati, consentono di ritenerne provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti.

Ed invero, risulta per tabulas che, alla data del 30.5.2023, pur generato in tempo utile l’ordine di pagamento, la banca incaricata non abbia provveduto alla sua erogazione in favore del beneficiario.

A nulla rilevano, in proposito, le motivazioni difensive, dedotte ma non comprovate, in ordine alla presunta responsabilità dell’istituto bancario, essendo invece emerso dalla stessa produzione documentale difensiva (v. all.5), come ampiamente illustrato in sede dibattimentale dal rappresentante della Procura Federale, che alla data del 30.5.2023 il sodalizio non disponesse della liquidità necessaria a soddisfare tutti i pagamenti cui era tenuto.

3. Dei comportamenti loro ascritti, rispondono sia il Presidente, sia la società Pomigliano Calcio Femminile Srl. Il primo, ex art. 4, comma 1, e 33, comma 5, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D) parte II) delle NOIF.

La seconda, ex art.  6, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per la ritenuta responsabilità del suo legale rappresentante, nonché per responsabilità propria, in quanto posto espressamente a suo carico, dal richiamato art. 33, comma 5, del CGS l’onere di provvedere al pagamento di quanto ivi previsto.

4. Esclusa la possibilità di potere accedere al proscioglimento degli incolpati in ragione della presunta tenuità del fatto, stante la non applicabilità tout court all’Ordinamento sportivo di tale istituto, di chiara origine penalistica (art. 131 bis, cod. proc. pen.) ma non assurto a rango di principio di diritto ( CFA, decisioni n.38/2022-2023 e n.4/ 2023-2024), il Collegio ricorda che la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA. S.U. n. 110-2022/2023, cui si ritiene fare mero rinvio in ragione della loro condivisione.

Fatta tale doverosa premessa è dato rilevare, come evidenziato dallo stesso rappresentante della Procura Federale a giustificazione della richiesta nei confronti della società di una sanzione al di sotto del minimo edittale, che nella fattispecie in esame si sia in presenza di una violazione solo parziale del precetto normativo di cui all’art. 33, comma 5, lett. e), del CGS secondo cui, “il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.”

Per quanto evidenziato, dunque, si è qui in presenza di un omesso pagamento parziale nei confronti di un solo tesserato con riferimento ad una sola mensilità.

In casi analoghi, questo Tribunale e la CFA, con riferimento al mancato versamento di emolumenti per uno solo dei due mesi considerati dall’art. 33, comma 1, lett. a), CGS sanzionato con la penalizzazione minima di due punti, hanno ritenuto che condicio facti che impedisce al giudice il potere/dovere di modulare la sanzione astratta per adeguarla alla fattispecie concreta e che giustifica sul piano teorico e sistematico l’obbligo imposto al giudice di irrogare una sanzione non inferiore al minimo edittale è data dal compiuto ed integrale avveramento di tutte le fattispecie astrattamente previste (cfr. TFN-SD n.100/2021-2022; CFA-SU, n. 73/2021-2022).

In sintesi, dunque, “l’adeguatezza e la ragionevolezza della sanzione edittale minima fissata dalla norma non può in altri termini prescindere dall’effettiva compiuta ed integrale violazione della fattispecie astratta nella sua completa materialità” (CFA-SU, cit.).

Nel precedente sopra richiamato, è stata quindi ritenuta equa e congrua la dimidiazione della sanzione minima dei due punti. Tuttavia, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, in cui pure è dato ravvisare una parziale violazione del precetto normativo, una tale operazione aritmetica non è consentita, sia perché riferito ad un solo tesserato e per un solo mese l’omesso pagamento, sia perché pari a mesi tre il periodo temporale considerato dalla norma, onde dovrebbe astrattamente dividersi la penalizzazione minima (due) per il numero dei mesi (tre) considerati dalla norma.

Tanto consente a questo Collegio di addivenire alla irrogazione della sola sanzione pecuniaria.

In mancanza di un parametro di riferimento, tuttavia, dovendo la sanzione rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS e tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi e non potendo, d’altro canto, debordare nell’arbitrio la discrezionalità riconosciuta dall’art. 12, comma 1, del CGS agli Organi di giustizia sportiva, il Tribunale, assunto quale parametro l’importo dell’omesso pagamento, ritiene equa e congrua la sanzione dell’ammenda di 1.800,00 (milleottocento/00), pari al doppio della somma di cui è stato omesso il puntuale pagamento, in tale misura da porsi a carico della società.

Quanto al sig. Raffaele Pipola, infine, il Tribunale ritiene congrua la sanzione della inibizione nella misura di mesi 1 (uno) richiesta dal rappresentante della Procura Federale, avendo questi già tenuto conto della violazione parziale del precetto normativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Raffaele Pipola, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, euro 1.800,00 (milleottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 4 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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