Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 061/TFN - SD del 26 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 4818/1012pf22-23/GC/PM/mg del 23 agosto 2023, depositato il 25 agosto 2023, nei confronti della società ACR Siena 1904) - Reg. Prot. 41/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 1.500,00 alla società “per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver reiterato censure già decise dalla Corte Federale d’Appello, atteso che a seguito della pronuncia di soccombenza in primo grado del 30-01-23 emessa dal Tribunale Federale Nazionale sez. Vertenze economiche per il mancato pagamento da parte della ACR Siena 1904 di somme dovute alla società San Miniato, cui seguiva il reclamo da parte del Siena presso la CFA, nonostante la conferma della soccombenza in secondo grado con decisione 74/CFA/2022- 2023 del 20 febbraio 2023, la stessa ACR Siena 1904 temerariamente riproponeva il giudizio sulla medesima convenzione stipulata tra le parti con un ulteriore reclamo del 17-03-23 anch’esso rigettato dalla Corte Federale d’Appello, reiterando censure già decise dalla stessa Corte in data 20-02-23, così come altresì evidenziato nel secondo pronunciato emesso con decisione n. 92/CFA/2022-23 del 21-04-23 – Proc. 0112/CFA 2022-23”….La Corte Federale d’Appello, pertanto, con Decisione/0092/CFA-2022/2023, respingeva il reclamo in ragione della sua manifesta infondatezza e condannava la reclamante al pagamento delle spese di lite in virtù del principio civilistico della soccombenza previsto dall’art. 55 CGS e, ai sensi dell’art. 12, comma 3, CGS “atteso che la natura temeraria della lite assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare”, disponeva la segnalazione del fatto alla Procura Federale. Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la violazione sul piano disciplinare dell’art. 4, comma 1, CGS, così come contestato nell’atto di deferimento. I doveri di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art.4, comma 1, CGS, si connotano nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento generale. Infatti, la disposizione di cui all’art. 4, CGS, non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono conformare la propria condotta (così, CFA SS.UU., decisione/0032/CFA-2023/2024; CFA SS.UU., decisione 0110/CFA-2022/2023). Invero, il principio civilistico della soccombenza di cui all’art. 55 CGS ha evidenti finalità deflattive del contenzioso ed è volto alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente, condotta ritenuta sussistente dalla Corte Federale d’Appello con la decisione n. 92/CFA-2022/2023. Ritiene il Tribunale, che la suddetta condotta processuale della deferita rilevi ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in quanto l’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità è prescritta dall’art. 4, comma 1, CGS “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (CFA, SS.UU., n. 29/2022- 2023; CFA, SS.UU., n.13/2019-2020; CFA, SS.UU., n.17/2019-2020) e rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all’ordinamento federale che ha assunto nel tempo una dimensione più ampia, riferibile anche al di là dell’ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell’ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l’ordinamento federale (Corte Federale d’Appello, SS.UU., n. 69/2021-2022). Le condotte descritte nell’atto di deferimento configurano una responsabilità disciplinare per violazione dei doveri indicati dall’art. 4, comma 1, del CGS, perché presentano un legame con la materia sportiva. Nel caso di specie, ACR Siena 1904 SpA in violazione dei canoni comportamentali della lealtà, della correttezza e della probità ha generato contenzioso reiterando pedissequamente censure già proposte e decise, pur essendo consapevole dell’esito che avrebbe prodotto il reclamo, con conseguenti effetti pregiudizievoli sia per la controparte, nei cui confronti aveva assunto specifici impegni tramite la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, sia per gli organi della giustizia sportiva per il dispendio di attività che si sarebbe potuto evitare rispettando i predetti canoni.

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